ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 degli  artt.  183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile,
 promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino
 nel procedimento civile vertente tra la Sparco  s.r.l.  e  la  Sakson
 Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che  nel  corso  di   un   giudizio   per   inadempimento
 contrattuale, il pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997,
 ha   sollevato,   in  riferimento  all'art.  24  della  Costituzione,
 questione di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  183,  primo
 comma,  e  292  del codice di procedura civile nella parte in cui non
 prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice
 fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente  le
 parti sui fatti di causa;
     che  il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato
 indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della  parte
 puo' costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento
 (e  non  soltanto  elemento di valutazione di prove gia' acquisite al
 processo), rileva come  il  vigente  sistema  processuale  preveda  -
 proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non
 costituita  -  la  notificazione  al  contu-mace  delle ordinanze che
 ammettono l'interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle
 sentenze di questa Corte n. 250 del 1986  e  n.  317  del  1989,  del
 verbale  in  cui si da' atto della produzione della scrittura privata
 non indicata in atti notificati in precedenza;
     che, ad  avviso  del  rimettente,  la  mancata  comparizione  del
 contumace  all'udienza  di prima trattazione, potendo essere valutata
 dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116,  secondo
 comma,   del   cod.   proc.   civ.,   renderebbe   costituzionalmente
 illegittime, ex art.   24 della  Costituzione,  le  norme  denunciate
 nella  parte  in  cui non prevedono la notificazione al contumace del
 verbale di fissazione di tale udienza;
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
   Considerato che, per giurisprudenza  costante,  la  contumacia  non
 puo' assumere alcun significato probatorio ne' ricomprendersi in quel
 comportamento  della parte dal quale si possono desumere argomenti di
 prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ;
     che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 183, primo
 comma,  del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di
 trattazione "la mancata comparizione delle parti  senza  giustificato
 motivo  costituisce  comportamento  valutabile  ai  sensi del secondo
 comma dell'art. 116" deve  intendersi  riferita  esclusivamente  alle
 parti costituite;
     che   l'erroneita'   del  presupposto  interpretativo  posto  dal
 rimettente a base della questione di  costituzionalita'  comporta  la
 manifesta infondatezza di quest'ultima.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.