ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  62,  comma  1,
 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n.  18
 (Riforma   dell'impiego   regionale   in   attuazione   dei  principi
 fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997
 dalla  Corte  dei  conti  -  sezione  del  controllo sugli atti della
 regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel procedimento di  controllo
 sugli  atti  della  regione  stessa,  iscritta al n. 602 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito nella camera di  consiglio  del  6  maggio  1998  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che la Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti
 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  con  ordinanza  del  9
 luglio  1997,  emessa  nel corso del procedimento di controllo di una
 deliberazione  della  giunta   regionale   di   autorizzazione   alla
 sottoscrizione  del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni
 1994-1995 e 1996-1997 per i dipendenti regionali con la qualifica  di
 dirigente,   ha   sollevato,   in   riferimento   all'art.  97  della
 Costituzione e all'art.  4, primo comma, della  legge  costituzionale
 31  gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
 Giulia), questione di legittimita' costituzionale dell'art. 62, comma
 1, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996,  n.
 18   (Riforma  dell'impiego  regionale  in  attuazione  dei  principi
 fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla  legge  23
 ottobre 1992, n. 421);
     che,  ad  avviso  della  Corte  dei conti, la disposizione, nella
 parte in cui prevede  che  nella  contrattazione  collettiva  per  la
 dirigenza  regionale  la  parte  pubblica  sia  rappresentata  da una
 delegazione composta da  dirigenti  (e  precisamente  dal  segretario
 generale  della  presidenza  della  giunta  regionale,  dal direttore
 regionale  dell'organizzazione  e  del  personale,   dal   ragioniere
 generale),   violerebbe:  a)  il  limite  del  rispetto  delle  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale stabilito dall'art. 4 dello
 statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1
 del 1963), essendo in contrasto con il principio di  autonomia  della
 rappresentanza  negoziale  della  parte  pubblica, posto dall'art. 2,
 comma 1, lettera  b)  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421,  che
 costituisce   norma   fondamentale   di   riforma  economico-sociale,
 vincolante  le  regioni  ad  autonomia  differenziata  a  norma   del
 successivo  comma  2 del medesimo articolo nonche' dell'art. 1, comma
 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: cio' in quanto non
 sarebbe assicurato l'indispensabile distacco  tra  chi  contratta  in
 nome  dell'amministrazione  e  chi  in tale contratto e' direttamente
 coinvolto;  b)  l'art.  97 della Costituzione, poiche' dall'anzidetta
 composizione della delegazione di  parte  pubblica  non  risulterebbe
 assicurata  la  necessaria imparzialita' amministrativa, tenuto anche
 conto della  mancanza  di  un  vincolo  giuridico,  per  l'organo  di
 contrattazione, alle direttive della giunta regionale.
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza di rimessione, e'
 stata  emanata  la  legge  regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia   5
 settembre   1997,  n.  29  (Disposizioni  urgenti  per  il  personale
 dell'area dirigenziale), il cui art. 2, comma 1,  stabilisce  che  il
 contratto  collettivo del personale regionale, per i bienni 1994-1995
 e 1996-1997 e' stipulato, per la parte pubblica, da  una  delegazione
 di tre membri, nominati dalla giunta regionale, esperti in materia di
 organizzazione  del  lavoro  o  di  contratti  di  lavoro o in quella
 finanziaria, facendo bensi' salvi - con il successivo comma 2  -  gli
 atti   gia'   conclusi   dalla   delegazione  costituita  sulla  base
 dell'impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, ma  solo
 relativamente all'area non dirigenziale;
     che  inoltre  la regione Friuli-Venezia Giulia ha successivamente
 approvato la legge regionale  9  settembre  1997,  n.  31  (Norme  in
 materia  di  personale  regionale  e  di  organizzazione degli uffici
 dell'amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e  gli
 amministratori degli enti locali), il cui art. 3 sostituisce la norma
 impugnata,  modificando  la  composizione  della delegazione di parte
 pubblica, secondo la medesima previsione della sopra richiamata legge
 regionale n. 29 del 1997,  anche  per  la  contrattazione  futura,  a
 decorrere dal contratto 1998-2001;
     che,   infine,  e'  sopravvenuta  una  nuova  disciplina  statale
 relativamente   al   controllo   svolto   dalla   Corte   dei   conti
 sull'autorizzazione  alla sottoscrizione dei contratti collettivi nel
 settore pubblico, contenuta nel decreto legislativo 4 novembre  1997,
 n.  396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
 in materia  di  contrattazione  collettiva  e  di  rappresentativita'
 sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11,
 commi  4  e  6,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59), il cui art. 4
 prescrive alla parte pubblica la trasmissione alla  Corte  dei  conti
 della   quantificazione   dei   costi  contrattuali,  ai  fini  della
 certificazione di compatibilita' con gli strumenti di  programmazione
 e  di  bilancio,  mentre  l'art.  9  elimina  dall'elenco  degli atti
 soggetti al controllo preventivo  di  legittimita'  della  Corte  dei
 conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi;
     che   l'intervento   legislativo   sopra  richiamato  assume,  in
 particolare, rilievo in relazione all'art. 58 dello statuto  speciale
 della regione Friuli-Venezia Giulia - che per il controllo sugli atti
 amministrativi  della  regione  rinvia  alla disciplina statale sulle
 attribuzioni della Corte dei conti - nonche' alla luce del  comma  4,
 dell'impugnato art.  62 della legge regionale n. 18 del 1996, che per
 la   specifica   autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  contratto
 collettivo fa rinvio al "controllo previsto dalle norme vigenti";
     che, in via del tutto preliminare, essendo entrate in  vigore  le
 norme   sopraindicate  successivamente  alla  proposta  questione  di
 costituzionalita', gli atti devono comunque  essere  restituiti  alla
 Corte dei conti.