ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   Nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 176 e 218
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal pretore
 di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio  e  il
 prefetto  di Genova, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  20  maggio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che  - nel corso di un giudizio di opposizione avverso un
 provvedimento di sospensione della patente  di  guida,  adottato  dal
 prefetto di Genova nei confronti di un automobilista per avere questi
 invertito il senso di marcia della propria autovettura nello svincolo
 di  un  casello  autostradale  -  il pretore di Genova, con ordinanza
 emessa il 14 luglio 1997,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 176 e 218 del codice della strada;
     che  -  rilevata  la  modesta  gravita'  del  fatto  ascritto  al
 ricorrente e ritenuta inconciliabile l'imposizione della  sospensione
 della  patente, quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art.
 176, commi 19 e 22, con    l'immediata  applicazione  della  sanzione
 amministrativa  della sospensione della patente direttamente ad opera
 dei verbalizzanti, e quindi del prefetto,  stabilita  dal  successivo
 art.  218  -  osserva  il  rimettente  come un simile duplice sistema
 vi'oli tanto il diritto di difesa quanto il principio di  riserva  di
 giurisdizione  penale,  affidando    la  cognizione  di  parte  della
 fattispecie sanzionatoria all'autorita' amministrativa prima  che  il
 giudizio sul reato venga svolto;
     che,  pertanto,  secondo il pretore a quo: a) gli artt. 176 e 218
 del codice della strada ledono gli artt. 3 e 24  della  Costituzione,
 "nella  parte  in  cui  pongono  un  doppio  regime  in  merito  alla
 sospensione della patente,  limitando nella sostanza le garanzie  del
 procedimento penale e prevedendo la preventiva e diretta applicazione
 di  parte  della  pena in sede amministrativa"; b) lo stesso art. 176
 contrasta altresi' con l'art. 3 della Costituzione, "nella  parte  in
 cui  impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso
 di inversione su rampe ove non vi sia pericolo in concreto sia di  un
 minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli stessi
 siti  autostradali,  nel  caso  in cui si siano verificati danni alle
 persone, (la sospensione) e' applicata per un periodo  inferiore  (ex
 art. 222 del codice della strada)";
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita' e l'infondatezza delle sollevate
 questioni.
   Considerato   che   la  questione  sub  a)  risulta  sollevata  sul
 presupposto che la sanzione accessoria della sospensione  provvisoria
 della  patente  di  guida  ad  opera  del  prefetto, in caso di reato
 inerente alla circolazione,  faccia  parte  di  un'unica  fattispecie
 sanzionatoria soggetta alla naturale cognizione del giudice penale;
     che,  viceversa,  questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza
 (gia' nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a  quo,  e
 recentemente  nelle  ordinanze nn. 167, 168, 169 e 170 del 1998) come
 sussista una radicale differenza di finalita' e  presupposti  tra  il
 provvedimento  prefettizio  di  sospensione provvisoria (adottato nei
 casi previsti dall'art. 223 del codice della strada)  e  la  sanzione
 accessoria  della  sospensione  della  patente  di  guida, inflitta -
 all'esito del relativo accertamento - rispettivamente dal prefetto  o
 dal giudice penale, a seconda che sia stato commesso un mero illecito
 amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);
     che,  infatti,  pur  costituendo  anch'essa  misura  afflittiva -
 connotata da analoghi effetti ed incidente  sull'atto  amministrativo
 di  abilitazione alla guida, adottata a se'guito (ed a cagione) della
 violazione di regole di comportamento inerenti alla  sicurezza  della
 circolazione  stradale  (cfr.  ordinanza  n.  184  del  1997)  -,  la
 sospensione provvisoria e' provvedimento amministrativo di  esclusiva
 spettanza   prefettizia,   di   natura   cautelare   (necessariamente
 preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito  penale),
 strumentalmente  e  teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
 l'incolumita' e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di  un
 veicolo,  il  quale  si  sia reso responsabile di fatti configurabili
 come reati inerenti alla  circolazione,  continui  nell'esercizio  di
 un'attivita'  palesantesi  come  potenzialmente creativa di ulteriori
 pericoli;
     che, dunque, gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente
 sistema di ripartizione, fra  organi  giurisdizionali  e  non,  della
 competenza  ad  adottare  le  diverse  sanzioni  risultano denunciati
 esclusivamente  sulla  base  di  tale  palese   erronea   prospettiva
 ermeneutica;
     che,  inoltre,  trattandosi  nella  presente  specie  di sanzione
 provvisoria  adottata  a  se'guito  della  commissione  d'un   reato,
 parimenti erronea si configura la denuncia dell'art. 218, col quale -
 come  gia'  detto  -  viene  disciplinato  il diverso procedimento di
 irrogazione del provvedimento prefettizio in caso di  commissione  di
 un mero illecito amministrativo;
     che   questioni  identiche  a  quella  sub  b)  sono  gia'  state
 dichiarate non fondate con la sentenza n.  373  del  1996  (anch'essa
 ignorata  dal rimettente) e manifestamente infondate con le ordinanze
 nn. 89, 190 e 422 del 1997;
     che in tali decisioni la Corte ha affermato come  non  spetti  ad
 essa  di  rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore, ne'
 di stabilire la quantificazione delle sanzioni (cfr. sentenze n.  217
 del 1996 e n. 313 del 1995);
     che va altresi' ribadito come, in ogni caso, onde  verificare  il
 rispetto  del  limite  dell'uguaglianza  e   della ragionevolezza, il
 raffronto tra  diversi  trattamenti  sanzionatori  non  possa  essere
 compiuto prendendo in considerazione - nelle fattispecie indicate dal
 rimettente  quali tertia comparationis, con riferimento alle sanzioni
 accessorie  previste  dall'art. 222, quando dalla violazione di norme
 della  circolazione  stradale  derivi  un  danno    alla  persona   -
 esclusivamente  uno  degli elementi sanzionatori (appunto la sanzione
 amministrativa accessoria) separato dalla pena  detentiva  principale
 cui accede;
     che  l'ordinanza  di rimessione non introduce profili o argomenti
 nuovi e diversi rispetto a quelli gia'  esaminati dalla Corte;
     che,  pertanto,  le  sollevate  questioni  devono  essere   tutte
 dichiarate manifestamente infondate.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.