IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale a
 carico di Vitale Salvatore, imputato del reato di  cui  all'art.  589
 c.p., commesso ai danni di Pozzi Elsa il 24 aprile 1993, in Milano;
   Lette  le  ragioni  poste  a  fondamento  dell'istanza di sollevare
 questione di legittimita' costituzionale degli   artt. 4,  5,  6  del
 regio decreto n. 1578/33, come modificati dalla legge 24 luglio 1985,
 n.   406,  in  relazione  all'art.  3  Costituzione,  presentata  dal
 difensore, nominato d'ufficio all'imputato, il quale,  invece,  aveva
 nominato,  quale difensore di fiducia, un procuratore legale iscritto
 nell'albo del distretto di Milano;
   Richiamata  integralmente,  per  ragioni  di  economia  espositiva,
 l'istanza scritta presentata in data odierna dal difensore d'ufficio,
 che deve ritenersi parte integrante della predetta ordinanza, facendo
 proprie il Pretore le obiezioni in essa contenute;
   Ritenuto  che  la  questione  e' rilevante, avendo l'imputato a suo
 tempo nominato, come difensore  di  fiducia,  un  procuratore  legale
 iscritto  nell'albo  del  foro di Milano, come tale non abilitato, ai
 sensi degli  artt,  5,  6  del  r.d.  n.  1578/33,  a  esercitare  la
 professione  avanti  a  questa Pretura, competente ex art. 11 c.p.p.,
 pena la nullita' degli atti compiuti con la sua assistenza;
   Rilevato  che  la  questione  e'  rilevante,  in  quanto  impedisce
 all'imputato, nel caso concreto, di avvalersi di un professionista di
 sua fiducia, all'uopo nominato;
   Ritenuto  la  questione,  diretta e fatta rilevare l'illogicita' ed
 irrazionalita', alla luce dei criteri di cui all'art. 3 Cost.,  della
 normativa  citata,  non  manifestamente  infondata sulla scorta delle
 regioni esposte nell'istanza, richiamate integralmente;