IL TRIBUNALE
   Visti  gli atti del procedimento penale a carico di Ruberti Roberto
 piu'  altri;   preso   atto   della   eccezione   di   illegittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  pubblico  ministero  con  riferimento
 all'art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Sentiti i difensori degli imputati e le altre parti;
   Permesso  che  appaiono  rilevanti  ai  fini  della  decisione   le
 dichiarazioni rese dall'imputato di reato commesso Firrao Ruggiero;
   Rilevato  che il predetto, attualmente in Svizzera, ha manifestato,
 come da comunicazione del Ministro di grazia e giustizia in  data  28
 gennaio  1998,  la  decisione  di  avvalersi  della  facolta'  di non
 rispondere e che i  difensori  degli  imputati  si  sono  all'odierna
 udienza  opposti  alla  lettura  delle  precedenti  dichiarazioni del
 Firrao;
   Considerato  che  il  presente   procedimento   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata, per violazione del principio di ragionevolezza,  dell'art.
 6  legge  7  agosto  1997  n.  267  nella parte in cui tale norma non
 prevede  che  il  giudice  possa  dare  lettura  dei  verbali   delle
 dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 513 c.p.p. nei procedimenti
 nei  quali non sia applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5
 del citato art. 6;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda alla cancelleria per la  notificazione  alla  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione alla Presidenza del
 Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati  della  presente
 ordinanza;
   Dispone   trasmettersi  alla  Corte  costituzionale  gli  atti  del
 presente procedimento e la presente ordinanza unitamente  si  trovava
 gia'  nella fase dibattimentale all'atto dell'entrata in vigore della
 legge n.  267 del 1997 e che il Firrao non era stato ancora esaminato
 onde non e' applicabile nel caso di specie la disciplina prevista dai
 commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge citata;
   Ritenuto che nella situazione processuale venutasi a determinare si
 verifica l'impossibilita' di utilizzare le dichiarazioni a suo  tempo
 legittimamente   rese   da   un   imputato   di   reato   commesso  e
 conseguentemente la inutilizzabilita'  irrimediabile  ai  fini  della
 decisione  di  materiale  probatorio  divenuto  irripetibile  in sede
 dibattimentale;
   Rilevato che vale dispersione di elementi probatori e'  stata  gia'
 giudicata dalla Corte costituzionale come sfornita di giustificazione
 ed  illegittima  in  quanto costituente una irragionevole limitazione
 alla ricerca della verita'.