IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nella causa civile iscritta al n. 298/98 r.g. e n. 17/98 ruolo reclami tra Gravina Angela (avv. Vito Venticinque), reclamante, contro azienda U.S.L. n. 3 di Catania, reclamata. Letto il reclamo proposto da Gravina Angela avverso l'ordinanza del pretore g.l. di Catania del 2 febbraio 1998; Esaminati gli atti del giudizio; Vista l'ordinanza pretorile in data 2 febbraio 1998; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; Fatto e diritto Rilevato che con ricorso ex art. 700 c.p.c. al pretore g.l. Catania l'odierna reclamante chiedeva che venisse disposta, in via d'urgenza, la somministrazione gratuita della cura a base di somatostatina, come da prescrizione a firma del dott. Nunzio Cosentino di Catania, comunemente conosciuta come "metodo Di Bella"; Rilevato che con provvedimento in data 2 febbraio 1998 il pretore rigettava il ricorso suddetto; Rilevato che avverso tale provvedimento proponeva reclamo l'originaria ricorrente eccependone la erroneita' attesa l'esistenza dei presupposti legittimanti la emissione del chiesto provvedimento cautelare; Rilevato che, con altri provvedimenti emessi in data 10 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 669-terdecies in giudizi consimili, guesto tribunale - premessa la natura ed i limiti del provvedimento d'urgenza in cui l'accertamento del diritto non puo' che essere sommariamente condotto in termini di probabilita' e verosimiglianza giacche' l'accertamento in chiave di esistenza e, quindi, di certezza, non rientra nell'ambito della funzione cautelare - aveva ritenuto la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora; Rilevato in particolare, per quel che riguarda il primo dei presupposti suddetti, che questo tribunale aveva evidenziato che nei casi in esame, vertendosi in tema di diritto del cittadino alla salute - diritto fondamentale e costituzionalmente garantito - e quindi di diritto alle cure necessarie che lo Stato deve in ogni caso garantire, non poteva dubitarsi che la pretesa azionata dai ricorrenti fosse suffragata dal fumus boni iuris, intendendosi per tale la possibilita' di un esito favorevole della cura in questione, avuto riguardo alla gravita' della patologia accusata; ed era giunto a tale conclusione argomentando, tra l'altro, dalla decisione del governo italiano di avviare la fase della sperimentazione umana, decisione che per un verso consentiva di escludere la tossicita' della cura (che altrimenti non sarebbe stata sperimentata su esseri umani), e per altro verso evidenziava la riconosciuta possibilita' di un esito positivo della cura medesima e la potenziale efficacia della stessa; di talche', sulla base di tali presupposti, e cioe' della presenza di una patologia particolarmente grave e rilevante e di un prodotto farmacologico, in fase di sperimentazione, comunque accreditato di una possibile rilevante utilita' terapeutica (che porterebbe alla inclusione del farmaco in questione nella fascia A del prontuario terapeutico con conseguente diritto alla somministrazione gratuita), questo tribunale aveva ritenuto la sussistenza, quanto meno in termini di possibilita', del diritto azionato e la apparente fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, rilevando altresi' di non poter condividere l'assunto secondo cui l'utilita' terapeutica dei farmaci in questione non poteva prescindere dai risultati del procedimento di sperimentazione avviato, atteso che nella presente fase cautelare si richiede esclusivamente una delibazione in termini probabilistici e non di effettiva certezza; Ritenuto che, successivamente all'adozione dei provvedimenti suddetti, le cui argomentazioni questo Collegio ritiene di dover in questa sede ribadire, e' stato emanato il d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 il quale, nel disciplinare la sperimentazione clinica del c.d. "trattamento Di Bella", statuisce all'art. 2 che l'effettuazione di detta sperimentazione non costituisce riconoscimento della utilita' di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, d.-l. 21 ottobre 1996, n. 536; e pertanto, nel lasciare ferme le competenze della Commissione unica del farmaco a valutare sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati se ricorrano, in relazione ai farmaci del metodo Di Bella, i presupposti per la inserzione nell'elenco di quelli a totale carico del S.S.N., aggiunge tuttavia che "in nessuna caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 536 del 1996, medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda"; Ritenuto che in relazione a quest'ultimo inciso dell'art. 2 del decreto-legge n. 23/1998 sussistono dubbi di legittimita' costituzionale che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati; Ritenuto, quanto alla rilevanza, che il citato art. 2 costituisce norma applicabile nel caso di specie non potendo il presente procedimento essere definito prescindendo dallo stesso; Ritenuto, quanto alla non manifesta infondatezza, che la citata norma contenuta dell'art. 2 decreto-legge n. 23/1998 appare in contrasto con gli artt. 2, 32, 70 e 77 della Costituzione; Ritenuto, in particolare, che contrasti con l'art. 3 della Costituzione, perche' crea una irragionevole discriminazione in danno dei farmaci del metodo Di Bella rispetto agli altri farmaci che la C.U.F. puo' inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996, atteso che in relazione alla generalita' dei farmaci di cui all'art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 non si richiede, per la loro somministrazione gratuita, che "siano gia' disponibili risultati di studi clinici di fase seconda", requisito imposto solo per i medicinali del metodo Di Bella, quale limite all'esercizio dei poteri tecnici della C.U.F.; ed invero, in base al citato art. 1, comma 4, decreto-legge n. 536/1996 per la inserzione nell'elenco dei farmaci a totale carico del S.S.N. e' sufficiente che si tratti di medicinali "sottoposti a sperimentazione clinica" ancorche' non autorizzati, indipendentemente dalla fase in cui e' giunta la sperimentazione, ovvero che si tratti di medicinali da impiegare per indicazioni teurapeutiche diverse da quelle autorizzate, di talche' in difetto dell'inciso dell'art. 2, decreto-legge n. 23/1998, i farmaci del trattamento Di Bella potrebbero essere inseriti nell'elenco del citato art. 1, comma 4, sotto entrambi i profili esaminati (avvio della sperimentazione e l'essere medicinali da impiegare per scopi terapeutici diversi da quelli gia' autorizzati); Ritenuto che la denunciata discriminazione in danno del metodo Di Bella non appare giustiticata da alcun ragionevole motivo, atteso che allo stato e' scientificamente assodata la non tossicita' del metodo Di Bella e che esiste un certo fumus di efficacia terapeutica quanto meno palliativa di detto metodo, efficacia riconosciuta dallo stesso, decreto-legge n. 23/1998, laddove, oltre ad avviare la sperimentazione (art. 1) consente altresi' ai medici privati di prescrivere detti farmaci, anche al di fuori della sperimentazione, a chi ne faccia richiesta, e previo consenso dei pazienti (art. 3); Ritenuto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione appare non manifestamente infondata pure sotto altro profilo, per la irragionevole discriminazione che determina tra malati terminali che sono stati selezionati per la sperimentazione (per i quali la somministrazione dei farmaci e' gratuita) e malati non terminali che non partecipano alla sperimentazione, i quali, da un lato, sono autorizzati a utilizzare i farmaci in questione (art. 3) ma, dall'altro lato, devono pagarli di tasca propria (art. 3, comma 4); Ritenuto che tale discriminazione non puo' essere giustificata dalla circostanza che alcuni malati sono stati sottoposti a sperimentazione atteso che da un lato l'esclusione dalla sperimentazione di altri malati non dipende dalla volonta' dei malati medesimi, ma dalle scelte dell'Amministrazione, e che dall'altro lato, considerato il tipo di patologia, non e' ragionevole pretendere che i malati terminali attendano i tempi del passaggio alla fase seconda della sperimentazione per poter ottenere la somministrazione gratuita dei farmaci; Ritenuto, in ordine al profilo appena esaminato, che l'art. 2 decreto-legge n. 23/1998 sia di dubbia legittimita' anche in relazione all'art. 32 Cost., atteso che a tutela del diritto alla salute non si puo' negare la somministrazione gratuita di farmaci di cui sia nota una certa efficacia terapeutica a malati terminali, cui va riconosciuto il diritto a seguire una via terapeutica che ha un margine di possibile efficacia; Ritenuto, infine, che l'art. 2, decreto-legge n. 23/1998 appare di dubbia legittimita' in relazione al combinato disposto degli artt. 3, 70, 77 della Costituzione, trattandosi, manifestamente, di una norma "provvedimento" dettata per un caso specifico, in violazione del principio di generalita' e astrattezza delle leggi e in violazione del principio di divisione tra potere legislativo e amministrativo, e senza alcun ragionevole motivo che giustifichi, nel caso di specie, l'adozione di una legge provvedimento (non potendosi tale motivo ragionevolmente ravvisare nell'esigenza di "far fronte ad una situazione di carattere straordinario" consistente in buona sostanza nella "pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci prescritti"; Ritenuto, per quanto esposto, di dover rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione in oggetto;