IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza nel  procedimento  n.  38/1994
 r.g. contro Napolitano Luigi, nato il 27 novembre 1947, e altri;
   Premesso  che,  con  ordinanza  pronunciata  il 13 gennaio 1995, il
 collegio presieduto dal medesimo magistrato che presiede  quello  che
 celebra l'udienza odierna ha respinto la richiesta di definizione del
 procedimento   ai   sensi   dell'art.   248   d.t.c.p.p.,   formulata
 dagl'imputati Napolitano Luigi, nato a Nola il 27  novembre  1942,  e
 Napolitano Luigi, nato a Nola il 19 marzo 1929;
   Rilevato  che  la  Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 22
 aprile 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
 34  c.p.p.,  approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, nella parte
 in cui non prevede l'incompatibilita' del  giudice  del  dibattimento
 che  abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata,
 di cui all'art. 444 dello stesso codice, a partecipare al giudizio;
   Rilevato, inoltre, che l'art. 248, comma 1, u.p. d.t.c.p.p. prevede
 che, nei procedimenti trattati secondo il rito del  c.p.p.  approvato
 con  r.d.  19 ottobre 1930, n. 1399, il giudice, quando non pronuncia
 sentenza  sulla  richiesta  di  applicazione  anticipata   di   pena,
 formulata dall'imputato, dispone con ordinanza procedersi nelle forme
 ordinarie;
   Rilevato, altresi', che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art.  34
 c.p.p.  tra  le  norme  del  c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre
 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto  l'imperio  del
 c.p.p.  approvato  con  r.d.  19  ottobre  1930,  n. 1399, per cui la
 suddetta dichiazione d'illegittimita' di detta norma, in  parte  qua,
 non  puo'  ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti,
 relativamente ai quali l'incompatibilita' del giudice e' disciplinata
 tuttora dall'art.   61 c.p.p. (r.d.  n.  1399/30),  che  non  prevede
 ipotesi  analoga a quella di cui alla menzionata sentenza della Corte
 costituzionale;
   Ritenuto che, a fronte  di  tale  sistema  normativo,  si  profila,
 sicuramente,  un  dubbio  di legittimita' costituzionale del predetto
 art.  61  c.p.p.    (1930),  tuttora  in  vigore,  limitatamente   ai
 procedimenti  di  cui all'art.  241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in
 cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia rigettato la
 richiesta di applicazione di pena concordata,  di  cui  all'art.  248
 d.t.c.p.p.,  a  partecipare  al  giudizio.    In  proposito,  non  e'
 superfluo osservare che, se e'  vero  che,  nel  rito  del  1930,  il
 giudice  del  dibattimento  conosce  ab  initio  tutti  gli  atti del
 procedimento, e' pur vero che non e' tale conoscenza  a  determinarne
 l'incompatibilita',   nel   caso  di  specie,  bensi'  la  successiva
 incidentale valutazione degli stessi;
   Ritenuto  che  tale  illegittimita'  costituzionale  si   manifesta
 rispetto:
     a)  all'art.  3  della  Costituzione,  poiche',  in assenza della
 previsione in questione, si determina una disparita'  di  trattanento
 fra  gl'imputati  di  un  processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R. n.
 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal  c.p.p.  (r.d.  n.
 1399/1930),  dal  momento  che  soltanto  rispetto  ai  primi,  e  in
 conseguenza del ricordato intervento della Corte  costituzionale,  e'
 stata   introdotta   la  menzionata  ipotesi  d'incompatibilita'  del
 giudice;
     b)  all'art.  27,  comma  2  della   Costituzione,   poiche'   la
 valutazione   delle   posizioni   dei   predetti  imputati,  al  fine
 dell'accertamento dell'incongruita' della pena richiesta, si  risolve
 in  una  indiretta  anticipazione  di  giudizio  nei  confronti degli
 stessi, in quanto il giudice non soltanto esclude che vi  sia  spazio
 per    una   pronuncia   assolutoria,   ma,   addirittura,   ritiene,
 implicitamente, che la pena da infliggere  gl'imputati  debba  essere
 piu' grave di quella richiesta;
   Ritenuta   rilevante  l'anzidetta'  questione,  essendo  attalmente
 investito il presidente di questo  collegio  anche  della  cognizione
 della  fase  ordinaria  del  procedimento contro i medesimi imputati,
 dopo  la  pronuncia  di  ordinanza  di  rigetto  della  richiesta  di
 definizione con applicazione anticipata di pena;