IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1410 del 1993 proposto da Saracino Annunziata, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Spata ed elettivamente domiciliata in Lecce presso il suo studio alla via Salvatore Trinchese n. 87; Contro comune di Avetrana, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via G. Garibaldi n. 43; Per l'annullamento del silenzio rifiuto serbato dal comune di Avetrana sull'atto di diffida notificato in data 27 febbraio 1993, nonche' per l'accertamento della natura di rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato relativamente all'attivita' lavorativa prestata in favore del comune di Avetrana con conseguente obbligo del predetto comune del riconoscimento di diritti, spettanze e retribuzioni maturate e non corrisposte, con rivalutazione e interessi. Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti G. Spata e P. Quinto. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso n. 1410/1993, depositato in data 11 maggio 1993, la ricorrente impugna il silenzio rifiuto formatosi sulla diffida notificata in data 27 febbraio 1993, chiedendo accertarsi, in relazione alla attivita' lavorativa prestata in favore del comune di Avetrana la natura di rapporto di pubblico impiego, con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed economico, con rivalutazione e interessi sulle somme dovute. La ricorrente assume di aver prestato servizio presso il comune di Avetrana in qualita' di assistente sociale e di ufficiale amministrativo presso l'ufficio anagrafe (sesta qualifica funzionale) in virtu' di formale incarico conferitole dapprima con delibera g.m. n. 623/1987 e, successivamente con ulteriori varie delibere g.m. con le quali l'incarico e' stato reiterato nel tempo. La ricorrente, benche' la iniziale durata dell'incarico convenzionale fosse di limitata nel tempo, asserisce di aver prestato la propria opera, contrariamente a quanto previsto dalla convenzione, in via continuativa, in virtu' di ulteriori successive delibere adottate dall'a.c. di Avetrana. La ricorrente assume di essere stata sin dall'inizio inserita nell'apparato organizzativo dell'ente, prestando la propria opera con vincolo di subordinazione gerarchica, avvalendosi di mezzi e di attrezzature forniti dall'ente. Il rapporto in questione, nonostante la formale qualificazione come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., si sarebbe concretamente atteggiato come vero e proprio rapporto di pubblico impiego. La ricorrente ha notificato apposito atto di diffida in data 27 febbraio 1993, sulla quale si e' formato il silenzio rifiuto, pure impugnato con il ricorso in esame. A sostegno della propria pretesa la ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere, con riferimento alla illegittimita' dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'atto di diffida; 2) violazione degli artt. 36 cost. e 2126 c.c., nonche' eccesso di potere per manifesta ingiustizia, per erronea presupposizione e difetto di istruttoria, in relazione alla circostanza che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la configurabilita' del rapporto in esame come rapporto di pubblico impiego, sussistendone tutti gli indici rivelatori e a prescindere dal nomen fittiziamente attribuito al rapporto stesso. In data 22 febbraio 1994 si e' costituito formalmente in giudizio il comune di Avetrana, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso. In data 27 gennaio 1995 la difesa del ricorrente ha depositato in atti varia documentazione in via istruttoria. In data 1 marzo 1996 la ricorrente ha proposto istanza cautelare; nella c.c. 12 marzo 1996 detta istanza e' stata, su richiesta, rinviata a data da destinarsi. In data 11 marzo 1996 la difesa del comune di Avetrana ha depositato in atti una memoria difensiva. In data 16 dicembre 1997 si e' costituito in giudizio per il ricorrente l'avv. G. Spata, in sostituzione del precedente difensore avv. G. Pellegrino. In date 14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa della ricorrente e, rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno depositato in atti memorie conclusive. All'udienza del 25 marzo 1998, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato per la decisione. D i r i t t o L'azione di accertamento proposta dalla Saracino con il ricorso in esame concerne l'arco temporale che va dal 16 ottobre 1987 al 6 maggio 1993; la ricorrente chiede, previa qualificazione del rapporto come rapporto di p.i., l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonche' alla regolarizzazione del rapporto sotto il profilo contributivo e previdenziale. A seguito della acquisizione agli atti, in esecuzione della sentenza parziale n. 330/1997 (resa nel ricorso connesso n. 948/1996, proposto - tra gli altri - anche dall'odierna ricorrente), della relazione in data 23 luglio 1997 a firma del segretario generale del comune di Avetrana e' emerso, quanto alle mansioni e quanto alla previsione e alla vacanza del corrispondente specifico posto all'interno della pianta organica, quanto segue: "la sig.ra Saracino Annunziata ha prestato la sua opera nel periodo tra il 16 ottobre 1987 e il 31 dicembre 1993 presso l'ufficio anagrafe, ad esclusione del periodo dall'8 febbraio 1988-30 novembre 1988 in cui ha prestato la sua opera con la qualifica di assistente sociale, ove e' stata utilizzata per la dattilografia di certificazione e relativa consegna degli stessi; dal 1992 al 31 dicembre 1993, a seguito di informatizzazione dell'ufficio anagrafe, la sig.ra Saracino e' stata addetta al computer per aggiornamento dei dati e stampa delle certificazioni anagrafiche, ferme restando anche la relativa consegna al pubblico dei certificati medesimi", ed ancora: "presso l'ufficio anagrafe e l'ufficio segreteria non vi erano posti di sesta qualifica funzionale vacanti (uff. amministrativo)"; ed infine: "risulta vacante il posto di assistente sociale". Da quanto sopra, emerge dunque che presso l'ufficio anagrafe, presso cui la ricorrente ha in prevalenza operato, non risultava vacante e disponibile alcun posto di sesta qualifica funzionale; e che invece risultava vacante il posto di assistente sociale (nella imprecisione della attestazione deve ritenersi che l'attestazione di vacanza sia riferita anche al periodo durante il quale la ricorrente ha svolto mansioni di assistente sociale) relativamente al periodo che qui interessa e cioe' dall'8 febbraio 1988 al 30 novembre 1988. Cio' premesso, passando ad esaminare le concrete mansioni svolte dalla ricorrente, alla stregua della documentazione in atti e, in particolare, alla stregua delle attestazioni del segretario comunale, emerge che la stessa dall'8 febbraio 1988 al 30 novembre 1988 ha svolto mansioni di assistente sociale. Risulta pertanto evidente che la natura delle mansioni svolte in tale periodo non presenta alcuna relazione diretta con il contenuto delle attivita' per lo svolgimento delle quali l'incarico era stato a suo tempo conferito, atteso che gli atti deliberatitvi sopra citati, nonche' quelli successivi, afferivano - i primi - a servizi di dattiloscrittura e copiatura di atti comunali degli uffici tecnico e ragioneria e - quelli successivi - "al servizio di scritturazione a macchina di atti e documenti del comune" e similari. Deve conseguentemente ritenersi che gli atti deliberativi di incarico e le relative convenzioni abbiano costituito non la fonte diretta del rapporto, in funzione conformativa dello stesso, bensi' una mera occasione per costituire in realta' un dissimulato rapporto di pubblico impiego (avente in tal caso ad oggetto mansioni di assistente sociale). Da quanto sopra, e a prescindere da ogni altra considerazione, discende altresi' l'infondatezza, con riferimento al caso concretamente in esame dell'eccezione di inammissibilita' per omessa impugnazione dei vari atti deliberativi di incarico; va infatti escluso l'onere di impugnazione nel caso in cui il rapporto siasi in concreto articolato in termini totalmente diversi rispetto alle previsioni dell'atto deliberativo e alla relativa convenzione: ipotizzare un onere di impugnazione in termini nei confronti di tale atto e' infatti in tal caso inconcepibile, atteso che in tale ipotesi la pretesa trova il suo presupposto nello svolgimento concreto del rapporto, la cui natura non puo' che evidenziarsi solo nel corso del rapporto stesso e col trascorrere del tempo. Occorre aggiungere che ricorrono altresi' nel caso in esame e nei limiti temporali sopra evidenziati gli altri indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego. Alla stregua delle attestazioni del segretario comunale, la ricorrente risulta poi inserita nella struttura organizzativa dell'ente; la stessa ha svolto compiti e mansioni strettamente inerenti con i fini istituzionali dell'ente. Quanto all'orario di servizio, pure in assenza di firma sugli appositi registri di presenza o di schede marcatempo, deve ritenersi che la ricorrente abbia operato presso il comune con continuita' e osservando il normale orario d'ufficio, atteso che - nella citata relazione del segretario comunale - si da atto che "tutti i dipendenti degli uffici interessati hanno affermato che i predetti (n.d.r. tra cui la ricorrente) svolgevano la loro opera con una certa continuita'" Nella stessa relazione si da inoltre atto che, pur non risultando emanati formali ordini di servizio, "risulta che venivano impartite disposizioni verbali a secondo delle necessita' degli uffici", cio' e sufficiente a ritenere integrato il requisito della subordinazione gerarchica, atteso che tale circostanza rende evidente che l'attivita' della ricorrente risultava indirizzata e subordinata a ordini e direttive, sia pure verbali. Dalla documentazione acquisita emerge tuttavia l'assenza del requisito della vacanza e disponibilita' del posto con riferimento a tutta l'attivita' prestata dalla ricorrente presso l'ufficio anagrafe tra il 1987 e il 1983.