ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 239 del
 codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 giugno
 1997 dal pretore di Salerno  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Giovanni  Lettieri e Giancarlo Ferri, iscritta al n. 638 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto che nel corso di un  processo  civile  promosso  ai  sensi
 dell'art.  615  cod.  proc.  civ.,  avendo l'opponente all'esecuzione
 mobiliare deferito giuramento decisorio al convenuto, il quale non vi
 si era opposto, il pretore di Salerno, con ordinanza  del  28  giugno
 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' costituzionale degli artt.
 238 e 239 cod. proc. civ. "in forza dei quali la parte cui sia  stato
 deferito   giuramento   pronuncia  la  formula:  ''consapevole  della
 responsabilita' che con il giuramento assumo davanti  a  Dio  e  agli
 uomini'' ed in caso di mancata prestazione soccombe";
     Che  il giudice rimettente ritiene che la formula anzidetta violi
 la "liberta' negativa di fede", imponendosi  un  atto  con  contenuto
 religioso  che  vulnera  "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del
 credente  cui  la  fede  di  appartenenza  imponga  il   divieto   di
 prestazione"  del  giuramento,  con  inammissibile  "invasione  della
 coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine"  da
 conseguire,  che  e'  quello  della  prova nel processo civile, e con
 l'ingiusta conseguenza, in caso di  rifiuto,  della  soccombenza  nel
 processo;
   Considerato  che,  con la sentenza n. 334 del 1996, questa Corte ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  238  cod.
 proc.  civ.,  nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti
 nella formula del giuramento decisorio;
     Che pertanto la questione proposta relativamente a  quella  norma
 e' manifestamente inammissibile;
     Che,  in  conseguenza della ricordata pronuncia, risulta superata
 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 239 cod.  proc.
 civ.  sollevata  in  diretta  correlazione  con  la prima delle norme
 impugnate, con riferimento alla garanzia del  diritto  di  difesa  di
 quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare il
 giuramento secondo l'originaria formula;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.