IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza (art. 23, legge n. 87/57); Letti gli atti del proc. n. 346/1998 r.g.p. a carico di Ambrifi F., imp. del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n. 1265/34 e succ. modd.; Udite le parti; Ritenuto che ai fini della decisione del giudizio e' rilevante stabilire se la violazione contestata dal prevenuto sia tuttora penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione; Considerato che, secondo il diritto vivente ed in particolare la giurisprudenza di legittimita' nel suo piu' alto consesso (Cass. pen. sez. un. c.c. 11 giugno 1996, n. 6, dep. 6 luglio 1996), attualmente la mancanza di licenza di agibilita' costituisce ancora una fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione del comma primo del predetto art. 221 ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 425/1994; Atteso che a tale conclusione la giurisprudenza perviene in via interpretativa rilevando che l'art. 4 del d.P.R. n. 425/1994 ha sostanzialmente sostituito il primo comma dell'art. 221 r.d. 1265/34 per quanto riguarda le modalita' di rilascio della licenza di agibilita' con la conseguenza che la testuale espressione del secondo comma del predetto art. 221 "il proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila" deve intendersi riferita all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della detta sanzione; Ritenuto che non e' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.P.R. n. 425/1994 nella parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221 r.d. n. 1265/34 al solo primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e tassativita' delle norme penali; Considerato che a detta soluzione deve pervenirsi sulla base di un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma dell'art. 221 r.d. citato e' riferita alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi non piu' vigente; Ritenuto che per l'autorevole interpretazione data dal supremo collegio al combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/1934 e 4 e 5 d.P.R. n. 425/1994 si deve ritenere che attualmente la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuto nell'art. 4 del menzionato d.P.R.; Atteso che cio' contrasta con il principio generale di ragionevolezza delle norme, poiche' con interpretazione estensiva si riferisce un dato testuale, ossia il riferimento letterale ad un comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra disposizione, ossia il predetto art. 4 d.P.R. cit.; Ritenuto che cio' contrasta con il principio di tassativita' delle norme penali poiche' con operazione ermeneutica si restituisce un precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle norme penali, nella sostanziale impossibilita' di individuare il precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.; Visto l'art. 23, legge n. 87/1957;