LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 427/97 depositato il 18 marzo 1997 avverso accertamento n. 246 - Tosap, 95 contro comune di Castellarano da: Enel societa' per azioni residente a Roma in via G. B. Martini n. 3, difeso dal dott. Mugellini Alfredo residente a Firenze in Lungarno Colombo n. 54. In fatto Con ricorso notificato il 18 febbraio 1997 e depositato nella segreteria di questa Commissione provinciale il 18 marzo 1997, l'Enel S.p.a. - compartimento di Firenze - ha impugnato l'avviso di accertamento notificato il 30 dicembre 1996, da parte della societa' A.I.P.A. S.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della Tosap per il comune di Castellarano; la predetta societa' concessionaria ha accertato, a carico dell'Enel, la tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche del comune di Castellarano, relativa all'anno 1995, nella misura di lire 8.276.000 gia' comprensiva di soprattassa e interessi moratori. La societa' ricorrente e eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Sostiene la parte che la predetta disposizione del d.lgs. n. 507/1993 non ha rispettato i criteri e principi dettati dalla legge n. 421 delle 23 ottobre 1992, con cui il Parlamento aveva delegato il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi diretti alla revisione ed armonizzazione dei tributi degli enti locali, con effetto dal 1 gennaio 1994, stabilendo tra l'altro che la rideterminazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e province dovesse avvenire in modo da realizzare una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, mediante la ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi ed in modo che, per le occupazioni permanenti, le variazioni in aumento non potessero superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente. Questa illegittimita', sostiene sempre la parte, e' del tutto evidente nel caso qui in questione, poiche' la nuova tassazione, oltre non tenere conto del diverso beneficio economico che possono trarre le aziende erogatrici di servizi pubblici in una determinata zona urbana densamente abitata piuttosto che in un'altra meno abitata, ovvero utenze industriali anziche' domestiche residenziali, supera di ben oltre il 50% della tassazione precedente. Nel caso specifico la parte ricorrente lamenta che la tassa e' aumentata di ben dieci volte rispetto a quella del 1993, senza che l'aumento potesse trovare giustificazione in nuove occupazioni realizzate negli anni successivi. La societa' A.I.P.A., costituendosi in giudizio, ha depositato il 22 settembre 1997 le proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso; ritiene infatti che dall'esame comparato della norma delegante e di quella delegata, appare evidente come il legislatore delegato si sia invece pienamente conformato ai criteri direttivi fissati dal legislatore delegante. Nessuna delle parti avvertita della data di trattazione della controversia, ha richiesto la discussione in pubblica udienza. In diritto La questione di illegittimita' costituzionale sollevata dall'Enel e' rilevante nella causa di cui si tratta. Infatti, se venisse accolta, determinerebbe il venire meno dei criteri di tassazione delle occupazioni del suolo delle linee elettriche, nella specie applicati dalla societa' concessionaria per il servizio di riscossione della Tosap del comune di Castellarano, con conseguente illegittimita' dell'accertamento impugnato. Il legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, doveva operare secondo le linee direttive fissate dall'art. 4, comma 4, lett. b), della legge delega n. 421 del 1992, che si articolavano in quattro punti, di cui interessano in modo particolare i primi due e cioe': "1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile, nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non piu' di cinque classi; le variazioni in aumento, per occupazioni permanenti, non potranno superare il 50% delle misure massime di tassazione vigente; le tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno, non potranno superare i 10% di quelle stabilite, per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1934 n. 1175 e successive modificazioni e potranno essere graduate in relazione al tempo di occupazione; 2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi;". Il legislatore delegato, invece, nella formulazione della d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, ha ritenuto di doversi conformare ai criteri di cui al predetto punto 1) della legge delega, soltanto nella determinazione delle tariffe relative alla occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti o temporanee, mentre per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con cavi o condutture, ha ritenuto di essere completamente libero nella determinazione della tassa di cui si tratta ed ha quindi omesso, nella esplicitazione degli artt. 46 e 47, di suddividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile, e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione precedentemente in vigore. Proprio le predette disposizioni costituiscono la fonte normativa su cui e' fondato l'accertamento qui in discussione. Ne' puo' trascurarsi che le istruzioni ministeriali (circolare del Ministero delle finanze n. 13 del 25 marzo 1994) hanno poi dettato i criteri concreti cui dovevano attenersi i comuni in sede regolamentare, precisando che gli importi di cui alle lettere a) e b), dell'art. 47, del piu' volte citato d.lgs n. 507/1993 (da lire 250.000 a lire 500.000 per chilometro lineare o frazione per le strade comunali e da lire 150.000 a lire 300.000 per chilometro lineare o frazione per le strade provinciali) rappresentano non gia' tariffe, bensi' misure di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al comma 4, punto 1), lett. b), dall'art. 4 della legge delega. La tassazione previgente (T.U.F.L. n. 1175/1931) prevedeva mediamente 6.000 o 8.000 lire per chilometro. Pertanto si evince che la determinazione della tassa per la occupazione del sottosuolo o del soprassuolo, cosi' come operata dal legislatore delegato, si e' posto in contrasto con i criteri della legge delega e quindi con l'art. 76, primo comma, della Costituzione. Ritiene infine questo collegio che la legge delega, nel fissare i criteri di cui all'art. 4, comma 4, punto 1) lett. b), legge n. 421/1992, abbia voluto fissare delle linee di carattere generale, applicabili in ogni caso per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee elettriche e condutture. Ed a conferma, ove occorra, del suddetto rilievo, valga altresi' osservare come anche il criterio di cui al punto 3) della lett. b) dall'art. 4 della legge delega, relativa ai passi carrabili, sia evidentemente integrativo del principio di cui al precedente punto 1), criterio da ritenersi inequivocabilmente generale.