IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 1521/1997
 r.g.r.   proposto  da  Camurati  Francesco,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.    Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliato
 in Genova via XX Settembre 36/14,  e  dall'avv.  G.  Paolo  Giannini,
 ricorrente;
   Contro  Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica, in
 persona del Ministro in carica, Universita' degli studi di Genova, in
 persona del rettore in carica rappresentati e difesi  dall'avvocatura
 dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti;
   Per  l'annullamento  della  deliberazione del consiglio di corso di
 laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di  Genova
 del  21  luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno
 accademico 1997-1998, con cui e' stata disposta la non effettuazione,
 per l'anno accademico 1997-1998 della prova di ammissione al corso di
 laurea in odontoiatria e  protesi  dentaria,  e  di  tutti  gli  atti
 connessi, in particolare la circolare del Ministero  dell'Universita'
 n.  4001  dell'11 luglio 1997, il regolamento ministeriale n. 245 del
 21 luglio 19997 e il decreto ministeriale in data 31 luglio 1997.
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  delle  amministrazioni
 intimate;
   Viste  le  memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998  la  relazione  del
 consigliere  Roberta  Vigotti  e uditi, altresi' l'avv. Guelfi per il
 ricorrente e l'avv. De Napoli per l'amministrazione resistente;
   Ritenuto e considerato quanto segue:
                         Esposizione del fatto
   Con ricorso regolarmente notificato e depositato Camurati Francesco
 impugnava, chiedendone l'annullamento, i  provvedimenti  in  epigrafe
 indicati,  esponendo  di  essere iscritto alla facolta' di medicina e
 chirurgia  dell'Universita' di Genova e di voler passare al corso  di
 laurea  in  odontoiatria  della  medesima  Universita',  ma  di  aver
 costatato  che,  in  forza  dei  provvedimenti  impugnati,  non  puo'
 iscriversi a tale corso per l'anno accademico 1997-1998.
   Questi i motivi del ricorso:
     1) Violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.;
     2)  Violazione  sotto  altro profilo degli artt. 3, 33 e 34 Cost.
 Eccesso di potere per straripamento;
     3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e  per  contrasto
 con il d.P.R. n. 680 del 1980;
   Il  ricorrente  concludeva  per l'annullamento, previa sospensione,
 dei provvedimenti impugnati.
   Si  sono  costituite  le  amministrazioni  intimate,  chiedendo  il
 rigetto del ricorso.
   Con ordinanza in data 9 ottobre 1997 l'istanza cautelare  e'  stata
 accolta.
   Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione.
                         Motivi della decisione
   I.  -  Il  ricorrente,  che  intende  iscriversi  alla  facolta' di
 odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti  che
 per  l'anno  accademico  1997-1998  hanno escluso nuove iscrizioni al
 predetto corso di laurea.
   Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997,
 n. 245, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29  luglio  1997,
 recante  norme  in  materia di accessi alla istruzione universitaria,
 che prevede - tra l'altro - la possibilita'  di  limitare,  con  atti
 ministeriali  e  per determinati corsi, i posti disponibili per nuove
 iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio  1997,
 che  fissa  a  zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni
 nell'anno accademico 1997-1998 nel corso di  laurea  in  odontoiatria
 nell'Universita'  di  Genova; la deliberazione del consiglio di corso
 di laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  dell'Universita'  di
 Genova,  che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione
 della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto.
   Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari  data,  quest'ultimo
 provvedimento,  per  violazione  del  principio  costituzionale della
 riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost.,  accogliendo
 il ricorso per la parte corrispondente.
   II.  -  L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce
 peraltro l'ambito della  decisione  chiesta  dal  ricorrente.  Questi
 infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il
 d.m.  31  luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio
 che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso  di  laurea  non
 arrecherebbe  alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i
 provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale si e'  comunque
 stabilito l'azzeramento dei posti disponibili.
   Il  Collegio  deve  dunque  indagare  la legittimita' anche di tali
 atti.
   Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4,
 della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116,
 della  legge  n.  127  del  1997,   che   attribuisce   al   Ministro
 dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica il potere
 di definire i criteri generali per la  regolamentazione  dell'accesso
 ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal
 Ministro  preveda  una  limitazione nella iscrizioni". In concreto il
 Ministro ha esercitato il potere  cosi'  conferitogli  stabilendo  la
 limitabilita'  delle  iscrizioni  annuali  per  il corso di laurea in
 discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il
 numero dei posti disponibili per l'anno accademico  1997-1998,  nella
 Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio).
   In  tal  modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la
 riserva di legge, che gli artt. 33 e 34  della  Costituzione  pongono
 per la limitazione del diritto allo studio.
   Il  Collegio,  peraltro,  dubita  della legittimita' costituzionale
 dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art.
 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il  principio
 della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e
 la   questione  si  presenta  come  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.