ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi proposti da Nardi Maria Elisa e da De Vita Leonardo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Verbania iscritte ai nn. 589 e 590 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania, nel corso di giudizi in cui i ricorrenti erano rappresentati e assistiti da un ragioniere e da un dottore commercialista, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 4 giugno 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui detta norma non riserva esclusivamente agli avvocati "l'assistenza tecnica" davanti alle commissioni tributarie: che, a parere della rimettente, la disposizione denunciata, abilitando all'assistenza e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie una vasta categoria di soggetti alcuni dei quali privi di adeguata preparazione giuridica ed altri non iscritti in alcun albo professionale, non garantirebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa e risulterebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione; che siffatta estensione della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie sarebbe altresi' lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione perche' da un lato si consentirebbe a persone prive di sufficiente preparazione giuridica di assistere e rappresentare i contribuenti, dall'altro lo si vieterebbe ad altre (notai, ex giudici tributari, praticanti procuratori legali) indubbiamente fornite di maggiore capacita' tecnica; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; che in uno dei due giudizi e' intervenuto il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali con memoria depositata fuori termine; Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente: che, come gia' affermato da questa Corte, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e' diversamente modulabile dal legislatore, il quale puo' disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, con il limite della non irrazionalita' delle scelte (sentenza n. 188 del 1980, ordinanze nn. 48 e 685 del 1988, n. 251 del 1994); che la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di difesa della parte alla quale e' attribuita la facolta' di avvalersi, oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti aventi diversa qualificazione professionale; che, in ogni caso, non puo' ritenersi irragionevole la facolta', prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni tributarie; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.