IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento n. 38/1994 r.g. contro Napolitano Luigi, nato il 27 novembre 1947, e altri; Premesso che, con ordinanza pronunciata il 13 gennaio 1995, il collegio presieduto dal medesimo magistrato che presiede quello che celebra l'udienza odierna ha respinto la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 248 d.t.c.p.p., formulata dagl'imputati Napolitano Luigi, nato a Nola il 27 novembre 1942, e Napolitano Luigi, nato a Nola il 19 marzo 1929; Rilevato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 22 aprile 1992, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, di cui all'art. 444 dello stesso codice, a partecipare al giudizio; Rilevato, inoltre, che l'art. 248, comma 1, u.p. d.t.c.p.p. prevede che, nei procedimenti trattati secondo il rito del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, il giudice, quando non pronuncia sentenza sulla richiesta di applicazione anticipata di pena, formulata dall'imputato, dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie; Rilevato, altresi', che l'art. 245 d.t.c.p.p. non indica l'art. 34 c.p.p. tra le norme del c.p.p. approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, applicabili ai procedimenti sorti sotto l'imperio del c.p.p. approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1399, per cui la suddetta dichiazione d'illegittimita' di detta norma, in parte qua, non puo' ritenersi estesa immediatamente anche a tali procedimenti, relativamente ai quali l'incompatibilita' del giudice e' disciplinata tuttora dall'art. 61 c.p.p. (r.d. n. 1399/30), che non prevede ipotesi analoga a quella di cui alla menzionata sentenza della Corte costituzionale; Ritenuto che, a fronte di tale sistema normativo, si profila, sicuramente, un dubbio di legittimita' costituzionale del predetto art. 61 c.p.p. (1930), tuttora in vigore, limitatamente ai procedimenti di cui all'art. 241 d.t.c.p.p. (1988), nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata, di cui all'art. 248 d.t.c.p.p., a partecipare al giudizio. In proposito, non e' superfluo osservare che, se e' vero che, nel rito del 1930, il giudice del dibattimento conosce ab initio tutti gli atti del procedimento, e' pur vero che non e' tale conoscenza a determinarne l'incompatibilita', nel caso di specie, bensi' la successiva incidentale valutazione degli stessi; Ritenuto che tale illegittimita' costituzionale si manifesta rispetto: a) all'art. 3 della Costituzione, poiche', in assenza della previsione in questione, si determina una disparita' di trattanento fra gl'imputati di un processo disciplinato dal c.p.p. (d.P.R. n. 447/1988) e quelli di un processo disciplinato dal c.p.p. (r.d. n. 1399/1930), dal momento che soltanto rispetto ai primi, e in conseguenza del ricordato intervento della Corte costituzionale, e' stata introdotta la menzionata ipotesi d'incompatibilita' del giudice; b) all'art. 27, comma 2 della Costituzione, poiche' la valutazione delle posizioni dei predetti imputati, al fine dell'accertamento dell'incongruita' della pena richiesta, si risolve in una indiretta anticipazione di giudizio nei confronti degli stessi, in quanto il giudice non soltanto esclude che vi sia spazio per una pronuncia assolutoria, ma, addirittura, ritiene, implicitamente, che la pena da infliggere gl'imputati debba essere piu' grave di quella richiesta; Ritenuta rilevante l'anzidetta' questione, essendo attalmente investito il presidente di questo collegio anche della cognizione della fase ordinaria del procedimento contro i medesimi imputati, dopo la pronuncia di ordinanza di rigetto della richiesta di definizione con applicazione anticipata di pena;