IL PRETORE
   Nel procedimento n. 11174/98 promosso da Jace Eduard con ricorso in
 data  18  aprile  1998  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza   di
 costituzionalita'.
   1.  -  Il ricorrente ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 11,
 comma 9, legge 1998, n. 40, domandando l'annullamento del decreto  di
 espulsione  emesso dal prefetto di Ancona del 15 aprile 1998, nonche'
 la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese processuali.
   Con  decreto  in  data  21  aprile  1998  e'  stata   disposta   la
 comparizione  del ricorrente, che alla successiva udienza camerale ha
 confermato quanto dedotto e richiesto.
   Il pretore ha riservato la  decisione,  senza  contraddittorio  nei
 confronti della prefettura.
   2.  -  E'  preliminare  e rilevante la questione della legittimita'
 dell'art. 11 cit., nella parte in cui non prevede l'instaurazione del
 contraddittorio nei confronti dell'autorita' amministrativa,  che  ha
 adottato il provvedimento oggetto di opposizione.
   Non sembra, in effetti, che si possa dare una diversa lettura della
 disposizione in esame.
   L'art.   11   citato   rinvia,  per  quanto  attiene  agli  aspetti
 processuali, agli artt. 737 e ss.  c.p.c.  ("Disposizioni  comuni  ai
 procedimenti  in  camera di consiglio"), prevedendo come obbligatoria
 l'audizione  dell'interessato,   senza   nulla   stabilire   riguardo
 all'autorita'   amministrativa,  che  ha  adottato  il  provvedimento
 opposto.
   La decisione  sul  ricorso  de  quo  avviene,  pertanto,  senza  la
 partecipazione necessaria al processo della pubblica amministrazione,
 in  quanto non prevista dalla legge citata, ne' desumibile dal rinvio
 agli  artt.    737  ss.  c.p.c.,  che   semmai   avvalora   l'opposta
 conclusione.
   3.  -  In  questi  termini,  non  e'  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  della  norma  in   esame
 rispetto  al diritto di difesa, tutelato dall'art. 24, secondo comma,
 Cost., non essendo data possibilita' all'autorita' amministrativa  di
 far   valere   le   proprie  ragioni,  pur  a  fronte  degli  effetti
 eventualmente caducatori della decisione pretorile.
   Va, pertanto, disposta la remissione degli atti per il giudizio  di
 legittimita'.