IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Vitale Salvatore, imputato del reato di cui all'art. 589 c.p., commesso ai danni di Pozzi Elsa il 24 aprile 1993, in Milano; Lette le ragioni poste a fondamento dell'istanza di sollevare questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 5, 6 del regio decreto n. 1578/33, come modificati dalla legge 24 luglio 1985, n. 406, in relazione all'art. 3 Costituzione, presentata dal difensore, nominato d'ufficio all'imputato, il quale, invece, aveva nominato, quale difensore di fiducia, un procuratore legale iscritto nell'albo del distretto di Milano; Richiamata integralmente, per ragioni di economia espositiva, l'istanza scritta presentata in data odierna dal difensore d'ufficio, che deve ritenersi parte integrante della predetta ordinanza, facendo proprie il Pretore le obiezioni in essa contenute; Ritenuto che la questione e' rilevante, avendo l'imputato a suo tempo nominato, come difensore di fiducia, un procuratore legale iscritto nell'albo del foro di Milano, come tale non abilitato, ai sensi degli artt, 5, 6 del r.d. n. 1578/33, a esercitare la professione avanti a questa Pretura, competente ex art. 11 c.p.p., pena la nullita' degli atti compiuti con la sua assistenza; Rilevato che la questione e' rilevante, in quanto impedisce all'imputato, nel caso concreto, di avvalersi di un professionista di sua fiducia, all'uopo nominato; Ritenuto la questione, diretta e fatta rilevare l'illogicita' ed irrazionalita', alla luce dei criteri di cui all'art. 3 Cost., della normativa citata, non manifestamente infondata sulla scorta delle regioni esposte nell'istanza, richiamate integralmente;