IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato  la   seguente   ordinanza   sulla   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. n.
 570/1960, sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema
 brevita' del termine di prescrizione previsto per  il  reato  di  cui
 all'art.    90, secondo comma, d.P.R. citato, che e' stato contestato
 agli imputati Marino Bruno, Volpe Pasini, Volpe Diego, Di  Caporiacco
 Alberto,  Berghinz  Alessandro, Dolzani Beatrice, nel procedimento n.
 6/1998 r.g. trib., per violazione dei principi di ragionevolezza,  di
 obbligatorieta'  dell'esercizio  dell'azione  penale  di cui all'art.
 112, Cost. e di buon andamento della pubblica amministrazione di  cui
 all'art. 97, Cost.;
   Sentiti i difensori degli imputati; Osserva
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.  16
 maggio  1960,  n.  570,  contestato a tutti gli imputati, pur essendo
 punito con la reclusione da due a cinque  anni  e  con  la  multa  e'
 soggetto  ad  un  termine prescrizionale di soli due anni, secondo il
 disposto dell'art. 100,  secondo comma, d.P.R. citato;
   Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove  si  consideri
 il  diverso  e  molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto
 dall'art. 157, n. 3, c.p.,  con  riferimento  a  delitti  puniti  con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art. 157, n. 6, c.p. per fatti di ben minore gravita', quali  le
 contravvenzioni  punite  con  la  sola  pena  pecuniaria, considerato
 ancora che  l'art.    479  c.p.  che  punisce  condotte  analoghe  e'
 sottoposto  al  termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157,
 n. 3, c.p.;
   Atteso che la pena edittale minima prevista per  il  reato  di  cui
 all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per  il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del
 marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto  attribuire  a
 tale  condotta,  trattandosi  di  norme poste a tutela del corretto e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e,  conseguentemente
 del  funzionamento  delle  istituzioni  democratiche,  cio' che rende
 tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni  sia  previsto
 lo  stesso  termine prescrizionale   stabilito per le contravvenzioni
 punite con la sola pena dell'ammenda e dunque  per  fatti  di  minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto  che  tale  previsione  si  palesi dunque in contrasto con
 l'art. 3, Cost. in quanto situazioni analoghe sono  irragionevolmente
 sottoposte  ad  un  diverso trattamento normativo, nonche' con l'art.
 112, Cost. perche', per la complessita' e durata  degli  accertamenti
 da  svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni
 per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale
 vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio
 dell'azione penale,  nonche'  con  l'art.  97,  Cost.  in  quanto  si
 determinerebbe   un   inutile  dispendio  di  attivita'  processuali,
 destinate ad essere frustrate per  il  rapido  maturare  del  termine
 prescrizionale;
   Osservato  che,  per  quanto  prospettato  dal  pubblico  ministero
 mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno
 di ballottaggio di data 9 maggio 1995,  il  reato  in  esame  risulta
 prescritto,   ove   applicata   la   norma   della  cui  legittimita'
 costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;
     che, ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non  e'
 inficiato  dall'intervenuto decorso del termine prescrizionale, posto
 che oggetto della questione di legittimita' costituzionale e' proprio
 la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non puo' in
 ogni caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici  in
 esame,   ne',   conseguentemente,   accogliersi   la   richiesta   di
 declaratoria ex art. 129 c.p.p.;
     che, infine, il rilievo sulla natura piu' favorevole della  norma
 impugnata  rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio di
 legittimita' costituzionale non  preclude,  sotto  il  profilo  della
 rilevanza  e  ammissibilita',  la proposizione della questione de qua
 (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983).