ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del d.P.R.
 29  settembre  1973,  n.  600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
 accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  promosso  con ordinanza
 emessa l'8 maggio 1997 dalla Commissione  tributaria  provinciale  di
 Imperia  sul  ricorso  proposto  da  Greppi Giancarlo ed altro contro
 l'Ufficio del Registro di Sanremo, iscritta al n.  587  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  20  maggio  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini.
   Ritenuto  che la commissione tributaria provinciale di Imperia, con
 ordinanza dell'8 maggio 1997, ha sollevato, in  riferimento  all'art.
 3,   primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  63  del  decreto  del   Presidente   della
 Repubblica  29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia
 di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui "vieta
 al dipendente dell'amministrazione finanziaria di esercitare funzioni
 di assistenza tecnica e di rappresentanza  davanti  alle  commissioni
 tributarie  per  il  biennio  successivo  alla data di cessazione del
 rapporto di pubblico impiego";
     che, a  parere  della  commissione  rimettente,  la  disposizione
 denunciata,  non  prevedendo  siffatto divieto per altre categorie di
 soggetti quali, ad esempio, magistrati ordinari, ex componenti  delle
 commissioni  tributarie,  dipendenti  di  enti  locali  preposti agli
 uffici tributari, violerebbe  il  principio  di  uguaglianza  sancito
 dall'art. 3, primo comma, della Costituzione;
     che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e'  intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   che   ha  concluso  per
 l'infondatezza della questione.
   Considerato che  l'ordinanza  di  rimessione  non  contiene  alcuna
 motivazione   sulla   rilevanza   della   questione  di  legittimita'
 costituzionale nel giudizio  principale,  ne'  consente  di  desumere
 l'esistenza  della  rilevanza  da una descrizione, sia pure sommaria,
 della  fattispecie  oggetto  della   controversia   sottoposta   alla
 decisione del giudice rimettente;
     che,  pertanto,  la  questione  sollevata  deve essere dichiarata
 manifestamente   inammissibile    per    difetto    di    motivazione
 dell'ordinanza  che  la  propone,  come da costante giurisprudenza di
 questa Corte (tra molte, ordinanze n. 74 e n. 62 del 1997);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.