IL PRETORE
   Sciogliendo  la  riserva  che  precede  ha  pronunciato la seguente
 odinanza.
   Letti gli atti della causa n. 5364/1996 promossa da  Magnante  Vito
 contro azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona
 del legale rappresentante pro-tempore.
   Con  ricorso depositato il 2 maggio 1996, e ritualmente notificato,
 Magnante  Vito  conveniva  in  giudizio  davanti  a  questo   pretore
 l'azienda  sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del
 legale rappresentante pro-tempore,  e  ne  chiedeva  la  condanna  al
 pagamento  in  proprio favore della somma di L. 7.855.158 a titolo di
 interessi e rivalutazione monetaria per aver ricevuto con  ritardo  i
 compensi  che  gli  spettavano quale medico convenzionato nel periodo
 gennaio 1991-dicembre 1995.
   La convenuta, costituitasi, sosteneva  la  non  imputabilita'  alla
 A.S.L.  del  ritardo  nell'adempimento  delle  obbligazioni  dedotte.
 Contestava, inoltre, l'ammontare della pretesa sotto il  profilo  del
 cumulo  tra  interessi  e rivalutazione, nonche' sotto il profilo del
 sistema di computo adottato da controparte.
   Nel prosieguo eccepiva il difetto di legittimazione  passiva  detta
 A.S.L.  in  relazione  alle  obbligazioni relative al periodo gennaio
 1991-dicembre 1994 sostenendo che soggetto  passivo  era  la  regione
 Basilicata.
   All'udienza del 20 maggio 1998 la resistente ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma 1, della legge
 regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma
 1, della legge regione Basilicata n. 27, del 10  giugno  1996,  nella
 parte  in  cui  individuano le aziende sanitarie locali istituite con
 d.lgs.   n. 502/1992 come i soggetti  passivi  delle  obbligazioni  a
 carico  delle  soppresse  unita'  sanitarie locali, precisando che le
 norme regionali prima citate devono  considerarsi  in  contrasto  con
 l'art.  117  della  Costituzione, laddove prevedono una disciplina in
 violazione dei principi fondamentali della riforma sanitaria  fissati
 negli artt. 2 e 19, del d.lgs. n. 502/1992 nonche' nell'art. 6, comma
 1, legge n. 724/1994.
   Per valutare la questione occorre delineare la disciplina normativa
 nazionale di riferimento:
     a)  Il d.lgs. n. 502/1992 ha ridisciplinato la materia sanitaria,
 disponendo la soppressione delle U.S.L. e l'istituzione delle aziende
 unita' sanitarie locali, aventi carattere di "enti strumentali  della
 regione,  dotati  di  personalita'  giuridica  pubblica, di autonomia
 organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale  e
 tecnica (art. 3 del decreto)".
     b)  L'art.  6,  comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto che
 "in nessun caso e' consentito alle regioni far gravare sulle  aziende
 di  cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni
 e integrazioni, ne' direttamente  o  indirettamente,  i  debiti  e  i
 crediti  facenti  capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie
 locali.   A tal  fine  le  regioni  dispongono  apposite  gestioni  a
 stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".
     c)  L'art.  2, comma 14, della legge n. 549/1995, ha statuito che
 "per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie
 locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre  1994,  le  regioni
 attribuiscono  ai  direttori  generali delle istituite aziende unita'
 sanitarie  locali  le  funzioni  di  commissari   liquidatori   delle
 soppresse  unita'  sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale
 delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui  all'art.  6,
 comma  1,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in
 gestioni liquidatorie
  ..  I  commissari  entro  il  termine   di   tre   mesi   provvedono
 all'accertamento   della   situazione   debitoria   e  presentano  le
 risultanze ai competenti organi regionali".
   Partendo da tale quadro  normativo,  la  prevalente  giurisprudenza
 della  cassazione  ha  chiarito  che  si  e' realizzata "una sorta di
 successione ex lege delle regioni nei rapporti  obbligatori  gia'  di
 pertinenza  delle  soppresse  U.S.L." (cfr. in particolare cass. sez.
 un. n. 1989 del 6 marzo 1997) rigettando l'interpretazione secondo la
 quale  si  sarebbe  verificata  una  successione   universale   delle
 neocostituite aziende unita' sanitarie locali alle precedenti U.S.L.
   La  regione Basilicata da una parte ha dato attuazione al principio
 contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge n.  724/1994,  prevedendo
 con  la  legge  regionale  n.  34/1995, all'art. 59, l'istituzione di
 apposite  gestioni  a  stralcio,  ma  dall'altra  ha  emanato   norme
 legislative   in   palese  contrasto  con  tali  principi  prevedendo
 nell'art. 4, comma 1, della legge regionale n.  50  del  24  dicembre
 1994 che "Le UU.SS.LL., cosi' come rideterminate dalla presente legge
 costituite  in  azienda nei termini, nelle forme e nel modi di cui al
 precedente art. 3,  subentrano  nei  procedimenti  amministrativi  in
 corso  e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere
 dalle UU.SS.LL. soppresse il cui ambito territoriale risulti in  esse
 ricompreso", nonche' nell'art.  49, comma 1, della legge regionale n.
 27/1996,  che  "A  decorrere dalla data di insediamento dei direttori
 generali, le aziende del servizio sanitario regionale  subentrano  in
 tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici
 attivi e passivi gia' posti in essere dalle UU.SS.LL., sulla base dei
 criteri stabiliti negli articoll successivi".
   Tali  norme  regionali  si pongono in violazione della disposizione
 dell'art. 6, comma 1,  legge  n.  724/1994,  la  quale,  per  la  sua
 formulazione  tassativa (si veda l'espressione "in nessun caso") deve
 considerarsi principio fondamentale della legislazione  nazionale  in
 materia sanitaria, al pari delle disposizioni contenute nel d.lgs. n.
 502/1992,  il  cui  art.  2,  comma 1, precisa che le regioni in tale
 materia  devono  rispettare  "i  principi   stabiliti   dalle   leggi
 nazionali":  ne  consegue,  come  logico corollario, la non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  delle
 norme  regionali  medesime  per  contrasto  con  l'art.    117  della
 Costituzione (cio' e' in linea con l'interpretazione che deve  essere
 data  all'espressione  "principi  fondamentali  stabiliti dalle leggi
 dello Stato" contenuta nell'art. 117 della Costituzione medesimo come
 "criteri generali ai quali si  uniforma  una  determinata  disciplina
 statale" secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 49/1958).
   Ne'  il  contrasto  e' superabile in via interpretativo-sistematica
 sostenendo  che   le   norme   regionali   di   dubbia   legittimita'
 costituzionale sarebbero derogate dall'art. 59, della legge regionale
 n.  34/1995,  in  quanto norma   speciale che ha istituito l'apposita
 gestione a stralcio.
   Tale ultima disposizione, infatti, esplica  la  sua  efficacia  nel
 campo  gestionale  e  contabile  e  pertanto  non  puo' modificare la
 portata di quelle disposizione  regionali  che  hanno  previsto,  sul
 piano  delle  vicende  delle persone giuridiche, la successione delle
 neocostituite A.S.L. nel rapporti giuridici attivi e passivi  facenti
 capo alle soppresse U.S.L.
   La  questione  di  legittimita'  costituzionale cosi' illustrata si
 presenta sicuramente rilevante ai fini della decisione  del  presente
 giudizio,  in quanto incide sulla determinazione del soggetto passivo
 delle obbligazioni ivi dedotte.