ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia - dovendo adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero, disposta dal tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare dopo avere emesso per gli stessi fatti e nei confronti del medesimo imputato un decreto di rinvio a giudizio - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede questa ipotesi tra le cause di incompatibilita' del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento; che l'ordinanza di rimessione ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in sede di udienza preliminare il giudice ha il compito di controllare la legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, e non di accertare la verita' materiale dei fatti o di esprimere giudizi sul merito della responsabilita' dell'imputato (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991 e ordinanza n. 252 del 1991); tuttavia il giudice non si limiterebbe ad una mera verifica dei requisiti formali della pretesa punitiva e ad una acritica ricognizione del materiale ricevuto, dovendo evitare la celebrazione di un dibattimento superfluo e valutare, quindi, l'adeguatezza delle fonti di prova, tanto piu' che la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. avrebbe ampliato i poteri valutativi del giudice (mentre nel testo iniziale si prevedeva che nell'udienza preliminare fosse emanata sentenza di non luogo a procedere solo se risultasse "evidente" la causa che consentiva l'adozione di quella pronuncia, successivamente la legge 8 aprile 1993, n. 105, ha abrogato il requisito della "evidenza"); che l'omessa previsione dell'incompatibilita' del giudice dell'udienza preliminare investito della valutazione degli stessi fatti per i quali abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo intaccata l'imparzialita' del giudice; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, giacche' l'incompatibilita' presuppone che il convincimento gia' espresso dal giudice possa incidere sulla valutazione del merito; valutazione estranea all'udienza preliminare, che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto ad accertare la legittimita' della richiesta di rinvio a giudizio. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, analoga questione e' stata dichiarata manifestamente infondata, essendo inesatto il presupposto interpretativo posto a base dei dubbi di legittimita' costituzionale (ordinanza n. 367 del 1997); difatti nell'udienza preliminare il giudice non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicche' non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in ordine alla quale e' destinato ad operare il regime della incompatibilita'; che la soppressione del termine "evidente" nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. (disposta con la legge 8 aprile 1993, n. 105) non muta le caratteristiche e la funzione dell'udienza preliminare, che rimane destinata a valutare se si possa o meno dare ingresso alla successiva fase del dibattimento per il giudizio di merito (da ultimo, ordinanza n. 91 del 1998); che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli gia' esaminati da questa Corte, sicche' la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.