IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1698/97 r.g.r.
 proposto da Puggioni Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Armando
 Gamalero, presso lo stesso elettivamente domiciliato  in  Genova  via
 alla Porta degli Archi, 1/10, ricorrente;
   Contro  l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore
 in carica, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in
 persona   del   Ministro   in   carica,   rappresentati   e    difesi
 dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova
 con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno
 del corso di laurea in medicina e chirurgia; degli atti con  i  quali
 l'Universita'  ha  limitato  ad  un numero chiuso e predeterminato le
 iscrizioni al suddetto corso di laurea per l'anno accademico 1997-98,
 tra i quali, in particolare, il decreto del rettore in data 1  agosto
 1997;  dei  decreti  del Ministero dell'universita' 21 luglio 1997 n.
 245 e 31 luglio 1997 e della circolare 5 luglio 1997, nonche' di ogni
 atto connesso;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta Vigotti e uditi, altresi, l'avv. Gamalero per il
 ricorrente e l'avv. De Napoli per le ammistrazioni resistenti;
   Ritenuto e considerato quanto segue:  Esposizione del fatto
   Con ricorso notificato il 6 ottobre 1997 Puggioni Matteo impugnava,
 chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe  indicati,
 esponendo di essere in possesso di diploma di maturita' scientifica e
 di  aver  intenzione  di  iscriversi  alla  facolta'  di  medicina  e
 chirurgia, ma di aver  appreso  che  gli  organi  universitari  hanno
 deciso  di  ammettere  al  corso  di  laurea  un  numero  limitato di
 studenti, previo esame.
   Essendosi sottoposto all'esame, senza rimanere collocato  utilmente
 nella  graduatoria, il ricorrente impugna gli atti sopra indicati per
 i seguenti motivi:
   Illegittimita' del regolamento  ministeriale  21  luglio  1997,  n.
 245:
     1)  violazione  artt.  33,  34  e  76  della Cost. illegittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 come  mod.
 dall'art.  17,  comma  116,  legge  n.  127  del 1997. Illegittimita'
 derivata.
     2) violazione del principio di legalita' e  di  tipicita'.  Falsa
 applicazione  dell'art.  9,  legge n. 341 del 1990. Eccesso di potere
 sotto diversi profili.
   Illegittimita' del decreto ministeriale 31 luglio 1997:
     3) illeggittimita' derivata;
     4) eccesso di potere sotto diversi profili;
     5) violazione art. 4 regolamento ministeriale 21 luglio 1997,  n.
 245. Eccesso di potere;
     6) eccesso di potere sotto diversi profili.
   Illegittimita' degli atti dell'Universita' di Genova:
     7) illegittimita' derivata;
     8)  eccesso  di  potere sotto diversi profili. Violazione art. 3,
 legge n. 241 del 1990;
     9) violazione artt. 33 e 34 della Cost. Eccesso di  potere  sotto
 diversi profili. Violazione del principio di legalita' e dei principi
 sull'efficacia degi atti amministrativi;
     10)   violazione  dei  principi  generali  in  tema  di  concorsi
 pubblici.  Eccesso di potere.
   Il ricorrente concludeva per  l'accoglimento  del  ricorso,  previa
 sospensione      dei     provvedirnenti     impugati,     contrastato
 dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa.
   Con ordinanza in data 23 ottobre 1997  l'istanza  cautelare  veniva
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.