ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 20, 21, 22 e 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), promosso con ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 22 agosto 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1997. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, 19, 20, 21, 22 e 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), per violazione dell'art. 49 dello statuto regionale nonche' della legge delega 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dei principi in essa contenuti - segnatamente all'art. 3, comma 143, comma 144, lettere i) ed l), punto 3, comma 146, lettera d) e comma 151 - con riguardo all'attribuzione alla regione di competenze esclusive in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e di addizionale IRPEF; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; che, in data 19 marzo 1998, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato atto di rinuncia al ricorso; che l'Avvocatura generale dello Stato ha regolarmente accettato la detta rinuncia. Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.