IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Emette  la  seguente  ordinanza  sulla  eccezione  di  incompetenza
 territoriale sollevata dal p.m. e  sulla  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  43,  comma  2  del  c.p.p.  in riferimento
 all'art. 25, primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio;
                             O s s e r v a
   Va  esaminata  preliminarmente  la  seconda  questione  che  appare
 pregiudiziale  rispetto  alla  prima. Al riguardo si premette che, in
 seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti
 alla incompatibilita' a partecipare  al  dibattimento  o  all'udienza
 preliminare  dei  magistrati  che si siano pronunziati in ordine alle
 misure cautelari personali coercitive, il tribunale per  i  minorenni
 di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli
 magistrati   togati  -  ha  gia'  trasmesso  a  quest'ufficio  n.  30
 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne,  praticamente
 tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita'
 riguardo  ai  quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia
 cautelare. E'  stata  infatti  sufficiente  una  istanza  di  riesame
 perche'  i  residui  altri due magistrati divenissero incompatibili a
 giudicare il caso.
   La sistematica  rimessione  a  questo  ufficio  di  tutti  i  gravi
 processi  con  iniziali  misure coercitive, nessuno escluso, pendenti
 presso il tribunale per i minorenni di Reggio  Calabria  finisce  per
 violare il principio dei giudice naturale sancito dall'art. 25, primo
 comma  della  Costituzione.  Il  che  acquista  maggiore  rilevanza e
 gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in  quanto  fa  si'
 che  l'imputato  minorenne  debba  essere giudicato fuori del proprio
 territorio  e  del  proprio contesto socio-culturale, con inevitabili
 ulteriori  stress  e  traumi  psicologici,  e  consente  allo  stesso
 imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del
 riesame  (da  proporre  o  non  proporre  a seconda che voglia o meno
 spostare la sede del giudizio), il giudice che  ritiene  a  se'  piu'
 vantaggioso.
   Si  ritiene,  pertanto,  che  la  disposizione  di cui all'art. 43,
 capoverso c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a  situazioni
 di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con
 l'art.  25  della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non limiti la
 rimessione dei processi ad altro ufficio  ad  ipotesi  di  comprovata
 eccezionalita'  e,  in conseguenza, consenta che le stesse rimessioni
 acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della  routine,  si
 da  essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure
 cautelari.
   Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni  che  precedono
 la questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente
 infondata   ed   e'  altresi'  rilevante  ai  fini  della  competenza
 territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi fare luogo
 agli incombenti di cui alla legge n. 87/1953.
   La questione relativa all'incompetenza territoriale  sollevata  dal
 p.m.   rimane,  allo  stato,  assorbita  da  quella  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p.
   Letti gli articoli 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87.