IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza;
   Esaminate le cause riunite recanti il n. 87/96 r. g. lavoro:
   Rilevato  che  in  relazione  alle  stesse  la  questione di merito
 prospettata ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 1, commi 181, 182,
 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
   Ritenuto, altresi', che, a giudizio  di  questo  collegio  non  sia
 manifestamente infondata la questione di leggittimita' costituzionale
 della  predetta  norma,  in relazione degli artt. 3, 24, 38, 42 e 136
 della Costituzione, in quanto, disponendo la stessa l'estinzione  ope
 legis  dei  giudizi  in  corso,  in correlazione, da un lato alla non
 spettanza, sugli importi dei trattamenti  pensionistici  maturati  in
 conseguenza    dell'applicazione    delle    sentenze   della   Corte
 costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, degli  interessi  legali  e
 della  rivalutazione  monetaria  e,  ponendo  una rilevante deroga al
 diritto comune delle obbligazioni con la costituzione di una  anomala
 forma  di datio in solutum, priva del consenso del creditore e quanto
 mai aleatoria nei suoi risultati con  presumibile  nocumento  proprio
 per  le  classi  economiche piu' svantaggiate, crea una irragionevole
 disparita' di  trattamento,  impedisce  l'attuazione  delle  predette
 pronuncie  di  incostituzionalita',  preclude l'esercizio del diritto
 alla tutela giurisdizionale, impedisce il conseguimento di un livello
 sufficiente     della     prestazione      previdenziale,      deroga
 ingiustificatamente al regime delle successioni mortis causa (motivi,
 questi,  gia'  dettagliatamente  illustrati  dalla  Suprema Corte con
 ordinanza di rimessione del 18 marzo 1997 sez. lav.).