IL PRETORE Alla pubblica udienza del 19 giugno 1996 nel procedimento in epigrafe nei confronti di Romano Angelo, ha pronunciato la seguente ordinanza. Rilevato che il p.m. di udienza ha chiesto la pronuncia di questo pretore in ordine alla ipotesi di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' dell'art. 9, comma 14, d.-l. n. 285/1996, nell'intero suo testo, per violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Osserva il pretore che la richiesta e' fondata e ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 9, comma 14, d.-l. 285/1996, nell'intero suo testo, per la violazione degli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione. 1. - A tal proposito osserva relativamente all'art. 3 della Costituzione: la norma in questione, stabilendo che "per le opere pubbliche dei comuni, delle province e delle comunita' montane, la deliberazione, con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata, ha i medesimi effetti della concessione edilizia", di fatto sottrae la realizzazione della opera pubblica comunale all'obbligo della preventiva concessione edilizia, cosi' determinandosi, a parere di questo giudice, una irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla realizzazione di opere private le quali, ancorche' di norma di assai minore incidenza sull'assetto urbanistico del territorio, solo per essere eseguite da soggetti diversi da quelli indicati dalla disposizione in questione sono sottoposti all'obbligo della concessione edilizia ed alla normativa amministrativa e penale relativa. Cio' appare tanto piu' irragionevole alla luce della riflessione per la quale le opere pubbliche sono normalmente di maggiore rilevanza ed impatto sull'assetto urbanistico del territorio di quanto lo siano le opere dei privati. Inoltre, se e' vero che il comune e' proprio l'ente territoriale titolare dei poteri autorizzativi e di controllo in materia di realizzazione di opere implicanti modificazioni o trasformazioni dell'assetto territoriale (superflua nel caso in esame appare la riflessione che tale titolarita non sussiste in capo alla provincia ed alla comunita' montana, pure ricompresi nella disposizione in esame), la norma censurata realizza una irragionevole equiparazione tra le deliberazioni che approvano il progetto o autorizzano l'opera ed il provvedimento concessorio: i primi, adottati sulla base di valutazioni anche economiche, contabili e politiche, non hanno la medesima funzione del secondo, finalizzato al controllo sulla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Ancora le perplessita' in merito alla legittimita' della disposizione in esame non vengono attenuate ma amplificate dalla prescrizione a norma della quale i progetti delle opere pubbliche "dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie", demandando ad un soggetto, diverso dal sindaco e potenzialmente estraneo alla stessa amministrazione comunale, il relativo controllo, sottraendolo agli organi competenti per legge. Del resto, appare chiara la distinzione tra la competenza del sindaco per la concessione edilizia e quella degli altri organi comunali per le diverse potesta' di approvazione del progetto o di autorizzazione dell'opera pubblica, per cui non puo' non spettare al sindaco il dovere di controllare la conformita', alle prescrizioni urbanistiche vigenti nel comune, della opera deliberata dal consiglio comunale ed approvata dalla autorita' tutoria. 2. - Relativamente agli artt. 25 e 77 della Costituzione: in materia penale l'art. 25, comma secondo della Costituzione fissa il principio della riserva di legge, attribuendo al Parlamento il monopolio esclusivo delle scelte di politica criminale; l'ammissibilita' della introduzione di nuove norme di diritto penale attraverso decreti legislativi o decreti-legge e' connessa alla circostanza che, per entrambi i casi, sia assicurato e si realizzi l'intervento del Parlamento in funzione di garanzia e di controllo. La reiterazione di un decreto-legge in materia penale viola, a parere di questo giudice, il principio della riserva di legge, di fatto sottraendo al Parlamento la sua esclusiva competenza a legiferare in materia penale: in particolare, la reiterazione di norme sottrae di fatto all'organo rappresentativo di tutto il popolo la sua esclusiva competenza a bilanciare e valutare gli interessi incisi dalla normativa de qua. Inoltre, la reiterazione del decreto-legge determina una inevitabile sfumatura dei requisiti di necessita' ed urgenza ai quali tale tipo di fonte normativa deve essere necessariamente ancorata, in considerazione della possibilita' della ordinaria legiferazione del Parlamento. Ancora, la prassi della reiterazione dei decreti-legge in materia penale ha, come nella specie, la conseguenza di sottrarre al Parlamento la possibilita', di cui all'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che con la reiterazione dei decreti si potranno determinare effetti definitivi quali il giudicato, non modificabili in sede giudiziaria, con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli, resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie di identico contenuto, ma commesse e/o giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge, venissero diversamente giudicate. Infine non puo' non considerarsi che la reiterazione di un decreto-legge, contenente norme per loro natura provvisoria e prive di effetto ab origine se non intervenga successivamente la conversione del decreto in legge, intacca il principio della certezza del diritto. 3. - Tanto premesso in ordine alla ritenuta non manifesta infondatezza della questione, ne appare evidente la rilevanza nel presente giudizio, relativo proprio alla realizzazione di un'opera pubblica comunale, che pertanto non puo' essere definito in modo indipendente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale.