LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1308/97 depositato il 5 marzo 1997 avverso s/rif su i. rimb. n. del. 15 aprile 1996 - Irpef contro D.R.E. Liguria (sezione Genova) da: Penco Salvi Maria Teresa residente a Genova in via Sant'Ilario 61 B, difeso da: Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61; Verde Alfredo residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso da Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61; Verde Margherita residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso da Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61; Verde Marina residente a Genova in via S. Ilario 61/A, difeso da Pascasio Michelangelo residente a Roma in via Boncompagni 61. Svolgimento del processo Con istanza 15 aprile 1996 il dott. Carlo Emiliano Verde, notaio in Genova collocato in pensione, chiedeva alla Direzione regionale delle entrate della Liguria (nel seguito indicata con la sigla D.R.E.) il rimborso della somma di lire 94.490.331, trattenutagli a titolo di imposta sui redditi delle persone fisiche dalla Cassa nazionale del notariato sulla liquidazione corrispostagli quale indennita' di cessazione dalle funzioni. All'istanza non veniva dato riscontro alcuno. A seguito del decesso del predetto dott. Carlo Emiliano Verde, i di lui eredi, sopra elencati, proponevano ricorso a questa Commissione tributaria provinciale avverso il silenzio-rigetto della D.R.E. Liguria in ordine alla cennata istanza, assumendo che la norma - l'art. 16, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) - che assoggetta espressamente a tassazione Irpef l'indennita' di cessazione dalle funzioni notarili, e' costituzionalmente illegittima, avendo l'indennita' stessa natura "previdenziale" ed essendo la stessa interamente costituita in forza dei contributi versati dal notaio Verde nel corso dell'esercizio delle sue funzioni. I ricorrenti chiedevano pertanto che, previa sospensione del giudizio e rimessione della questione alla Corte costituzionale, venisse ordinato all'Amministrazione delle finanze il rimborso delle trattenute illegittimamente operate. Il 21 aprile 1997 si costituiva ritualmente in giudizio la D.R.E Liguria, la quale contestava la ricorrenza della dedotta illegittimita dell'art. 16, lettera e), decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e si opponeva alla rimessione della questione ex adverso sollevata alla Corte costituzionale; rilevava nel merito che la Corte medesima aveva riconosciuto, con la sentenza n. 178/1986, il principio della tassabilita' delle indennita' di fine rapporto e che era esclusa ogni possibilita' di doppia imposizione, posto che i contributi versati dal notaio alla Cassa del notariato non avevano scontato imposta alcuna. Per un disguido (l'atto di costituzione della D.R.E. indicava come controparte l'originario istante dott. Carlo Emiliano Verde, anziche' i di lui eredi e in particolare la vedova signora Maria Teresa Penco Salvi, prima intestataria del ricorso presentato a questa commissione) l'atto di costituzione non veniva inserito nel fascicolo processuale d'ufficio. I ricorrenti, con memoria 10 ottobre 1997, insistevano nella proposta domanda, producevano una dichiarazione della cassa del notariato, e formulavano una ulteriore eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 16, lettera e), in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione (inosservanza dei limiti posti al compilatore di un "testo unico" in difetto di espressa delega legislativa autorizzante modifiche o innovazioni rispetto alle leggi esistenti). Il Collegio, riunitosi in camera di consiglio il 21 ottobre 1997, rilevato che, per il disguido sopra ricordato, non era stato comunicato alla D.R.E. l'avviso di udienza - atto essenziale ai fini della eventuale richiesta di pubblica discussione ovvero per il deposito di ulteriori documenti e/o di atti defensionali - sospesa ogni decisione, fissava l'udienza odierna per il nuovo esame della vertenza in camera di consiglio. A seguito del rinvio i ricorrenti depositavano ulteriore memoria, mentre la convenuta D.R.E. non presentava alcun altro atto difensivo. All'odierna udienza il Collegio, riunito in camera di consiglio, letti gli atti, vista la documentazione prodotta, ritiene che la richiesta di sospensione del giudizio e di rimessione alla Corte costituzionale dell'esame della questione della legittimita' della norma anzidetta, in relazione al primo profilo dedotto, meriti accoglimento per i seguenti Motivi E' anzitutto il caso di ricordare come ogni giudice che venga investito di una questione di legittimita costituzionale di una norma - o che ritenga di sollevarla d'ufficio - debba compiere una duplice valutazione preliminare, una prima sulla rilevanza della soluzione della questione ai fini della decisione della causa pendente innanzi a lui; ed una seconda in ordine alla non manifesta infondatezza della questione medesima. Orbene, in punto rilevanza, e' evidentissima nella specie la ricorrenza di tale requisito, poiche' soltanto attraverso la rimozione della norma impugnata puo' trovare accoglimento la domanda di rimborso avanzata dai ricorrenti. Quanto alla non manifesta infondatezza, essa e' palesemente dimostrata dalla avvenuta pronuncia di illegittimita parziale da parte della Corte costituzionale degli artt. 2 e 4, commi primo e quarto, della legge n. 482/1985 relativa all'indennita di buonuscita dei dipendenti statali (sentenza n. 178/1986). E' pur vero - come rileva la convenuta D.R.E. - che la Corte in detta sentenza ha affermato il principio della tassabilita' dell'indennita' correlativa alla cessazione del rapporto di lavoro; essa ha peraltro, nel contempo, statuito l'illegittimita della tassazione di quella quota parte di tale indennita' che corrisponde all'incidenza percentuale dei contributi a carico del lavoratore: e nel caso di specie si verifica addirittura il caso che la intera indennita' liquidata a titolo di cessazione dalle funzioni corrisponda ai versamenti effettuati dal notaio nel corso della sua attivita'. Non ritiene invece il Collegio che ricorra il requisito della non manifesta infondatezza in ordine al nuovo motivo di illegittimita' dedotto dal ricorrenti in rapporto agli artt. 76 e 77 della Costituzione. E' ben vero che l'Autorita' esecutiva che procede alla compilazione di un "testo unico" di norme previgenti non ha - salva espressa delega da parte delle Camere, delega che nella specie non risulta sussistente, quantomeno rispetto al punto in esame - la potesta' di modificare le disposizioni preesistenti o di innovare ad esse, ma al piu' quella di "coordinare" tali norme: nella specie, pero', la funzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 non e' stata quella di sottoporre ex novo a tassazione irpef le indennita' di fine rapporto, (tassazione che per il compilatore del testo unico era sicuramente ricompresa nella valutazione giuridico-economica di tali indennita' in base ai principi generali) sibbene quella di riconoscere una agevolazione al contribuente con il concedere i benefici della "tassazione separata". In altri termini, l'art. 16, lettera e), viene sicuramente in evidenza ai fini della questione della sua legittimita' costituzionale sotto il primo profilo sopra esaminato, in quanto contenente l'espressa declaratoria di tassabilita' dell'indennita' per la cessazione dell'attivita' notarile, ma non sotto il profilo intrinseco alla funzione della norma, che e' quella di stabilire i modi ed i limiti della tassazione (e per questo, ma solo per questo, l'indennita' de qua viene espressamente considerata). Cosi' inquadrata la questione, essa si manifesta anche irrilevante: o la indennita' di cessazione delle funzioni notarili non e' - in tutto o in parte - un "reddito" tassabile, ed allora la lettera e) dell'art. 16 e' illegittima in quanto ricorda - e ricordando afferma - l'intento del legislatore di sottoporre a tassazione tale indennita'; o essa e' un "reddito tassabile" ed allora l'art. 16 costituisce applicazione di un beneficio al contribuente (la tassazione "separata") - di cui quest'ultimo, che ne fruisce, non puo' assolutamente dolersi - che resta irrilevante rispetto all'accoglimento o non della domanda di rimborso.