IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1521/1997 r.g.r. proposto da Camurati Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Mimma Guelfi, presso la stessa elettivamente domiciliato in Genova via XX Settembre 36/14, e dall'avv. G. Paolo Giannini, ricorrente; Contro Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, Universita' degli studi di Genova, in persona del rettore in carica rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliataria in Genova, resistenti; Per l'annullamento della deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova del 21 luglio 1997 con l'approvato manifesto degli studi per l'anno accademico 1997-1998, con cui e' stata disposta la non effettuazione, per l'anno accademico 1997-1998 della prova di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, e di tutti gli atti connessi, in particolare la circolare del Ministero dell'Universita' n. 4001 dell'11 luglio 1997, il regolamento ministeriale n. 245 del 21 luglio 19997 e il decreto ministeriale in data 31 luglio 1997. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 15 gennaio 1998 la relazione del consigliere Roberta Vigotti e uditi, altresi' l'avv. Guelfi per il ricorrente e l'avv. De Napoli per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato quanto segue: Esposizione del fatto Con ricorso regolarmente notificato e depositato Camurati Francesco impugnava, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti in epigrafe indicati, esponendo di essere iscritto alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova e di voler passare al corso di laurea in odontoiatria della medesima Universita', ma di aver costatato che, in forza dei provvedimenti impugnati, non puo' iscriversi a tale corso per l'anno accademico 1997-1998. Questi i motivi del ricorso: 1) Violazione artt. 3, 33 e 34 Cost.; 2) Violazione sotto altro profilo degli artt. 3, 33 e 34 Cost. Eccesso di potere per straripamento; 3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e per contrasto con il d.P.R. n. 680 del 1980; Il ricorrente concludeva per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati. Si sono costituite le amministrazioni intimate, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza in data 9 ottobre 1997 l'istanza cautelare e' stata accolta. Chiamato all'udienza odierna, il ricorso passava in decisione. Motivi della decisione I. - Il ricorrente, che intende iscriversi alla facolta' di odontoiatria dell'Universita' di Genova, impugna i provvedimenti che per l'anno accademico 1997-1998 hanno escluso nuove iscrizioni al predetto corso di laurea. Tali provvedimenti sono il regolamento ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1997, recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria, che prevede - tra l'altro - la possibilita' di limitare, con atti ministeriali e per determinati corsi, i posti disponibili per nuove iscrizioni; il decreto del Ministro dell'universita' 31 luglio 1997, che fissa a zero il numero dei posti per le nuove immatricolazioni nell'anno accademico 1997-1998 nel corso di laurea in odontoiatria nell'Universita' di Genova; la deliberazione del consiglio di corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Universita' di Genova, che, in data 21 luglio 1997, stabilisce la non effettuazione della prova di ammissione per l'anno accademico suddetto. Il Collegio ha annullato, con sentenza in pari data, quest'ultimo provvedimento, per violazione del principio costituzionale della riserva di legge, in relazione agli artt. 33 e 34 Cost., accogliendo il ricorso per la parte corrispondente. II. - L'annullamento del provvedimento di cui sopra non esaurisce peraltro l'ambito della decisione chiesta dal ricorrente. Questi infatti impugna anche il regolamento ministeriale 21 luglio 1997 e il d.m. 31 luglio 1997, come atti direttamente lesivi, e non e' dubbio che l'annullamento dell'atto del consiglio del corso di laurea non arrecherebbe alcun vantaggio al ricorrente, ove rimanessero validi i provvedimenti suddetti, con i quali, in sede centrale si e' comunque stabilito l'azzeramento dei posti disponibili. Il Collegio deve dunque indagare la legittimita' anche di tali atti. Essi trovano il proprio presupposto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127 del 1997, che attribuisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari, "anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nella iscrizioni". In concreto il Ministro ha esercitato il potere cosi' conferitogli stabilendo la limitabilita' delle iscrizioni annuali per il corso di laurea in discorso (con il regolamento del 21 luglio), e determinando a zero il numero dei posti disponibili per l'anno accademico 1997-1998, nella Universita' di Genova (con il d.m. del 31 luglio). In tal modo, secondo l'amministrazione, rimarrebbe soddisfatta la riserva di legge, che gli artt. 33 e 34 della Costituzione pongono per la limitazione del diritto allo studio. Il Collegio, peraltro, dubita della legittimita' costituzionale dello stesso art. 9, comma 4, legge n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, per contrasto con il principio della riserva di legge posto dai suddetti parametri costituzionali, e la questione si presenta come rilevante e non manifestamente infondata.