IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento penale a carico di Ruberti Roberto piu' altri; preso atto della eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dal pubblico ministero con riferimento all'art. 6 legge 7 agosto 1997, n. 267; Sentiti i difensori degli imputati e le altre parti; Permesso che appaiono rilevanti ai fini della decisione le dichiarazioni rese dall'imputato di reato commesso Firrao Ruggiero; Rilevato che il predetto, attualmente in Svizzera, ha manifestato, come da comunicazione del Ministro di grazia e giustizia in data 28 gennaio 1998, la decisione di avvalersi della facolta' di non rispondere e che i difensori degli imputati si sono all'odierna udienza opposti alla lettura delle precedenti dichiarazioni del Firrao; Considerato che il presente procedimento rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio di ragionevolezza, dell'art. 6 legge 7 agosto 1997 n. 267 nella parte in cui tale norma non prevede che il giudice possa dare lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 dell'art. 513 c.p.p. nei procedimenti nei quali non sia applicabile la disciplina prevista dai commi 2 e 5 del citato art. 6; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati della presente ordinanza; Dispone trasmettersi alla Corte costituzionale gli atti del presente procedimento e la presente ordinanza unitamente si trovava gia' nella fase dibattimentale all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997 e che il Firrao non era stato ancora esaminato onde non e' applicabile nel caso di specie la disciplina prevista dai commi 2 e 5 dell'art. 6 della legge citata; Ritenuto che nella situazione processuale venutasi a determinare si verifica l'impossibilita' di utilizzare le dichiarazioni a suo tempo legittimamente rese da un imputato di reato commesso e conseguentemente la inutilizzabilita' irrimediabile ai fini della decisione di materiale probatorio divenuto irripetibile in sede dibattimentale; Rilevato che vale dispersione di elementi probatori e' stata gia' giudicata dalla Corte costituzionale come sfornita di giustificazione ed illegittima in quanto costituente una irragionevole limitazione alla ricerca della verita'.