Ricorso del Presidente della regione siciliana on.le dott. Giuseppe
 Drago, autorizzato a ricorrere con delibera della Giunta regionale n.
 158  del  19  maggio  1998,  rappresentato e difeso, giusta procura a
 margine del presente atto, dal  prof.  avv.  Giovanni  Pitruzzella  e
 dall'avv.  Francesco  Castaldi  ed  elettivamente domiciliato in Roma
 nell'ufficio della regione siciliana, via Marghera n. 36;
   Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
 domiciliato per la carica in Roma, presso la Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri, Palazzo Chigi e difeso per legge dall'Avvocatura dello
 Stato;
   Per la risoluzione del conflitto di  attribuzione  insorto  tra  la
 regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica adottato di
 concerto con il Ministro delle finanze del 24 marzo 1998,  pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 1998,
 per  violazione dell'art. 36 dello Statuto siciliano e delle relative
 norme di attuazione, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
   1. - Com'e' noto, ai sensi  dell'art.  36  dello  Statuto  e  delle
 relative  norme  di attuazione (v. in particolare il d.P.R. 26 luglio
 1965, n. 1074) alla regione  siciliana  spettano,  oltre  le  entrate
 tributarie   da   essa  direttamente  deliberate,  tutte  le  entrate
 tributarie erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  ad
 eccezione  di  quelle  derivanti  dalle  imposte  di  produzione, dal
 monopolio dei tabacchi e da lotto e lotterie nonche' di quelle il cui
 gettito sia riservato allo Stato destinato con  apposite  leggi  alla
 copertura di oneri per particolari finalita'.
   Pertanto,   la  regione  siciliana  gode  di  potesta'  legislativa
 esclusiva con riguardo ai tributi propri. In  particolare,  la  Corte
 costituzionale  con  la  sentenza n. 61 del 1987 ha precisato come la
 regione siciliana puo' deliberare tributi propri, ai sensi  dell'art.
 36  dello  statuto  e dell'art. 2 delle norme di attuazione, sia pure
 nei limiti dei  principi  del  sistema  tributario  dello  Stato,  in
 corrispondenza  alle  particolari esigenze della comunita' regionale.
 Percio' l'"elemento deliberativo  diretto  da  parte  della  regione"
 costituisce  l'elemento che definisce la nozione di tributo proprio e
 l'ampiezza della potesta' legislativa della regione siciliana.
   Peraltro,  come  ha  avuto  modo  di  chiarire  la   giurisprudenza
 costituzionale,   la   regione  siciliana  e'  titolare  di  potesta'
 legislativa  concorrente  per  quanto  riguarda  l'area  dei  tributi
 erariali  il  cui gettito e' devoluto alla regione medesima, sia pure
 nell'ambito del "limite  del  rispetto  nella  materia  dei  principi
 generali  recati  dalle  leggi  dello  Stato"  (sentenze  nn. 9/1957;
 14/1975; 428/1988; 959/1988; 105/1991).
   2.1.  -  Di  contro, la disciplina legislativa adottata con decreto
 legislativo 15 dicembre 1997  n.  446,  che    prevede  l'istituzione
 dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive (Irap), nonche' di
 un'addizionale regionale    sull'Irpef,  esclude  qualsiasi  autonoma
 determinazione  della  regione  siciliana  in ordine al nuovo tributo
 regionale.
   Le disposizioni citate sono  state  adottate  nell'esercizio  della
 delega  legislativa  disposta dall'art. 3, comma 143, della legge 662
 del 1996. Con tale legge il Governo era delegato ad emanare "al  fine
 di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di
 ridurre  il  costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
 redditi da lavoro autonomo e di  impresa  minore,  nel  rispetto  dei
 principi  costituzionali del concorso alle spese pubbliche in ragione
 della capacita' contributiva e dell'autonomia politica e  finanziaria
 degli   enti   territoriali,   uno  o  piu'  decreti  legislativi...,
 occorrenti  per  le  seguenti  riforme  del  sistema  tributario:  a)
 istituzione  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive... con
 un'aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento...".
   Pertanto la nuova "imposta regionale  sulle  attivita'  produttive"
 (Irap)  nasce come "tributo regionale", e cio' emerge chiaramente sia
 dal tenore letterale della disposizione citata, sia  dalla  relazione
 della  cosiddetta "Commissione Gallo" che elaboro' il nuovo strumento
 di prelievo.
   Tuttavia la disciplina adottata con il decreto legislativo  n.  446
 del  1997  sembra  contraddire  la  natura  regionale  del  tributo e
 presenta profili di contrasto con la particolare configurazione della
 potesta' tributaria della  regione  siciliana.  L'art.  1  istituisce
 l'imposta,  mentre  gli  artt.  2  e 4 definiscono nei particolari il
 presupposto dell'imposta e la base imponibile. Il successivo art. 24,
 secondo comma, stabilisce che "le regioni a  statuto  speciale  e  le
 province  autonome  di  Trento  e Bolzano provvedono, con legge, alla
 attuazione delle disposizioni  del  presente  titolo  in  conformita'
 delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662 art. 3, commi
 158 e 159". Com'e'
  evidente, manca qualsiasi riferimento alla peculiare posizione della
 regione siciliana ed in particolare alle disposizioni dello Statuto e
 delle  norme  di  attuazione  che  le  conferiscono  la  potesta'  di
 disciplinare i tributi propri e di  concorrere  alla  disciplina  dei
 tributi erariali ad essa devoluti.
    Cio'  segua  un  passo indietro persino rispetto alla disposizione
 contenuta  nella  legge  di  delegazione,  secondo  cui  "La  regione
 siciliana  provvede  con  propria legge all'attuazione dei decreti di
 cui ai commi da  143  a  149,  con  le  limitazioni  richieste  dalla
 speciale autonomia finanziaria preordinata dall'art. 36 dello Statuto
 regionale e dalle relative norme di attuazione".
    Si  aggiunga che secondo la costante giurisprudenza costituzionale
 la riscossione dei tributi in Sicilia comporta "soluzioni aperte" che
 vanno razionalmente identificate dalla legislazione concorrente,  sia
 pure  in armonia con la diversa angolazione prospettica dei valori ed
 interessi in gioco (sentenze n. 61 del 1987 e n. 959 del 1988).
   2.2. - Peraltro, il comma 4, dell'art. 24 prevede che le  attivita'
 di  liquidazione,  accertamento  e  riscossione dell'imposta potranno
 essere affidate, sulla base di  apposita  convenzione,  al  Ministero
 delle  finanze.  Ma  l'art.  8  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965 gia'
 stabilisce che  per  tutte  le  funzioni  amministrative  in  materia
 finanziaria,  e  quindi anche per le menzionate attivita', la regione
 si avvale degli uffici periferici dell'amministrazione statale.
   A non meno  gravi  rilievi  si  espongono  altre  disposizioni  del
 decreto  legislativo.  Pertanto  la regione siciliana ha provveduto a
 proporre ricorso  davanti  alla  Corte  costituzionale  chiedendo  la
 dichiarazione    di   illegittimita'   costituzionale   del   decreto
 legislativo citato.
   3. - Il decreto interministeriale oggetto del presente conflitto di
 attribuzioni  costituisce  svolgimento  del  decreto  legislativo  n.
 446/1997  e  quindi  su  di  esso  si riverberano tutte le censure di
 incostituzionalita' a suo tempo sollevate dal1a regione siciliana nei
 confronti del decreto legislativo.
   In particolare, gli artt. 1 e 2 del  decreto  interministeriale  si
 collegano all'art. 40 del decreto legislativo, oggetto del menzionato
 giudizio   di   costituzionalita'  in  via  principale.  Quest'ultimo
 articolo prevede l'istituzione di "conti correnti infruttiferi presso
 la tesoreria centrale dello  Stato  intestati  alle  regioni  e  alle
 province  autonome  di  Trento e Bolzano e di specifiche contabilita'
 speciali di  girofondi  intestate  alle  stesse  regioni  e  province
 autonome,  presso  le  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato
 operanti  nei  capoluoghi  di  regione  e  nelle  predette   province
 autonome",   rinviando  ad  un  successivo  decreto  ministeriale  la
 individuazione delle modalita' di riversamento delle  somme  riscosse
 sui  conti  predetti.  Riversamento  che dovrebbe essere effettuato a
 favore  di  entita'  individuate  dal  legislatore  delegato  (Stato,
 comuni,  province  F.S.N.)  e  secondo  le percentuali indicate dalla
 legge o da successivi decreti ministeriali, con  la  conseguenza  che
 solo  la  parte  residua  sarebbe  attribuita alla regione siciliana.
 C'e'  il  rischio  di  una  riduzione  della  capacita'  di   manovra
 finanziaria  del1a regione, di un'involuzione della finanza regionale
 secondo gli schemi della "finanza derivata".
   Il  menzionato  decreto  interministeriale,   in   relazione   alle
 riscossioni   dell'Irap   conseguite   sulla  base  della  disciplina
 contenuta negli artt.  30  e  seguenti  del  decreto  legislativo  n.
 446/1997,  prevede  che  i soggetti riscuotitori del predetto tributo
 versino il gettito alla tesoreria centrale dello Stato,  ovvero  alle
 tesorerie  provinciali  dello  Stato.  Piu'  precisamente,  sui conti
 correnti infruttiferi istituiti presso la prima, avente sede in Roma,
 affluiranno i versamenti delle amministrazioni centrali dello  Stato,
 degli enti previdenziali nazionali e delle regioni, laddove presso le
 seconde   (in  contabilita'  speciale  di  girofondi)  affluiranno  i
 versamenti delle amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti
 pubblici diversi da quelli suddetti.
   La  disposizione  potrebbe  risultare  lesiva  dell'art.  36  dello
 statuto  come  attuato  con  il  d.P.R.  26  luglio  1965,  n.  1074.
 Quest'ultimo configura come entrate  tributarie  regionali  tutte  le
 entrate  tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,
 nonche' tutte le entrate tributarie da essa  direttamente  deliberate
 (con  la  sola  eccezione  delle  entrate  derivanti dalle imposte di
 produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie  a
 carattere  nazionale).   Orbene, in virtu' del meccanismo contemplato
 dall'art. 40 del  decreto  legislativo  e  dall'art.  1  del  decreto
 interministeriale,    l'Irap   e   l'addizionale   Irpef   potrebbero
 perderebbero  il  carattere  di  entrate  tributarie   di   spettanza
 necessaria  della  regione.  Infatti,  la  formulazione attuale delle
 disposizioni citate potrebbe condurre ad escludere che si  tratti  di
 tributi  direttamente deliberati dall'Assemblea regionale siciliana e
 che si tratti tributi erariali riscossi sul territorio siciliano. Con
 il sistema ora  introdotto,  infatti,  i  tributi  in  questione  non
 sarebbero  riscossi  nel  territorio  siciliano.  Da qui un possibile
 esito   pregiudizievole   dell'autonomia    finanziaria    regionale:
 l'attribuzione  del  gettito  dei menzionati tributi non sarebbe piu'
 necessaria ma sarebbe il  frutto  di  decisioni  unilaterali  assunte
 dallo  Stato, con sostanziale elusione dello Statuto e delle norme di
 attuazione.
   4. - L'art. 2, comma 3,  lett.  b),  punto  IV,  prevede  che  alle
 tesorerie  provinciali affluiscono anche l'addizionale Irpef e l'Irap
 corrisposta dai contribuenti titolari di partita Iva che  eseguono  i
 versamenti  unitari ai sensi e con le modalita' previste dal capo III
 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' dai successivi
 decreti e regolamenti attuativi del decreto interministeriale.
   Questa disposizione,  oltre  ad  essere  lesiva  delle  prerogative
 regionali  in quanto esclude qualsivoglia autonomia della regione sul
 punto, risulta altresi contraria al disposto dell'art. 21 del decreto
 legislativo 241 del 1997 che, proprio per l'esigenza di salvaguardare
 le  prerogative  regionali,  prevedeva  la  competenza  della  "Cassa
 regionale   siciliana   di   Palermo"   a   raccogliere   l'immediato
 riversamento di  quanto  riscosso  dai  soggetti  riscuotitori    dei
 tributi  di  che  trattasi; previsione questa che veniva ribadita dal
 successivo art. 26 del medesimo decreto
  legislativo.
   5. -  Con  il  disposto  dell'art.  3,  terzo  comma,  del  decreto
 interministeriale  lo  Stato direttamente determina i costi della sua
 amministrazione   finanziaria   sostenuti    per    lo    svolgimento
 dell'attivita' di versamento e riscossione dei tributi in questione e
 tali  costi  unilateralmente  e  direttamente  recupera attraverso le
 riscossioni affluite sul "conto Irap - altri soggetti".
   Tale previsione non tiene conto che per la  regione  siciliana  era
 stato  gia' preordinato dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 1074/1965 una
 disciplina che consente all'amministrazione  regionale  di  avvalersi
 dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato  per  l'attivita'  di
 riscossione dei tributi ad essa assegnati dall'art. 36 dello Statuto.
 Ai sensi del citato art. 9 lo Stato potra' chiedere alla  Sicilia  un
 rimborso  in  proporzione  alle  entrate di sua spettanza. Ma, stante
 l'ovvia  unitarieta'  dell'amministrazione  finanziaria  statale  che
 esercita  i medesimi compiti sia con riguardo ai tributi erariali (il
 cui gettito e' attribuito alla regione) sia ai tributi regionali Irap
 e addizionale  Irpef  non  pare  possibile  provvedere,  se  non  con
 inammissibili   approssimazioni,   alla   distinzione  dei  costi  di
 riscossione sopportati dallo Stato in due parti, l'una riguardante  i
 tributi   erariali   di   spettanza  regionale  e  l'altra  l'Irap  e
 l'addizionale  Irpef.  Il  sistema  e'  palesemente  irragionevole  e
 comporta   la   possibilita'   di  doppio  rimborso  allo  Stato  per
 un'attivita' unitaria di versamento  e  di  riscossione.  Da  qui  la
 necessita' che non si faccia luogo a plurime operazioni di recupero e
 di    rimborso    in    relazione   all'unitaria   attivita'   svolta
 dall'amministrazione finanziaria dello Stato.
   Sempre   in   virtu'   del   comma  3,  dell'art.  3,  del  decreto
 interministeriale, per gli anni 1988 e 1989, lo  Stato  procede  alla
 diretta  attribuzione  in  proprio  favore  delle  eccedenze  di  cui
 all'art. 41 del decreto  legislativo  n.  446/1997.  In  questo  modo
 svanisce la possibilita', che era prevista dall'art. 42, comma 7, del
 decreto  legislativo,  di  realizzare un vantaggio finanziario per la
 regione mediante la destinazione di tali eccedenze alla variazione di
 quote del fondo sanitario o al pagamento degli  oneri  derivanti  dal
 trasferimento di nuove funzioni.