ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma 1,
 della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice  di  procedura
 penale  in  tema  di  semplificazione  dei  procedimenti,  di  misure
 cautelari e di diritto di difesa), promosso con ordinanza emessa il 3
 febbraio 1997 dal Tribunale di  Messina  nel  procedimento  penale  a
 carico  di  F.  G. ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze
 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  5,
 prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di  consiglio  del  1  luglio  1998  il  giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Messina ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 28,  comma  1,  della  legge  8
 agosto  1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema
 di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto
 di difesa), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte
 in cui stabilisce che l'art. 371-bis secondo comma, cod. pen.  -  ove
 e'  disposta  la  sospensione  del procedimento per il reato di false
 informazioni al pubblico ministero,  previsto  dal  primo  comma  del
 medesimo articolo, fino a quando nel procedimento nel corso del quale
 sono  state assunte le informazioni sia stata pronunciata la sentenza
 di primo  grado,  ovvero  il  procedimento  sia  stato  anteriormente
 definito  con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere -
 non si applica ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge,  sia  gia'  stata esercitata l'azione penale ai
 sensi dell'art.  405 cod. proc. pen;
     che  il  giudice  rimettente  -  individuata   la   ratio   della
 sospensione  del procedimento nell'esigenza di evitare il rischio che
 il teste indagato per il reato  di  false  informazioni  al  pubblico
 ministero  renda  dichiarazioni  in  qualche  modo condizionate dalla
 pendenza del procedimento a suo carico, allineandosi artificiosamente
 sulle  posizioni  dell'accusa  -  rileva  che  la   norma   impugnata
 determinerebbe  una  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 imputati le cui posizioni sono invece, sotto il profilo indicato, del
 tutto   identiche,   in   quanto   nella  disciplina  transitoria  la
 sospensione del  processo  risulta  ancorata  ad  "un  dato  generale
 (l'entrata  in  vigore  della  legge) indipendente dalla dinamica del
 processo";
     che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
   Considerato che con ordinanza  n.  61  del  1998  questa  Corte  ha
 dichiarato   manifestamente   infondata   una  analoga  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 28,  comma  1,  della  legge  8
 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost;
     che  la  Corte  da un lato ha posto in rilievo che la ratio della
 disciplina "a regime" della sospensione del  procedimento,  contenuta
 nell'art.   371-bis   secondo   comma,   cod.  pen.,  e'  ravvisabile
 nell'esigenza di garantire la liberta' morale e di autodeterminazione
 della persona indagata per il reato di false informazioni da forme di
 condizionamento psicologico esercitabili dal pubblico  ministero  nel
 momento  in  cui  nel procedimento principale l'organo dell'accusa e'
 "processualmente" interessato alla formazione della prova, dall'altro
 ha osservato che la norma transitoria non contrasta con la ratio  che
 sottosta'  alla disciplina "a regime", dal momento che, una volta che
 sia  stata  esercitata  l'azione  penale  per  il  reato   di   false
 informazioni,  la  posizione  dell'imputato  e'  ormai  sottoposta al
 giudizio  dell'autorita'  giurisdizionale,  e  quindi   sottratta   a
 potenziali condizionamenti da parte del pubblico ministero davanti al
 quale il reato e' stato commesso;
     che  la  Corte ha concluso che dal confronto tra la disciplina "a
 regime" e la norma transitoria  emerge  che  il  legislatore  ha  non
 irragionevolmente esercitato il suo potere discrezionale nel definire
 l'ambito   di  applicabilita'  dell'istituto  della  sospensione  dei
 procedimenti per il reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. in  corso
 al momento dell'entrata in vigore della legge;
     che  nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
 nuovi e ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  nella
 ordinanza richiamata;
     che  pertanto  la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.