IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Emette la seguente ordinanza sulla eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal p.m. e sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p. in riferimento all'art. 25, primo comma della Costituzione rilevata d'ufficio; O s s e r v a Va esaminata preliminarmente la seconda questione che appare pregiudiziale rispetto alla prima. Al riguardo si premette che, in seguito alle pronunzie costituzionali n. 131/96 e n. 311/97 attinenti alla incompatibilita' a partecipare al dibattimento o all'udienza preliminare dei magistrati che si siano pronunziati in ordine alle misure cautelari personali coercitive, il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - al quale risultano allo stato assegnati tre soli magistrati togati - ha gia' trasmesso a quest'ufficio n. 30 procedimenti penali ed altri si accinge a trasmetterne, praticamente tutti i processi cola' pendenti per imputazioni di rilevante gravita' riguardo ai quali era stata emessa dal g.i.p. ordinanza di custodia cautelare. E' stata infatti sufficiente una istanza di riesame perche' i residui altri due magistrati divenissero incompatibili a giudicare il caso. La sistematica rimessione a questo ufficio di tutti i gravi processi con iniziali misure coercitive, nessuno escluso, pendenti presso il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria finisce per violare il principio dei giudice naturale sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione. Il che acquista maggiore rilevanza e gravita' nell'ambito della giurisdizione minorile in quanto fa si' che l'imputato minorenne debba essere giudicato fuori del proprio territorio e del proprio contesto socio-culturale, con inevitabili ulteriori stress e traumi psicologici, e consente allo stesso imputato di scegliere, azionando in modo appropriato lo strumento del riesame (da proporre o non proporre a seconda che voglia o meno spostare la sede del giudizio), il giudice che ritiene a se' piu' vantaggioso. Si ritiene, pertanto, che la disposizione di cui all'art. 43, capoverso c.p.p., prevista evidentemente per far fronte a situazioni di emergenza o comunque eccezionali, sia da ritenere in contrasto con l'art. 25 della Costituzione nella parte in cui non limiti la rimessione dei processi ad altro ufficio ad ipotesi di comprovata eccezionalita' e, in conseguenza, consenta che le stesse rimessioni acquisiscano la dimensione della sistematicita' e della routine, si da essere attuata in tutti i casi ove si pongano questioni di misure cautelari. Si ritiene, quindi, che in base alle considerazioni che precedono la questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini della competenza territoriale alla trattazione del processo, per cui devesi fare luogo agli incombenti di cui alla legge n. 87/1953. La questione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dal p.m. rimane, allo stato, assorbita da quella di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 2 del c.p.p. Letti gli articoli 1, della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.