IL PRETORE Ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la presente ordinanza nel procedimento contro Ricci Raffaella, per il quale, letti gli atti; O s s e r v a 1. - Sussistono prove della responsabilita' dell'imputata, desumibili dalle univoche testimonianze degli agenti di polizia municipale (uno dei quali citato quale teste della difesa), i quali in sede di accertamento del marzo 1994 rilevarono la presenza di tre box per cavalli nel terreno di cui l'imputata aveva la disponibilita', avendolo ricevuto a titolo di locazione-conduzione; 2. - In seguito a domanda di condono la medesima presento' domanda di condono per i tre box e per altro manufatto, costituito da altri tre box accostati in modo da formare un corpo unico; 3. - Per i primi tre box l'ufficio competente ritiene essersi realizzate le condizioni per il rilascio della sanatoria ex art. 39, legge n. 724/1994, mentre per il "corpo unico", costruito dopo il 31 dicembre 1993, e quindi oltre i termini, nega la concessione; 4. - Pare al pretore che la responsabilita' della Ricci si evinca in primo luogo dalle concordi testimonianze degli agenti di polizia municipale che, anche se fossero stati indirizzati ad accertare la presenza dei soli tre box abusivi, non potevano non notare l'altro manufatto, grande come i tre box messi assieme, anche se coperto da un telone; 5. - Inoltre le testimonianze a discarico, non del tutto concordi, e genericamente tese ad affermare la realizzazione di tutti gli abusi nell'anno 1993 (e quindi inattendibili dal punto di vista estrinseco), provengono da persone che, per affermazione della stessa difesa, risultano indiziate del reato di cui all'art. 483, c.p., per avere reso dichiarazioni mendaci nei casi di cui alla legge n. 15/1968; di qui la loro minore attendibilita' intrinseca; 6. - A parere di questo giudice, dunque, la Ricci deve essere dichiarata responsabile del reato ascrittole all'ex capo b) della rubrica; 7. - La modestia del fatto, consiglierebbe al giudice di sostituire la pena detentiva, da contenersi sicuramente nel minimo edittale, con quella pecuniaria; 8. - Infatti per tale reato la legge prevede la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria: tuttavia l'art. 60, legge n. 689/1981, esclude che per lo stesso reato sia possibile la sostituzione della pena detentiva con una delle sanzioni di cui all'art. 53 della stessa legge; 9. - La disposizione, nel suo rigore, appare viziata di incostituzionalita', sotto il profilo dell'irragionevolezza e del principio di rieducazione; 10. - Da un lato e' infatti giustificato il rigore della normativa urbanistica (quante volte solo professato), poiche' volto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale, sicche' anche infrazioni di poco conto vengono punite penalmente, purche' risultino di consistenza apprezzabile; dall'altro lato, proprio perche' risulta punita la realizzazione di un manufatto non particolarmente esteso in zona agricola, come di un grattacielo nel centro di una citta' (entrambi senza concessione), se appare corretta l'applicazione di una sanzione penale, non altrettanto giustificata e ragionevole appare l'esclusione oggettiva e automatica, della sostituzione della pena detentiva con misure meno afflittive; 11. - E cio' proprio perche' la finalita' della sostituzione e' quella di favorire la risocializzazione del reo: al contrario, colui che abbia realizzato un modesto illecito, senza finalita' di lucro apprezzabili, soggiace alla pena detentiva congiunta, cosi' come colui che abbia realizzato un illecito di proporzioni notevoli, con copiosi introiti economici; vengono cioe' trattati con il medesimo rigore due situazioni radicalmente diverse, l'autore dello scempio urbanistico e quello del capanno in legno per ricovero attrezzi; 12. - E ben vero che e' possibile, per il giudice, graduare la pena, ma comunque la pena detentiva costituisce una sanzione che, nei casi di modesta entita', appare sproporzionata, anche perche' comunque limita la possibilita' di ottenere una sospensione condizionale della pena, sia che l'imputato venga condannato a un mese di arresto, sia che la condanna sia di poco inferiore ai due anni; 13. - E tale analogo trattamento, oltre a essere intrinsecamente ingiusto perche' parifica due situazioni radicalmente diverse, non puo' che essere percepito come ingiusto dal colpevole (dell'illecito minore), sicche' la pena, ingiusta soggettivamente e oggettivamente, non puo' assolvere alla sua naturale funzione di rieducazione; 14. - Di qui la violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione e il contrasto con tali norme dell'art. 60, legge n. 689/1981; 15. - Quanto alla rilevanza appare evidente che, accolta l'eccezione, sarebbe rimosso l'ostacolo alla sostituzione, che questo giudice applicherebbe perche' conforme al principio stabilito dall'art. 58, legge n. 689/1981 che recepisce il dettato costituzionale, la pena sostitutiva, cio' che gli e' impedito dal medesimo art. 60;