ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 7
 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
 feriale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla  Corte
 d'appello  di  Roma nel procedimento civile vertente tra il comune di
 Ussita e MA.CO.GE. S.r.l., iscritta al n. 810 del registro  ordinanze
 1997  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
    Udito nella camera di consiglio  del  6  maggio  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto  che la Corte d'appello di Roma - sezione speciale per gli
 usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997, pervenuta il 5  novembre
 1997,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1
 della   legge  7  ottobre  1969,  n.  742  (Sospensione  dei  termini
 processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone  che
 la  sospensione  dei  termini nel periodo feriale si applichi anche a
 quello previsto dall'art.   15, quarto comma, del  regio  decreto  26
 febbraio  1928,  n.  332  (Approvazione del regolamento di esecuzione
 della legge 16 giugno 1927, n.  1766,  sul  riordinamento  degli  usi
 civici  del Regno), per la proposizione, avanti il Commissario per la
 liquidazione  degli  usi  civici,  dell'opposizione  al  progetto  di
 affrancamento dei diritti di uso civico;
     che  il  giudice  rimettente  ritiene  che il termine sancito dal
 citato art. 15, quarto comma, del r.d. n. 332 del 1928 sia un termine
 sostanziale, e non processuale, essendo previsto per la  proposizione
 di un'azione giudiziaria, e che, comunque, quella del Commissario per
 la liquidazione degli usi civici sia una giurisdizione speciale, come
 sarebbe  dimostrato dal fatto che le questioni relative al riparto di
 attribuzioni fra tale organo ed il giudice ordinario sono risolte con
 regolamento di giurisdizione e non di competenza;
     che, in tal modo, la sospensione dei termini prevista dalla legge
 n. 742 del 1969 non potrebbe applicarsi al giudizio a quo  in  quanto
 prevista  soltanto  per  i termini processuali e nell'ambito dei soli
 giudizi avanti le giurisdizioni ordinarie ed amministrative;
     che, cosi' interpretato, l'art. 1 della legge  n.  742  del  1969
 risulterebbe  in  contrasto  con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
 dato  che,  essendo  l'istituto   della   sospensione   dei   termini
 processuali  in  periodo  feriale nato dall'esigenza di assicurare un
 periodo  di  riposo  agli  avvocati  e procuratori legali, la mancata
 applicazione dello stesso al termine per proporre opposizione  contro
 il progetto di liquidazione degli usi civici "comporta una disparita'
 di  trattamento  fra  titolari  di medesime posizioni giuridiche, con
 violazione dell'art.  3 Cost., ed ancor piu' incide  sul  diritto  di
 difesa,  con violazione dell'art. 24 Cost., quando, come nel caso, la
 possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
 rimedio per far valere il suo  diritto,  essendo  evidente  che  tale
 possibilita',  per  la  brevita'  del termine, e' fortemente limitata
 dalla difficolta' di avvalersi dell'opera del difensore  nel  periodo
 destinato al riposo degli avvocati";
     che,  d'altra parte, non vi sarebbero preminenti ragioni a tutela
 di altri valori costituzionali,  tali  da  giustificare  la  rigorosa
 osservanza del termine de quo;
     che,  a  conforto della propria tesi, la Corte d'appello richiama
 diverse pronunce della Corte costituzionale, con le  quali  e'  stato
 dichiarato  illegittimo  l'art.  1  della  legge  n.  742 del 1969 in
 fattispecie analoghe (sentenze n. 40 del 1985, n. 255  del  1987,  n.
 278 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992);
     che  nel  giudizio  avanti  la  Corte  costituzionale  non  si e'
 costituita  alcuna  parte,  ne'  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio del ministri.
   Considerato    che    la   questione   verte   sulla   legittimita'
 costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione
 -  dell'art.    1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei
 termini processuali nel periodo feriale),  nella  parte  in  cui  non
 dispone   che   la  sospensione  feriale,  prevista  per  i  "termini
 processuali  relativi  alle  giurisdizioni  ordinarie  ed  a   quelle
 amministrative";  si applichi anche al termine previsto dall'art. 15,
 quarto  comma,  del  regio  decreto  26   febbraio   1928,   n.   332
 (Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione della legge 16 giugno
 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno)  per  la
 proposizione,  avanti  il  Commissario  per la liquidazione degli usi
 civici, dell'opposizione al progetto di affrancamento dei diritti  di
 uso civico;
     che,  secondo  il  giudice  a quo al termine previsto dalla norma
 impugnata non puo' applicarsi la sospensione feriale, per due motivi:
 a) perche' sarebbe di tipo sostanziale (cioe'  previsto,  a  pena  di
 decadenza, per la proposizione di un'azione) e non processuale (cioe'
 relativo  agli  adempimenti  previsti all'interno di un giudizio gia'
 iniziato); b) perche'  si  riferirebbe  ad  un  processo  avanti  una
 giurisdizione  speciale, quale sarebbe quella del Commissario per gli
 usi civici;
     che, quanto al primo argomento, la  Corte  costituzionale  si  e'
 ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe, dichiarando che la
 sospensione feriale dei termini deve applicarsi a tutti i casi in cui
 la  "possibilita'  di  agire  in giudizio costituisca per il titolare
 l'unico rimedio per far valere un suo diritto" e,  quindi,  anche  ai
 termini  previsti  per  la  proposizione  di un'azione, al di la' del
 richiamo formalistico all'una o all'altra categoria di termini  (cfr.
 le sentenze n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n.  268
 del  1993),  e a partire dal 1990 anche la giurisprudenza della Corte
 di cassazione include nella nozione di termine processuale,  ai  fini
 della sospensione feriale, quello entro il quale deve essere proposta
 l'azione  giudiziaria  (v.  Cass., 19 luglio 1990, n. 7409; Cass., 28
 maggio 1991, n. 6041);
     che, quanto al secondo argomento, la natura  della  giurisdizione
 del  Commissario  per  gli  usi  civici non ha formato specificamente
 oggetto delle pronunce della Corte costituzionale - pur se  non  sono
 mancati  alcuni  accenni in proposito (v. le sentenze n. 73 del 1970,
 n. 398 del 1989, n. 133 del 1993, n.  46  del  1995)  -,  ne'  sembra
 potersi affermare con univoca certezza alla luce della giurisprudenza
 ordinaria (v. Cass., sez. un., 13 dicembre 1973, n. 3378; Cass., sez.
 un.,  15  marzo  1975, n. 1004; Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n.
 6760)  e  della  dottrina,  anche   perche'   "la   distinzione   tra
 giurisdizioni  ordinarie e speciali non trova fondamento in esplicite
 determinazioni di diritto positivo; essa e' delineata dalla  dottrina
 e  dalla  giurisprudenza"  ed  "il  criterio  discretivo...,  gia' in
 passato d'ardua determinazione, e' divenuto, in  seguito  all'entrata
 in  vigore  della  Costituzione  repubblicana,  ancora  piu' incerto,
 avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti  alcuni
 dei  caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria" (cfr.
 la sentenza di questa Corte n. 278 del 1987);
     che, peraltro, stante la lata dizione della norma impugnata,  che
 dispone   la   sospensione   feriale   dei   termini  "relativi  alle
 giurisdizioni ordinarie ed a  quelle  amministrative",  e'  possibile
 ritenere  gia'  ricompresa  in  queste  ultime - almeno ai fini della
 sospensione dei termini - anche la giurisdizione del Commissario  per
 gli  usi  civici, la quale - benche' sia diversa da quelle tipiche ed
 abbia ad oggetto diritti soggettivi - riguarda rapporti  generalmente
 intercorrenti con la pubblica amministrazione.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.