ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1997 del giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Comitato organizzatore giochi del Mediterraneo e Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Fernanda Contri; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1997, il giudice istruttore del tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento degli artt. 3 e 24 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo comma, riguardo al terzo chiamato in causa; che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una ingiustificata disparita' di trattamento lesiva del diritto di difesa delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il contradditorio fra le parti originarie e il terzo. Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l'applicazione dell'art. 167, secondo comma, del medesimo codice; che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.