ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lettera  d),
 della  legge  24  dicembre  1969,  n. 990 (Assicurazione obbligatoria
 della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
 a motore e dei natanti), nella formulazione precedente alla  modifica
 legislativa  apportata  dall'art. 28 della legge 19 febbraio 1992, n.
 142, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1997  dal  tribunale
 di  Roma  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Bardelli  Mario e
 Bardelli Gianfranco s.n.c. ed altri, iscritta al n. 389 del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione della Norditalia Assicurazioni S.p.A;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore
 Cesare Ruperto.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento  civile  -  promosso  dal
 socio di una societa' in nome collettivo, contro la societa' stessa e
 la  compagnia  di  assicurazioni, al fine di ottenere il risarcimento
 dei danni da lesioni personali subite in un  incidente  stradale  nel
 quale era rimasto coinvolto come trasportato su autovettura con targa
 prova  condotta  dal  fratello,  la  quale era stata assicurata dalla
 predetta societa' - il tribunale civile di  Roma  ha  sollevato,  con
 ordinanza   del   10   gennaio   1997,   questione   di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, lettera d), della legge 24 dicembre 1969,
 n. 990 - nella  formulazione  precedente  alla  modifica  legislativa
 apportata  dall'art.    28 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 - che
 escludeva dai  benefici  derivanti  dal  contratto  di  assicurazione
 obbligatoria  i  soci  a  responsabilita'  illimitata, ove assicurata
 fosse una societa';
     che, a giudizio del tribunale rimettente, la norma si porrebbe in
 contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  poiche'  tale  esclusione
 non  troverebbe  alcuna  plausibile  giustificazione  e costituirebbe
 palese violazione del sancito principio di eguaglianza, anche  tenuto
 conto  del rilievo preminente della tutela costituzionale del diritto
 alla  salute,  che  non  tollera  disparita'   di   trattamento   tra
 danneggiato e danneggiato;
     che, a sostegno del suo assunto, il tribunale ricorda la sentenza
 di   questa   Corte   n.   188  del  1991,  la  quale  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dello  stesso  art.  4,  lettera  b),
 della  legge  n.  990  del  1969,  in  quanto escludente dai benefici
 dell'assicurazione  obbligatoria  il  coniuge,  gli   ascendenti,   i
 discendenti,   ecc;   e   ricorda  come  tale  articolo,  proprio  in
 conseguenza della citata pronuncia ed in attuazione  della  direttiva
 CEE 84/5, e' stato integralmente modificato dall'art.  28 della legge
 n.  142  del  1992  -  peraltro  inapplicabile  ratione temporis alla
 fattispecie - nel  senso  che  non  e'  considerato  terzo  "il  solo
 conducente del veicolo responsabile del sinistro";
     che si e' costituita la Norditalia Assicurazioni s.p.a., la quale
 ha concluso per la non fondatezza della  sollevata questione.
   Considerato   che  -  investita  dello  scrutinio  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, lettera a),  della  legge    24  dicembre
 1969,  n.  990,  nella formulazione anteriore alla modifica apportata
 dall'art. 28 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  in  cui  era
 prevista   l'esclusione  dai  benefici  derivanti  dai  contratti  di
 assicurazione obbligatoria di "tutti coloro  la  cui  responsabilita'
 deve  essere coperta dall'assicurazione" - questa Corte, con sentenza
 n. 301 del 1996 (di cui non ha tenuto alcun conto il giudice a  quo),
 ha  gia'  dichiarato  non  fondata  altra  questione  riguardante  la
 limitazione  della  tutela  risarcitoria  del  coniuge   trasportato,
 comproprietario del veicolo;
     che,    in    tale   decisione   (con   considerazioni   ribadite
 nell'ordinanza n. 76 del 1997, di manifesta infondatezza di identiche
 questioni riguardanti anche la posizione del proprietario trasportato
 a   bordo   dell'autovettura   di   sua   proprieta'),    e'    stato
 specificatamente  rilevato  come  la denunciata normativa trovasse un
 suo  congruo  fondamento   giuridico   nell'ontologico   e   naturale
 collegamento  esistente  -  prima  della  modificazione  operata  dal
 menzionato art. 28 della legge  n.  142  del  1992,  in  ossequio  al
 principio  enunciato  dall'art. 1 della terza direttiva CEE 14 maggio
 1990, n. 90/232 - tra l'esclusione dell'operativita'  della  garanzia
 assicurativa  ed  il novero dei soggetti comunque responsabili per la
 circolazione dei veicoli ai sensi del terzo comma dell'art. 2054  del
 codice civile;
     che  siffatte  considerazioni valgono parimenti con riguardo alla
 posizione del socio  illimitatamente  responsabile  di  una  societa'
 priva di personalita' giuridica;
     che  infatti  tale  socio  -  a stregua del sistema d'imputazione
 congiunta   (diretta   e   solidale,   sebbene   sussidiaria)   delle
 obbligazioni  sociali previsto dall'art. 2291 del codice civile - non
 si trova nella situazione di alterita' rispetto all'ente  assicurato,
 necessaria  per  fargli assumere la veste di soggetto terzo, cioe' di
 estraneo al rapporto  assicurativo,  stante  appunto  la  sostanziale
 coincidenza tra la posizione di danneggiante e quella di danneggiato;
     che dunque - esclusa anche con riguardo alla presente fattispecie
 qualsiasi    rilevanza    della    declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale della lettera b)  dello  stesso  art.  4,  pronunciata
 dalla  sentenza  n. 188 del 1991 - questa Corte non puo' non ribadire
 come debbano  ritenersi  non  irragionevoli  le  opzioni  legislative
 succedutesi  nel  tempo,  nel  contesto  del  graduale  ed articolato
 processo  evolutivo  della  disciplina  in  esame,  valutato  in  una
 prospettiva  necessariamente  diacronica,  alla  luce  della quale la
 scelta  operata  dal  legislatore  del  1992,  se  va   positivamente
 apprezzata   come   un   rafforzamento   della  tutela  della  salute
 costituzionalmente garantita, non puo' tuttavia  fungere  da  tertium
 comparationis  al  fine  dello  scrutinio  di costituzionalita' della
 previgente disposizione censurata;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.