ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 20,
 21, 22 e 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  (Norme  di
 semplificazione   degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
 dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto  nonche'
 di  modernizzazione  del  sistema  di  gestione delle dichiarazioni),
 promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia,  notificato
 il  22  agosto  1997,  depositato  in cancelleria il 26 successivo ed
 iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1997.
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1  luglio 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto  che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la
 regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 17, 19, 20, 21, 22 e 24 del
 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme  di  semplificazione
 degli  adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei
 redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione
 del  sistema  di  gestione  delle  dichiarazioni),   per   violazione
 dell'art.    49 dello statuto regionale nonche' della legge delega 23
 dicembre 1996, n. 662  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica) e dei principi in essa contenuti - segnatamente all'art. 3,
 comma  143,  comma 144, lettere i) ed l), punto 3, comma 146, lettera
 d) e comma 151  -  con  riguardo  all'attribuzione  alla  regione  di
 competenze  esclusive in materia di imposta regionale sulle attivita'
 produttive (IRAP) e di addizionale IRPEF;
     che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
     che, in data 19 marzo 1998, la  regione  autonoma  Friuli-Venezia
 Giulia ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
     che  l'Avvocatura  generale dello Stato ha regolarmente accettato
 la detta rinuncia.
   Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione,
 comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
 innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.