IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza; Esaminate le cause riunite recanti il n. 87/96 r. g. lavoro: Rilevato che in relazione alle stesse la questione di merito prospettata ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Ritenuto, altresi', che, a giudizio di questo collegio non sia manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale della predetta norma, in relazione degli artt. 3, 24, 38, 42 e 136 della Costituzione, in quanto, disponendo la stessa l'estinzione ope legis dei giudizi in corso, in correlazione, da un lato alla non spettanza, sugli importi dei trattamenti pensionistici maturati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria e, ponendo una rilevante deroga al diritto comune delle obbligazioni con la costituzione di una anomala forma di datio in solutum, priva del consenso del creditore e quanto mai aleatoria nei suoi risultati con presumibile nocumento proprio per le classi economiche piu' svantaggiate, crea una irragionevole disparita' di trattamento, impedisce l'attuazione delle predette pronuncie di incostituzionalita', preclude l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, impedisce il conseguimento di un livello sufficiente della prestazione previdenziale, deroga ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa (motivi, questi, gia' dettagliatamente illustrati dalla Suprema Corte con ordinanza di rimessione del 18 marzo 1997 sez. lav.).