ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 10,  comma
 2  e  11,  comma  3  del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143
 (Istituzione dell'Ente nazionale per le strade), e  del  decreto  del
 Presidente  del Consiglio dei Ministri 26 luglio 1995 (Trasformazione
 dell'Azienda nazionale autonoma delle strade in Ente nazionale per le
 strade, ente pubblico economico), promosso con ordinanza emessa il  2
 aprile  1997  dal  pretore di Bologna sul ricorso proposto da Ermanno
 Bernardini contro l'ANAS ed altre, iscritta al n.  319  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto di costituzione della Bonifica S.p.A., nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il  giudice  relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito  l'Avvocato  dello  Stato Oscar Fiumara per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso nei confronti,  tra
 gli   altri,   dell'ANAS   -   Ente  nazionale  per  le  strade,  per
 l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato,  il  pretore  di
 Bologna,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro, con ordinanza del 2
 aprile 1997, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli articoli 10, comma 2, e 11, comma 3, del decreto legislativo 26
 febbraio  1994,  n.  143  (Istituzione  dell'Ente  nazionale  per  le
 strade),  nonche'  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri   26  luglio  1995  (Trasformazione  dell'Azienda  nazionale
 autonoma delle strade in Ente nazionale per le strade, ente  pubblico
 economico), in riferimento agli articoli 25 e 76 della Costituzione;
     che  l'ANAS, costituitosi nel processo principale, ha eccepito il
 difetto di giurisdizione ex art. 10, comma 2, del d.lgs. n.  143  del
 1994, secondo cui "continuano ad essere attribuite alla giurisdizione
 esclusiva  del  giudice  amministrativo  le  controversie  relative a
 questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente  alla
 trasformazione dell'azienda";
     che  il  giudice  a  quo  premette  che  il rapporto di lavoro e'
 cessato in data anteriore a quella dell'emanazione  del  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, il quale,
 ai sensi dell'art. 11, comma 3,  del  d.lgs.  n.  143  del  1994,  ha
 disposto  la  trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, ma
 dubita che le due suindicate  disposizioni  del  decreto  legislativo
 violino  l'art.    25,  primo  comma,  della  Costituzione, in quanto
 riservano  l'individuazione  del  giudice  competente  ad   un   atto
 amministrativo,   stabilendo,   la   prima,   che  la  trasformazione
 dell'azienda  costituisce  il   criterio   per   il   riparto   della
 giurisdizione in ordine alle controversie di lavoro con l'ANAS, e, la
 seconda,  che  tale  trasformazione  sia  disposta  con  decreto  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri;
     che, ad avviso del pretore di Bologna, l'art. 11,  comma  3,  del
 d.lgs.  n. 143 del 1994, nella parte in cui  conferisce al Presidente
 del Consiglio  dei  Ministri  il  potere  di  disporre,  con  proprio
 decreto, la trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico, reca
 vulnus  anche  all'art.  76 della Costituzione, qualora "si configuri
 come una ulteriore e  non  consentita  delega"  dell'esercizio  della
 funzione legislativa, delegata al Governo  dall'art. 1 della legge 24
 dicembre 1993, n. 537;
     che,  secondo il pretore rimettente, l'art. 76 della Costituzione
 risulta altresi' violato perche'  il  decreto    del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri del 26 luglio 1995, qualificato nell'ordinanza
 come  atto di legislazione delegata, risulta emanato oltre il termine
 di novanta giorni previsto dall'art. 11, comma 3, del d.lgs.  n.  143
 del  1994, nonche' oltre quello del 31 dicembre 1994, stabilito nella
 legge n. 537 del 1993  per  l'esercizio  della  funzione  legislativa
 delegata;
     che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che
 ha concluso per l'infondatezza delle questioni;
     che si e', altresi', costituita la Societa'  Bonifica,  convenuta
 nel   giudizio   principale,   chiedendo   che   le     questioni  di
 costituzionalita' siano dichiarate infondate;
   Considerato che l'art. 11, comma 3, del  d.lgs.  n.  143  del  1994
 dispone   che,   "previa   approvazione   dello  statuto,  l'ANAS  e'
 trasformata nell'Ente  nazionale  per  le  strade,  con  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
 lavori pubblici" e fissa a tal fine  un  termine  non  perentorio  di
 novanta   giorni,  demandando  ad  un  atto  amministrativo  la  mera
 esecuzione  della  trasformazione  all'esito   di   un   procedimento
 specificamente disciplinato;
     che,  pertanto,  la  norma  denunziata  non configura affatto una
 fattispecie di sub-delegazione della funzione legislativa, sicche' la
 censura riferita all'art. 76  della  Costituzione  e'  manifestamente
 infondata  e  la  questione  e', invece, manifestamente inammissibile
 nella parte in cui investe il decreto del  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri del 26 luglio 1995, dato che tale atto e' privo di forza
 di legge;
     che,  secondo  la  consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
 principio della precostituzione per legge  del  giudice  naturale  e'
 leso  soltanto  quando il giudice e' designato in modo arbitrario e a
 posteriori, oppure direttamente dal legislatore in via  di  eccezione
 singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai
 quali  sia  attribuito il relativo potere in violazione della riserva
 assoluta  di  legge  stabilita  dall'art.  25,  primo  comma,   della
 Costituzione,  ma  non  anche  qualora  l'identificazione del giudice
 competente sia operata dalla legge sulla scorta  di  criteri  dettati
 preventivamente,  oppure con riferimento ad elementi oggettivi capaci
 di costituire un discrimen della competenza o della giurisdizione dei
 diversi organi giudicanti (ex plurimis, ordinanza n.  257  del  1995,
 sentenza n. 217 del 1993, ordinanza n. 161 del 1992);
     che l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 143 del 1994 attribuisce al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri il potere di emanare l'atto di
 trasformazione dell'ANAS in ente pubblico economico all'esito  di  un
 procedimento specificamente definito dalle norme primarie;
     che  il fatto che, fra i molteplici effetti della trasformazione,
 vi sia anche quello previsto dall'art. 10, comma  2,  del  d.lgs.  n.
 143  del  1994,  secondo  il  quale  resta ferma la giurisdizione del
 giudice amministrativo sulle controversie  di  lavoro  relative  alla
 fase anteriore alla trasformazione, non viola l'art. 25, primo comma,
 della  Costituzione,  in quanto definisce un criterio di collegamento
 generale, predeterminato e non arbitrario, fra un  numero  indefinito
 di  controversie ed il giudice dotato della giurisdizione su di esse,
 sicche' la questione va dichiarata manifestamente infondata.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme  integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.