IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1371  del  1993
 proposto  da  Olivieri  Michele,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
 Gabriella Spata ed elettivamente domiciliato in Lecce presso  il  suo
 studio alla via Salvatore Trinchese n. 87;
   Contro  comune  di  Avetrana,  in  persona del sindaco pro-tempore,
 rappresentato e  difeso  dall'avv.  Pietro  Quinto  ed  elettivamente
 domiciliato  in  Lecce  presso il suo studio alla via G. Garibaldi n.
 43;
   Per l'annullamento del  silenzio  rifiuto  serbato  dal  comune  di
 Avetrana  sull'atto  di  diffida notificato in data 27 febbraio 1993,
 nonche' per l'accertamento  della  natura  di  rapporto  di  pubblico
 impiego  a tempo indeterminato relativamente all'attivita' lavorativa
 prestata in favore del comune di Avetrana con conseguente obbligo del
 predetto  comune  del  riconoscimento   di   diritti,   spettanze   e
 retribuzioni   maturate   e  non  corrisposte,  con  rivalutazione  e
 interessi.
   Visti il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa.
   Udito  il  relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti
 G. Spata e P. Quinto.
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso n. 1371/93, depositato in data  8  maggio  1993,  il
 ricorrente  impugna  il  silenzio  rifiuto  formatosi  sulla  diffida
 notificata  in  data  27  febbraio  1993,  chiedendo  accertarsi,  in
 relazione  alla attivita' lavorativa prestata in favore del comune di
 Avetrana la natura di rapporto di  pubblico  impiego,  con  tutte  le
 conseguenze  sul  piano  giuridico  ed economico, con rivalutazione e
 interessi sulle somme dovute.  Il ricorrente assume di aver  prestato
 servizio  presso  il  comune  di  Avetrana  in qualita' di ragioniere
 (sesta  qualifica  funzionale)  in   virtu'   di   formale   incarico
 conferitogli  dapprima  con  delibera  g.m.  n.  207/1984  (annullata
 dall'organo di controllo) e, successivamente  con  delibera  g.m.  n.
 374/1984  (incarico  a  convenzione in qualita' di dattilografo).  Il
 ricorrente, benche' la iniziale  durata  dell'incarico  convenzionale
 fosse  di  durata  limitata,  asserisce  di  aver prestato la propria
 opera, contrariamente a quanto previsto  dalla  convenzione,  in  via
 continuativa,  in  virtu'  di  ulteriori successive delibere adottate
 dall'a.c. di Avetrana.   Il ricorrente assume  di  essere  stato  sin
 dall'inizio inserito nell'apparato organizzativo dell'ente, prestando
 la   propria   opera   con   vincolo  di  subordinazione  gerarchica,
 avvalendosi di mezzi e di attrezzature forniti dall'ente. Il rapporto
 in questione, nonostante la  formale  qualificazione  come  contratto
 d'opera  ex  art. 2222 c.c., si sarebbe concretamente atteggiato come
 vero e proprio rapporto  di  pubblico  impiego.    Il  ricorrente  ha
 notificato apposito atto di diffida in data 2 marzo 1993, sulla quale
 si  e'  formato il silenzio rifiuto, pure impugnato con il ricorso in
 esame.
   A sostegno della propria pretesa il ricorrente  deduce  i  seguenti
 motivi di censura:
     1)   eccesso  di  potere,  con  riferimento  alla  illegittimita'
 dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'atto di diffida;
     2) violazione degli artt. 36 cost. e 2126 c.c.,  nonche'  eccesso
 di  potere  per  manifesta ingiustizia, per erronea presupposizione e
 difetto  di  istruttoria,   in   relazione   alla   circostanza   che
 l'amministrazione    non    avrebbe    adeguatamente    valutato   la
 configurabilita' del rapporto in  esame  come  rapporto  di  pubblico
 impiego,  sussistendone  tutti  gli indici rivelatori e a prescindere
 dal nomen fittiziamente attribuito al rapporto stesso.
   In data 22 febbraio 1994 si e' costituito formalmente  in  giudizio
 il  comune  di Avetrana, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del
 ricorso e in  subordine  pervenirsi  comunque  alla  reiezione  dello
 stesso.
   In  data  27 gennaio 1995 la difesa del ricorrente ha depositato in
 atti varia documentazione in via istruttoria.
   In data 1 marzo 1996 il ricorrente ha proposto  istanza  cautelare;
 nella  c.c.  12  marzo  1996  detta  istanza  e' stata, su richiesta,
 rinviata a data da destinarsi.
   In data  11  marzo  1996  la  difesa  del  comune  di  Avetrana  ha
 depositato in atti una memoria difensiva.
   In  data  16  dicembre  1997  si  e'  costituito in giudizio per il
 ricorrente l'avv. G. Spata, in sostituzione del precedente  difensore
 avv. G.  Pellegrino.
   In  date  14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa del ricorrente e,
 rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno depositato in
 atti memorie conclusive. All'udienza del  25  marzo  1998,  in  esito
 all'orale discussione, il ricorso e' stato per la decisione.
                             D i r i t t o
   L'azione  di  accertamento proposta dall'Olivieri con il ricorso in
 esame concerne l'arco temporale che va dal 2 maggio 1984 al 6  maggio
 1993;  il  ricorrente chiede, previa qualificazione del rapporto come
 rapporto di p.i., l'accertamento del proprio diritto alle  differenze
 retributive,   oltre   interessi   e   rivalutazione,   nonche'  alla
 regolarizzazione  del  rapporto  sotto  il  profilo  contributivo   e
 previdenziale.
   A  seguito  della  acquisizione  agli  atti,  in  esecuzione  della
 sentenza parziale n. 330/1997 (resa nel ricorso connesso n. 948/1996,
 proposto - tra gli altri  -  anche  dall'odierno  ricorrente),  della
 relazione  in data 23 luglio 1997 a firma del segretario generale del
 comune di Avetrana e' emerso, quanto alla previsione e  alla  vacanza
 del corrispondente specifico posto all'interno della pianta organica,
 quanto  segue:  "il  rag.  Olivieri  Michele ha prestato la sua opera
 nell'arco temporale compreso tra il 2 maggio 1984 e  il  31  dicembre
 1993  presso  l'ufficio di ragioneria del comune di Avetrana ...", ed
 ancora: "per quanto riguarda i posti che  i  ricorrenti  assumono  di
 aver  sostanzialmente  ricoperto,  si  comunica  che presso l'ufficio
 ragioneria  risultava vacante il posto di ragioniere  economo  (sesta
 qualifica  funzionale) sino al 28 dicembre 1992, coperto a seguito di
 espletamento di concorso interno".
   Da quanto sopra, emerge  dunque  che  presso  l'ufficio  ragioneria
 risultava  vacante  e disponibile un solo posto di ragioniere economo
 di sesta qualifica funzionale e solo fino alla data del  28  dicembre
 1992.
   Cio'  premesso,  passando  ad esaminare le concrete mansioni svolte
 dal ricorrente, alla stregua  della  documentazione  in  atti  e,  in
 particolare, alla stregua delle attestazioni del segretario comunale,
 emerge  che lo stesso dal 2 maggio 1984 e fino al 1986 si e' occupato
 della  redazione  dei  mandati  e  delle  reversali,  della  relativa
 "trascrizione sui libri mastri e della quadratura dei capitoli per la
 stesura dei verbali di chiusura e dei conti consuntivi", "dal 1986 in
 poi   si   e'   occupato   della   stesura  dei  bilanci  preventivi,
 registrazione  impegni  ed  accertamenti,  emissione  dei  mandati  e
 reversali,  stesura  verbali  di chiusura e dei conti consuntivi", ed
 ancora: "... unitamente al rag. Fusaro' Italo nel 1992 si e' occupato
 della stesura del ruolo suppletivo ai fini della  tassa  sui  rifiuti
 urbani ...".
    Risulta  pertanto evidente che la natura delle mansioni svolte fin
 dall'inizio del rapporto non presenta alcuna relazione diretta con il
 contenuto delle attivita' per lo svolgimento delle  quali  l'incarico
 era  stato  a  suo tempo conferito, atteso che gli atti deliberatitvi
 sopra citati, nonche' quelli successivi, afferivano -  i  primi  -  a
 servivi  di dattiloscrittura e - quelli successivi - "alla copiatura,
 scritturazione  e  riordino  di   registri,   schede,   contabilita',
 certificati,  rendiconti diversi ... con esclusione delle prestazioni
 di rilevanza professionale e/o riservate ad esclusiva cura  e  tenuta
 da  parte  del  personale  dell'ufficio"  (cosi',  ad  esempio, nella
 delibera g.m. n.  376 dell'8 agosto 1990).
   Deve  conseguentemente  ritenersi  che  gli  atti  deliberativi  di
 incarico  e  le  relative convenzioni abbiano costituito non la fonte
 diretta del rapporto, in funzione conformativa dello  stesso,  bensi'
 una  mera occasione per costituire in realta' un dissimulato rapporto
 di pubblico impiego.
   Da quanto sopra, e a  prescindere  da  ogni  altra  considerazione,
 discende   altresi'   l'infondatezza,   con   riferimento   al   caso
 concretamente in esame dell'eccezione di inammissibilita' per  omessa
 impugnazione  dei  vari  atti  deliberativi  di  incarico; va infatti
 escluso l'onere di' impugnazione nel caso in cui il rapporto siasi in
 concreto articolato  in  termini  totalmente  diversi  rispetto  alle
 previsioni   dell'atto  deliberativo  e  alla  relativa  convenzione:
 ipotizzare un onere di impugnazione in termini nei confronti di  tale
 atto e' infatti in tal caso inconcepibile, atteso che in tale ipotesi
 la  pretesa  trova  il suo presupposto nello svolgimento concreto del
 rapporto, la cui natura non puo' che evidenziarsi solo nel corso  del
 rapporto stesso e col trascorrere del tempo.
   Occorre  aggiungere  che ricorrono altresi' nel caso in esame e nei
 limiti temporali sopra evidenziati gli altri  indici  rivelatori  del
 rapporto di pubblico impiego.
   Anzitutto  deve rilevarsi come, alla stregua delle attestazioni del
 segretario comunale, il contenuto delle mansioni svolte dall'Olivieri
 (contrariamente a quanto  previsto  nella  citata  delibera  g.m.  n.
 376/1990) attiene anche a profili di natura professionale, cosi' come
 ad esempio la stesura dei bilanci preventivi e l'emissione di mandati
 e di reversali.
   Il  ricorrente  risulta  poi  stabilmente  inserito nella struttura
 organizzativa dell'ente; lo  stesso  ha  svolto  compiti  e  mansioni
 strettamente  inerenti  con  i  fini  istituzionali dell'ente. Quanto
 all'orario di servizio, pure  in  assenza  di  firma  sugli  appositi
 registri  di  presenza  o di schede marcatempo, deve ritenersi che il
 ricorrente  abbia  operato  presso  il  comune  con   continuita'   e
 osservando  il  normale  orario  d'ufficio, atteso che - nella citata
 relazione  del  segretario  comunale  -  si  da  atto  che  "tutti  i
 dipendenti  degli  uffici  interessati hanno affermato che i predetti
 (n.d.r. tra cui il ricorrente) svolgevano la loro opera con una certa
 continuita'".
   Nella stessa relazione si da inoltre atto che, pur  non  risultando
 emanati  formali  ordini di servizio, "risulta che venivano impartite
 disposizioni verbali a secondo delle necessita' degli  uffici",  cio'
 e' sufficiente a ritenere integrato il requisito della subordinazione
 gerarchica,   atteso   che   tale   circostanza  rende  evidente  che
 l'attivita' del ricorrente  risultava  indirizzata  e  subordinata  a
 ordini e direttive, sia pure verbali.
   Dagli  atti  acquisiti  emerge  tuttavia il difetto del presupposto
 della vacanza  e  disponibilita'  del  posto,  sia  relativamente  al
 periodo  successivo  alla  data  del 28 dicembre 1992 (data in cui il
 posto vacante e' stato coperto a seguito di  concorso  interno),  sia
 relativamente  ai  periodi  nei  quali  il posto in questione non era
 vacante  e  disponibile  (atteso  che  nella  citata  relazione   del
 segretario  comunale non risulta indicato il dies a quo della vacanza
 del posto).