IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 948 del 1996 proposto da Giuliano Giovanni, Fusaro' Italo Vincenzo, Olivieri Michele e Saracino Annunziata, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pellegrino e dall'avv. Gabriella Spata e elettivamente domiciliati in Lecce presso il loro studio alla via Braccio Martello n. 36; Contro comune di Avetrana, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via G. Garibaldi n. 43; Per l'annullamento della delibera g.m. di Avetrana n. 74 del 5 marzo 1996, nonche' di ogni atto presupposto e conseguenziale; nonche' per l'accertamento della natura di rapporto di pubblico impiego relativamente all'attivita' lavorativa prestata dai ricorrenti in favore del comune di Avetrana con conseguente obbligo del predetto comune del riconoscimento di diritti retributivi e previdenziali, con rivalutazione e interessi. Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Avetrana; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti G. Spata e P. Quinto. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso n. 948/1996, depositato in data 16 aprile 1996, i ricorrenti impugnano la delibera g.m. di Avetrana n. 74/1996, con cui sono stati negativamente riscontrati gli atti di diffida dagli stessi notificati, chiedendo altresi' accertarsi, in relazione alla attivita' lavorativa prestata in favore del comune di Avetrana, la natura di rapporto di pubblico impiego, con tutte le conseguenze sul piano retributivo e previdenziale, con rivalutazione e interessi sulle somme dovute. I ricorrenti assumono di aver prestato servizio presso il comune di Avetrana in virtu' di formali incarichi loro conferiti con varie delibere di giunta, e - in particolare: il Giuliano dal 2 maggio 1984 al 31 dicembre 1993 in qualita' di geometra - sesta qualifica funzionale - (g.m. 207/1984, annullata, e successiva g.m. 374/1984, esecutiva); il Fusaro' dal 13 febbraio 1989 al 31 dicembre 1993 in qualita' di ragioniere - sesta qualifica funzionale - (g.m. 86/1989); l'Olivieri dal 2 maggio 1984 al 31 dicembre 1993 in qualita' di ragioniere - sesta qualifica funzionale - (g.m. 207/1984, annullata, e successiva g.m. 374/1984, esecutiva); la Saracino dal 16 ottobre 1987 al 31 dicembre 1993, in qualita' dapprima, dal 16 ottobre 1987 al 31 dicembre 1988, di assistente sociale (g.m. 623/1987) e, successivamente, dal 10 febbraio 1989 al 31 dicembre 1993, in qualita' di ufficiale amministrativo - sesta qualifica funzionale - nell'ambito dell'ufficio anagrafe. I ricorrenti, benche' la iniziale durata degli incarichi convenzionali relativamente conferiti fosse temporanea, salvo proroghe, asseriscono di aver prestato la propria opera, contrariamente a quanto previsto dalla convenzione, in via continuativa, in virtu' di ulteriori successive delibere adottate dall'a.c. di Avetrana. I ricorrenti assumono di essere stati sin dall'inizio inseriti nell'apparato organizzativo dell'ente, prestando la propria opera con vincolo di subordinazione gerarchica, avvalendosi di mezzi e di attrezzature forniti dall'ente, con sede di lavoro presso gli uffici comunali, con osservanza del normale orario di servizio, con retribuzione predeterminata e svolgendo mansioni rientranti nei fini istituzionali dell'ente. I rapporti in questione, nonostante la formale qualificazione come contratti d'opera ex art. 2222 c.c., si sarebbero concretamente atteggiati come veri e propri rapporti di pubblico impiego. I ricorrenti, con separati atti, hanno notificato appositi atti di diffida, sui quali si e' formato il silenzio rifiuto, impugnato dagli stessi con i ricorsi 1370/1993, 1369/1993, 1371/1993 e 1410/1993. A seguito di quanto sopra, il comune di Avetrana con l'impugnata delibera g.m. n. 74 del 5 marzo 1996 ha deliberato di respingere tutte le istanze contenute negli atti di diffida. A sostegno della proprie pretese i ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura: 1) eccesso di potere per falsa presupposizione e violazione dei principi generali in tema di pubblico impiego, in relazione alla circostanza che erroneamente l'amministrazione comunale avrebbe supportato il proprio diniego alla rilevata omessa impugnazione degli atti deliberativi con i quali gli incarichi convenzionali sono stati conferiti, qualificandosi detti rapporti come contratti d'opera; nonche' in relazione alla circostanza che erroneamente l'amministrazione avrebbe ritenuto di non ravvisare nelle fattispecie in questione la sussistenza degli indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego; a dire dei ricorrenti viceversa: a) l'Olivieri avrebbe svolto tutti gli adempimenti dell'ufficio ragioneria (compilazione mandati e registrazione degli stessi, contabilita' e impostazione di bilancio, verbali di chiusura, conto consuntivo, etc;) b) il Giuliano avrebbe svolto mansioni di geometra dell'U.T.C. (predisposizione e rilascio di certificati di destinazione urbanistica, predisposizione di concessioni e autorizzazioni edilizie, calcolo oneri concessori, "presenziando" altresi' ad udienze presso la pretura di Manduria in sostituzione del tecnico comunale geom. Urselli; c) il Fusaro' avrebbe svolto presso gli uffici segreteria e ragioneria le relative attivita' (predisposizione atti deliberativi, compilazione ruoli R.S.U., classificazione e archiviazione contribuenti I.C.I.A.P. e R.S.U., emissione avvisi di accertamento l.C.I.A.P., etc); d) la Saracino avrebbe svolto dapprima compiti di assistente sociale e, successivamente, compiti di ufficiale amministrativo di sesta qualifica funzionale presso l'ufficio anagrafe. Risulterebbe pertanto violato il disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2126 c.c., nonche' sussistere il dedotto vizio di eccesso di potere sotto i vari profili denunciati, in relazione alla circostanza che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la configurabilita' dei rapporti in esame come rapporti di pubblico impiego, sussistendone tutti gli indici rivelatori e a prescindere dal nomen fittiziamente attribuito agli stessi, non rilevando in senso contrario l'omessa impugnazione giurisdizionale degli atti deliberativi di conferimento degli incarichi. In data 4 maggio 1996 si e' costituito in giudizio il comune di Avetrana, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e, in subordine, pervenirsi alla reiezione dello stesso. Con ordinanza n. 613/1996 del 7 maggio 1996 e' stata accolta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti. In data 11 marzo 1996 la difesa del comune di Avetrana ha depositato in atti una memoria difensiva; in data 15 marzo 1997 la difesa dei ricorrenti ha depositato in atti una memoria difensiva. Con sentenza parziale di questo tribunale n. 330/1997 del 20 maggio 1997 il ricorso in esame e' stato dichiarato in parte inammissibile nei termini ivi precisati, disponendosi per il resto incumbenti istruttori; la richiesta documentazione e' stata depositata in data 26 luglio 1997. In date 14 marzo 1998 e 23 marzo 1998 la difesa dei ricorrenti e, rispettivamente, la difesa del comune di Avetrana hanno depositato in atti memorie conclusive. All'udienza del 25 marzo 1998, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato introitato per la decisione. D i r i t t o Occorre premettere che l'ambito decisorio della presente sentenza deve intendersi limitato alle parti del ricorso che non siano state definite con la sentenza parziale n. 330/1997. Con tale sentenza il ricorso in esame, relativamente all'azione di accertamento proposta da Giuliano Giovanni, e' stato gia' dichiarato inammissibile limitatamente alle pretese relative al periodo dal 2 maggio 1984 al 6 maggio 1993 (data di notifica del ricorso 1370/1993). Cio' premesso e considerato, rileva preliminarmente il collegio che il giudizio sul ricorso in esame deve essere sospeso con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Con il ricorso in esame i ricorrenti chiedono, previa qualificazione del rapporto come rapporto di pubblico impiego, l'accertamento del proprio diritto alle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione, nonche' alla regolarizzazione del rapporto sotto il profilo contributivo assistenziale e previdenziale. A seguito della acquisizione agli atti, in esecuzione della citata sentenza parziale n. 330/1997, della relazione in data 23 luglio 1997 a firma del segretario comunale, nonche' della relazione in data 25 giugno 1997 a firma congiunta del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e del segretario generale del comune di Avetrana, e' emerso - in disparte ogni altra considerazione in ordine alla prova della sussistenza dei cd indici rivelatori - che, con riferimento alla posizione di tutti e quattro i ricorrenti e relativamente al periodo 7 maggio 1993 - 31 dicembre 1993, non risultava previsto e/o vacante il corrispondente specifico posto all'interno della pianta organica. In particolare: a) relativamente alla posizione di Olivieri, in servizio presso l'ufficio di ragioneria del comune, e' emerso che: "... presso l'ufficio ragioneria risultava vacante il posto di ragioniere economo di sesta qualifica funzionale sino al 28 dicembre 1992, coperto a seguito di espletamento di concorso interno"; b) relativamente alla posizione di Fusaro', in servizio sia presso l'ufficio ragioneria, sia presso l'ufficio di segreteria, valendo per l'ufficio ragioneria quanto gia' sopra evidenziato sub a), e' emerso che: "presso l'ufficio segreteria... non vi erano posti di sesta qualifica funzionale vacanti", con riferimento al periodo 13 febbraio 1989 - 31 dicembre 1993 e, quindi, anche con riferimento al periodo 7 maggio 1993 - 31 dicembre 1993 qui' considerato; c) relativamente alla posizione di Saracino, in servizio sia presso l'ufficio anagrafe (prevalente), sia come assistente sociale (ma solo per il periodo 8 febbraio 1988 - 31 novembre 1988, estraneo al presente ricorso), e' emerso che: "presso l'ufficio anagrafe... non vi erano posti di sesta qualifica funzionale vacanti"; d) relativamente alla posizione di Giuliano, in servizio presso l'ufficio tecnico, e' emerso che: "per quanto attiene alla presenza o meno in pianta organica del posto di geometra, ... tale figura professionale era gia' occupata fin dal gennaio 1983 dal geom. Urselli Francesco, ne' successivamente alcuna modifica e' stata apportata a tutt'oggi ...".