ha pronunciato la seguente
  Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma,
 del  d.P.R.  29  dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico
 delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore  dei  dipendenti
 civili  e  militari  dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4
 marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale  per  la  Lombardia
 sul  ricorso  proposto da Tossani Sandro ed altra contro il Ministero
 delle pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 597  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che - nel  corso  di  un  giudizio  promosso  dagli  eredi
 testamentari   di   una   dipendente  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione,  deceduta  in  servizio,   al   fine   di   ottenere   la
 corresponsione  dell'indennita'  di buonuscita da questa maturata per
 effetto  dell'espletata  attivita'  di  insegnante  -  il   Tribunale
 amministrativo  regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 4
 marzo 1997, ha sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  5,  primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, la'
 dove non  prevede  che  il  dipendente  statale  possa  disporre  per
 testamento  dell'indennita'  di  buonuscita,  per  il  caso in cui il
 medesimo deceda in  servizio  senza  lasciare  i  superstiti  che  la
 denunciata   disposizione  indica  come  beneficiari  dell'indennita'
 stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i
 fratelli e le sorelle);
     che - affermata la natura retributiva con funzione  previdenziale
 dell'indennita'  reclamata,  costituente  un  diritto  del lavoratore
 conseguito durante la prestazione lavorativa,  di  cui  e'  frutto  -
 osserva  il  rimettente  come  la  limitazione  contenuta nella norma
 censurata si ponga in contrasto: a) con l'art. 36 della Costituzione,
 poiche'  impedisce  al  lavoratore  di  disporre  di quanto gli viene
 riconosciuto quale  conseguenza  dell'attivita'  lavorativa;  b)  con
 l'art.  3  della  Costituzione, poiche' la specifica esclusione della
 facolta'  di  disporre  per  testamento  di  tali   somme   crea   un
 ingiustificato trattamento differenziato in danno di una categoria di
 cittadini,  negando  a  persone  facenti  parte  del nucleo familiare
 latamente inteso  di  potere,  con  la  riscossione  dell'indennita',
 affrontare  difficolta'  immediate connesse al venir meno, per morte,
 di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.
   Considerato  che,  con   sentenza   n.   106/1996   (ignorata   dal
 rimettente),  questa  Corte  - rilevato, in termini generali, come la
 deroga alle regole  della  successione  mortis  causa  possa  trovare
 razionale  fondamento  solo  nella concorrente funzione previdenziale
 dell'indennita' di buonuscita,  atteso  che  destinatarie  di  questa
 vengono  indicate  persone  nei  cui confronti il dipendente deceduto
 aveva obblighi alimentari; laddove,  in  assenza  di  tali  soggetti,
 perde  qualunque rilevanza la funzione previdenziale, espandendosi in
 tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennita'  stessa  -
 ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale,  per violazione del
 principio di ragionevolezza e parita' di  trattamento,  dell'art.  5,
 primo  comma,  del  d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, "nella parte in
 cui  esclude  che,   nell'assenza   delle   persone   ivi   indicate,
 l'indennita'   di   buonuscita   formi  oggetto  di  successione  per
 testamento o, in mancanza, per legge";
     che, essendo stata la norma de qua cosi' depurata dai  denunciati
 vizi d'incostituzionalita' nel senso auspicato dal TAR rimettente, la
 questione  da  questo sollevata deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.