ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma  1,
 lettera  b),  e  comma  6,  della legge della regione Valle d'Aosta 4
 settembre  1995,  n.   39   (Normativa   e   criteri   generali   per
 l'assegnazione,  la  determinazione  dei  canoni  e la gestione degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  30  aprile  1997  dal  pretore di Aosta, nel procedimento
 civile vertente  tra  Alessandro  Angelini  e  il  comune  di  Aosta,
 iscritta  al  n.  456  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  29,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 gennaio 1998 il giudice
 relatore Piero Alberto Capotosti.
                           Ritenuto in fatto
   1. - Il pretore di Aosta, nel procedimento di  opposizione  avverso
 il  provvedimento  del  sindaco di detta citta', che aveva dichiarato
 decaduto dall'assegnazione di un alloggio  di  edilizia  residenziale
 pubblica  il  beneficiario  della  medesima, in quanto non lo avrebbe
 abitato  stabilmente,  con  ordinanza  del  30  aprile  1997  solleva
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  37,  comma 1,
 lettera b) e comma 6, della  legge  della  regione  Valle  d'Aosta  4
 settembre   1995,   n.   39   (Normativa   e   criteri  generali  per
 l'assegnazione, la determinazione dei  canoni  e  la  gestione  degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  nelle  parti  in cui
 prevedono la decadenza in danno degli  assegnatari  che  non  abitino
 stabilmente   nell'alloggio   e  stabiliscono  che  il  provvedimento
 estintivo e' ricorribile innanzi al pretore del luogo nel cui  ambito
 territoriale e' situato l'alloggio, in riferimento all'art. 108 della
 Costituzione.
   2.  - Il giudice a quo premette che l'art. 11, nono e decimo comma,
 del  d.P.R.  30  dicembre  1972,  n.  1035,  prevede   la   decadenza
 dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per
 i  soli casi di mancata stabile occupazione dell'alloggio nel termine
 di trenta giorni  dall'assegnazione  stessa,  ovvero  di  emigrazione
 dell'assegnatario  all'estero  per ragioni di lavoro. Il tredicesimo,
 quattordicesimo e quindicesimo comma  di  detta  norma  stabiliscono,
 inoltre,  che  il  provvedimento  di  decadenza puo' essere impugnato
 innanzi  al  pretore  competente  per  territorio.  Il  decreto   del
 Presidente  della  Repubblica n. 1035 del 1972 non contempla, invece,
 la   mancata   stabile    occupazione    dell'alloggio    da    parte
 dell'assegnatario  quale  causa  di  decadenza, ma dispone che il suo
 abbandono  per  un  periodo  superiore  a  tre  mesi,  senza   previa
 autorizzazione,  puo'  dar luogo alla revoca dell'assegnazione e, per
 tale  ultima  ipotesi,  non  prevede  la  giurisdizione  del  pretore
 sull'impugnazione del provvedimento ablativo.
   La  norma  censurata  configura,  invece,  secondo  l'ordinanza  di
 rimessione, la mancata, stabile occupazione dell'alloggio quale causa
 di  decadenza  (art.  37,  comma  1,  lettera   b))   e,   prevedendo
 espressamente  che  il provvedimento di decadenza, per tutti i motivi
 per i quali puo' essere adottato, e' ricorribile innanzi  al  pretore
 (art. 37, comma 6), stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario
 per una fattispecie per la quale non e' prevista dalle norme statali,
 innova  il  criterio  di riparto della potestas judicandi tra giudice
 ordinario ed amministrativo, e quindi si pone in contrasto con l'art.
 108 della Costituzione, dato che  interferisce  nella  materia  della
 giurisdizione, inderogabilmente riservata al legislatore statale.
   La  questione di legittimita' costituzionale, conclude il giudice a
 quo e', inoltre, rilevante, dato che egli puo' affermare  la  propria
 giurisdizione sulla controversia esclusivamente in virtu' della norma
 denunziata.
   3.  -  Le  parti del processo principale non si sono costituite; la
 regione Valle d'Aosta non ha spiegato intervento.
                         Considerato in diritto
   1. - La questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  con
 l'ordinanza  in  epigrafe  riguarda  l'art. 37, comma 1, lettera b) e
 comma 6, della legge della regione Valle d'Aosta 4 settembre 1995, n.
 39, i quali rispettivamente prevedono che puo' essere  dichiarata  la
 decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio  di edilizia residenziale
 pubblica  qualora  il  beneficiario  non  vi  abiti   stabilmente   e
 dispongono  che  il  relativo provvedimento e' ricorribile innanzi al
 pretore del luogo nel cui ambito territoriale e' situato l'alloggio.
   Secondo  il  giudice rimettente la norma impugnata, che ammette, in
 combinato  disposto,  l'esperibilita'  del  rimedio   giurisdizionale
 previsto  dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
 1035 del 1972, appare contrastante con il parametro costituzionale di
 cui all'art. 108 della Costituzione. Tale norma, infatti,  "riproduce
 in  modo novativo la fonte normativa statuale rendendo applicabile la
 legge statale riprodotta a situazioni altrimenti non coperte da  tale
 previsione  normativa",  cosi' fissando direttamente la giurisdizione
 del giudice ordinario anche riguardo a fattispecie per le  quali  non
 e' prevista dalla legislazione statale.
   2. - La questione e' fondata.
   La  norma  regionale  impugnata assoggetta alla stessa misura della
 decadenza   dall'assegnazione   dell'alloggio   -   stabilendone   la
 ricorribilita'  innanzi al pretore - due fattispecie, quali quella di
 non abitare stabilmente nell'alloggio e quella di non averlo occupato
 entro il termine prestabilito, per le  quali,  viceversa,  sia  nella
 disciplina  dettata  dal  d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sia nella
 successiva disciplina di cui alla deliberazione CIPE del 19  novembre
 1981 non e' prevista uniformita' di regime giuridico.
   Le  disposizioni in esame, statuendo, in combinato disposto, che il
 provvedimento di decadenza  dall'assegnazione  dell'alloggio  perche'
 l'assegnatario non vi abita stabilmente e' sempre ricorribile innanzi
 al  pretore,  intervengono  nella  materia giurisdizionale e pertanto
 violano l'art. 108 della Costituzione. Secondo  infatti  la  costante
 giurisprudenza  costituzionale,  il  legislatore  regionale  non puo'
 statuire in ordine a rimedi giurisdizionali o in ordine  a  poteri  o
 facolta' dell'autorita' giudiziaria, trattandosi di materia riservata
 alla  competenza  della legge statale (tra le piu' recenti, si vedano
 le sentenze nn. 390 del 1996, 459 e 76 del 1995, 457 e 303 del  1994,
 210 del 1993).
   Questo   principio   giurisprudenziale   peraltro  vale  anche  con
 riferimento a quei casi in cui le disposizioni  regionali  contengono
 una mera riproduzione o un semplice richiamo delle norme statali, che
 statuiscono  in  detta materia, poiche' attuano un'indebita novazione
 della fonte con tutte le conseguenze che ne derivano anche sul  piano
 applicativo  (ex plurimis sentenze nn. 390 del 1996, 76 del 1995, 505
 del 1991).