ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal Senatore Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado Carnevale, con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 91 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento penale a carico del Senatore Giuseppe Arlacchi, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione adottata il 29 gennaio 1997 con la quale il Senato ha deliberato che il fatto, per il quale pende detto procedimento penale, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che nel corso del procedimento presso il Tribunale di Roma e' stato chiesto il rinvio a giudizio del Senatore Arlacchi per i reati di diffamazione a mezzo stampa previsti dall'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale, e dall'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che egli avrebbe commessi, in danno del dottor Corrado Carnevale, a mezzo dell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" nell'edizione del 14 maggio 1995, nonche' del commento che il medesimo giornale, nell'edizione del successivo 17 maggio, ha pubblicato alla lettera di smentita fatta pervenire dal dottor Carnevale in relazione ai fatti che gli venivano attribuiti; che, ai sensi del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, allora vigente, la difesa del Senatore Arlacchi ha eccepito l'applicabilita' dell'art. 68 della Costituzione e che il Senato della Repubblica, cui il giudice ricorrente ha trasmesso gli atti ritenendo di non accogliere l'eccezione, ha deliberato il 29 gennaio 1997 che il fatto concerne opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare; che il giudice ricorrente deduce che il Senato della Repubblica, con la detta deliberazione, non ha esercitato in modo corretto il potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per l'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e lamenta, di conseguenza, la lesione delle proprie attribuzioni giurisdizionali, in quanto le dichiarazioni rese a mezzo stampa dall'imputato si inscrivono, a suo avviso, nell'ambito di "una polemica strettamente personale sfociata in varie azioni giudiziarie", cosicche' considerarle strumentalmente collegate alle funzioni parlamentari integrerebbe, da parte del Senato, un "evidente travalicamento dei confini segnati dall'art. 68 della Costituzione". Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilita' del conflitto sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore questione; che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, deve considerarsi idonea ai fini del ricorso per conflitto di attribuzione (ordinanze n. 37 del 1998, nn. 469, 442 e 251 del 1997); che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma deve ritenersi legittimato a sollevare il conflitto, in ragione della posizione di piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo giurisdizionale nell'esercizio delle relative funzioni (ex plurimis ordinanze nn. 37 del 1998, 469, 442 e 325 del 1997); che il Senato della Repubblica e' parimenti legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto ciascuna Camera del Parlamento e' competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le altre, ordinanze nn. 179 e 178 del 1998, sentenza n. 375 del 1997, ordinanze 469 e 442 del 1997); che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, e' stata illegittimamente menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica; che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e "le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.