IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1698/97 r.g.r. proposto da Puggioni Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Gamalero, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Genova via alla Porta degli Archi, 1/10, ricorrente; Contro l'Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica, Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della determinazione dell'Universita' di Genova con la quale e' stata negata al ricorrente l'ammissione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia; degli atti con i quali l'Universita' ha limitato ad un numero chiuso e predeterminato le iscrizioni al suddetto corso di laurea per l'anno accademico 1997-98, tra i quali, in particolare, il decreto del rettore in data 1 agosto 1997; dei decreti del Ministero dell'universita' 21 luglio 1997 n. 245 e 31 luglio 1997 e della circolare 5 luglio 1997, nonche' di ogni atto connesso; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi, l'avv. Gamalero per il ricorrente e l'avv. De Napoli per le ammistrazioni resistenti; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso notificato il 6 ottobre 1997 Puggioni Matteo impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di essere in possesso di diploma di maturita' scientifica e di aver intenzione di iscriversi alla facolta' di medicina e chirurgia, ma di aver appreso che gli organi universitari hanno deciso di ammettere al corso di laurea un numero limitato di studenti, previo esame. Essendosi sottoposto all'esame, senza rimanere collocato utilmente nella graduatoria, il ricorrente impugna gli atti sopra indicati per i seguenti motivi: Illegittimita' del regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245: 1) violazione artt. 33, 34 e 76 della Cost. illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990 come mod. dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997. Illegittimita' derivata. 2) violazione del principio di legalita' e di tipicita'. Falsa applicazione dell'art. 9, legge n. 341 del 1990. Eccesso di potere sotto diversi profili. Illegittimita' del decreto ministeriale 31 luglio 1997: 3) illeggittimita' derivata; 4) eccesso di potere sotto diversi profili; 5) violazione art. 4 regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245. Eccesso di potere; 6) eccesso di potere sotto diversi profili. Illegittimita' degli atti dell'Universita' di Genova: 7) illegittimita' derivata; 8) eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione art. 3, legge n. 241 del 1990; 9) violazione artt. 33 e 34 della Cost. Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione del principio di legalita' e dei principi sull'efficacia degi atti amministrativi; 10) violazione dei principi generali in tema di concorsi pubblici. Eccesso di potere. Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso, previa sospensione dei provvedirnenti impugati, contrastato dall'amministrazione intimata, costituitasi in causa. Con ordinanza in data 23 ottobre 1997 l'istanza cautelare veniva accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.