ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, sul ricorso proposto da Isabella Marino contro il Ministero del tesoro, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che la vedova del titolare di una pensione di guerra di settima categoria ha impugnato innanzi alla Corte dei conti il decreto del Ministero del tesoro 12 aprile 1986, con il quale era stata confermata detta categoria pensionistica ed erano state ritenute ininfluenti sul decesso del pensionato le patologie gia' riconosciute, in vita, come dipendenti da causa di servizio; che il giudice ha disposto l'acquisizione del parere del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa e, all'esito, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda ovvero, in linea gradata, l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a norma dell'art. 445 cod. proc. civ; che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Basilicata (innanzi alla quale il giudizio e' stato proseguito ex art.6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19), con ordinanza del 27 febbraio 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti), nella parte in cui implicitamente esclude l'ammissibilita' della consulenza tecnica d'ufficio disciplinata dall'art. 445 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo e secondo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione; che i giudici a quibus premettono che l'istanza istruttoria non puo' essere accolta, dato che e' possibile soltanto acquisire un nuovo parere medico dagli organi della pubblica amministrazione, tra essi comprese le strutture civili e militari aventi sede nella regione, ma non e' ammissibile una consulenza tecnica d'ufficio; che siffatta conclusione, a loro avviso, non e' smentita dall'art. 2 della legge n. 19 del 1994, il quale consentirebbe alla Corte dei conti di avvalersi di consulenti tecnici nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 esclusivamente nei giudizi di responsabilita'; che, secondo il Collegio rimettente, le norme oggetto di denuncia violerebbero innanzitutto l'art. 3, primo comma, della Costituzione perche' realizzano una disparita' di trattamento secondo che il cittadino invochi tutela del proprio diritto a pensione davanti al giudice ordinario o al giudice contabile; e poi, gli artt. 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione perche' non assicurano la pienezza del contraddittorio tecnico, attraverso i consulenti di parte, che postula la necessita' di un controllo dell'elaborazione peritale sin dal suo momento genetico e non ex post; ed ancora, l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione perche' confliggono con il principio di buon andamento dell'amministrazione atteso che sottraggono ai loro compiti d'istituto i sanitari delle strutture pubbliche richiesti della redazione dei pareri; e, infine, l'art. 108, secondo comma, della Costituzione perche' vulnerano la indipendenza della Corte dei conti, stabilendo l'obbligo di acquisire valutazioni tecnico-scientifiche, destinate ad integrare il materiale di prova, presso organi amministrativi; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e' intervenuto nel giudizio eccependo l'infondatezza della questione per essere sostenibile un'interpretazione delle norme de quibus diversa da quella indicata dal giudice remittente, nel senso che sia consentito alla Corte di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio oltre che degli ospedali civili o militari. Considerato che le norme di disciplina del processo davanti alla Corte dei conti consentono di disporre l'insieme dei mezzi istruttori offerti dalle leggi di procedura civile (artt. 15, primo comma, e 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; 73 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) e non escludono la consulenza tecnica d'ufficio prevista nel codice di rito civile; che l'art. 2, comma 4, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 ha, peraltro, riconosciuto espressamente che la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, puo' (...) avvalersi di consulenti tecnici, con previsione che si applica anche alla giurisdizione in materia di pensioni, la quale, vertendo sopra un diritto e non un atto autoritativo (sentenze di questa Corte n. 8 del 1976 e n. 141 del 1981), non tollera limitazioni nell'impiego degli strumenti di ricerca della verita' al pari delle altre sedi giurisdizionali poste per la tutela di identiche posizioni giuridiche (sentenze n. 146 del 1987 e n. 251 del 1989); che, in contrario, neppure puo' richiamarsi l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 416, il quale prescrive che la Corte dei conti deve esclusivamente rivolgersi al collegio medico-legale istituito alle dipendenze del Ministero della difesa, qualora ritenesse necessario un ulteriore parere medico-legale od un'ulteriore visita diretta del richiedente la pensione, in quanto la disposizione concerne precipuamente le attribuzioni giurisdizionali in sede di liquidazione di pensione, non piu' spettanti alla Corte dei conti a' termini dell'art. 1 r.d. 27 giugno 1933, n. 703; che, infine, la facolta' delle sezioni territoriali della Corte dei conti di avvalersi degli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione presso i quali richiedere pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermita' denunciate dai ricorrenti e' stata introdotta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione - secondo la stessa giurisprudenza contabile - e' meramente esplicativa di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d. 12 agosto 1933, n. 1038 (Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, ordinanza 28 aprile 1995, n. 03/PN/95); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.