ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 309, e 181, primo comma, codice di procedura civile, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), promossi con ordinanze emesse il 9 e il 10 luglio 1996 dal pretore di Monza nei procedimenti civili vertenti tra Prada Massimo contro l'INPS e tra il Condominio di via Marconi 154, Sesto San Giovanni ed il Centro Restauro Edile "Ditral" s.r.l. iscritte ai nn. 55 e 62 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che il pretore di Monza, con due ordinanze di contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 cod. proc. civ. nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181; che il giudice a quo dopo aver brevemente ricostruito l'iter che ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della legge n. 353 del 1990, e' stata nuovamente ritoccata, in sede di conversione del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione della versione precedentemente vigente, sicche' attualmente la cancellazione della causa dal ruolo puo' avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite; che nelle ordinanze di rimessione il pretore ha rilevato che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perche' il dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettivita' della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la funzionalita' del servizio giustizia. Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente; che questa Corte, con le ordinanze nn. 7, 107 e 266 del 1997, ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimita' costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo pretore di Monza e da altra autorita' giudiziaria; che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, gia' oggetto delle indicate decisioni di questa Corte; che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi manifestamente infondate. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.