ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 239 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Giovanni Lettieri e Giancarlo Ferri, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avendo l'opponente all'esecuzione mobiliare deferito giuramento decisorio al convenuto, il quale non vi si era opposto, il pretore di Salerno, con ordinanza del 28 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8, 19, 21 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 238 e 239 cod. proc. civ. "in forza dei quali la parte cui sia stato deferito giuramento pronuncia la formula: ''consapevole della responsabilita' che con il giuramento assumo davanti a Dio e agli uomini'' ed in caso di mancata prestazione soccombe"; Che il giudice rimettente ritiene che la formula anzidetta violi la "liberta' negativa di fede", imponendosi un atto con contenuto religioso che vulnera "la coscienza non solo dell'ateo, quanto del credente cui la fede di appartenenza imponga il divieto di prestazione" del giuramento, con inammissibile "invasione della coscienza dell'uomo assolutamente irragionevole rispetto al fine" da conseguire, che e' quello della prova nel processo civile, e con l'ingiusta conseguenza, in caso di rifiuto, della soccombenza nel processo; Considerato che, con la sentenza n. 334 del 1996, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 238 cod. proc. civ., nella parte relativa ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento decisorio; Che pertanto la questione proposta relativamente a quella norma e' manifestamente inammissibile; Che, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta superata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 239 cod. proc. civ. sollevata in diretta correlazione con la prima delle norme impugnate, con riferimento alla garanzia del diritto di difesa di quanti, in nome del loro credo religioso, si rifiutino di prestare il giuramento secondo l'originaria formula; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.