IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1072/1991 proposto da Corda Giovanna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Matabelli e Giorgio della Valle ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, via degli Alfani n. 70; Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore; l'Accademia delle belle arti di Firenze, in persona del legale rappresentante pro-tempore; entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliati ex lege presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4; Per l'annullamento del rifiuto da parte della direzione dell'Accademia delle belle arti di Firenze di iscrizione della ricorrente al quarto anno di Accademia di belle arti, sezione scenografia, per l'anno scolastico 1991/1992; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione statale intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 5 giugno 1996, il consigliere dott. Angela Radesi e uditi, altresi', gli avvocati M. Mambelli e L. Andronio, avv.to dello Stato; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F a t t o La ricorrente, sig.ra Corda Giovanna, si era iscritta per la prima volta all'Accademia delle belle arti di Firenze nel 1986/1987; dopo quattro anni, nell'anno scolastico 1989/1990 veniva respinta nella sessione autunnale. Nell'anno scolastico 1990/1991 la stessa presentava domanda per iscriversi per il quinto anno consecutivo all'Accademia di belle arti, iscrizione inizialmente negata e poi accettata. Nell'anno scolastico 1990/1991 la ricorrente riceveva la promozione al quarto anno, nella sessione autunnale, e, pertanto, ripresentava domanda di iscrizione per la sesta volta all'Istituto. In data 8 novembre 1991, l'Amministrazione respingeva la predetta domanda sulla base dell'art. 62, del r.d. 31 dicembre 1923, il quale stabilisce che non e' consentita l'iscrizione per piu' di cinque anni allo stesso corso dell'Accademia di belle arti; Questi i motivi del ricorso: 1. - Si sostiene, in particolare, che il r.d. 3123/1923 e', in sostanza, un regolamento delegato che non ha valore di legge formale e conseguentemente non occorre rimettere la questione alla Corte costituzionale per ottenerne la dichiarazione di illegittimita', potendo il giudice amministrativo direttamente disapplicare la norma de qua. In via subordinata, si fa presente che, ove il tribunale amministrativo regionale ritenesse diversa la natura del r.d., allora si deduce l'eccezione di illegittimita' costituzionale, dovendosi considerare il secondo comma del citato art. 62 illegittimo per violazione degli artt. 39, 33 e 3 della Costituzione. Nella fattispecie, siamo di fronte ad un soggetto, che, avendo conseguito legalmente la promozione al quarto anno di corso ed essendo quindi titolare del diritto costituzionalmente tutelato di proseguire gli studi sino "ai gradi piu' alti" (art. 34 della Costituzione), di fatto non puo' esercitare questo suo diritto che e' incompatibile con la disposizione regolamentare di cui al secondo comma, dell'art. 62, precitato. Tale norma e, peraltro, antecedente alla Costituzione che ha efficacia chiaramente abrogativa della normativa del 1923, sia perche' trattasi di norma successiva incompatibile con la disciplina di cui al secondo comma, dell'art. 15, disp. preliminari al cod. civ., sia, infine, perche', comunque, le norme costituzionali essendo di rango primario, non ammettono prevalenza di norme di rango inferiore. La normativa di cui all'art. 62 in questione, poi, e' altresi' illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, per palese violazione del principio di uguaglianza, principio che, in materia scolastica, trova ulteriore conferma nell'art. 33 della Costituzione, che comporta l'obbligo per la Repubblica di assicurare a tutti gli alunni una parita' di trattamento. La severita' della disposizione in parola, la quale concede la possibilita' di frequentare un corso dell'Accademia delle belle arti solo per un anno in piu' rispetto alla sua durata normale (che e' di quattro anni), non trova riscontro nelle altre normative che disciplinano altri analoghi insegnamenti. Con la norma in questione, (il precitato art. 62) non solo l'Amministrazione non soccorre chi si trova in una situazione che limita di fatto la liberta' dei cittadini ed il loro diritto all'istruzione (la ricorrente ha avuto difficolta' nel suo cursus scolastico provenendo dalla Sardegna), ma addirittura concorre a creare ulteriori ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalita' degli utenti del servizio scolastico. Si e' costituita in giudizio l'autorita' scolastica che ha depositato ampia documentazione, chiedendo la reiezione del ricorso. Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1992 questo tribunale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dalla ricorrente e, di conseguenza, ha ammesso con riserva la stessa al quarto anno del corso de quo per l'anno scolastico 1991/1992. D i r i t t o Il collegio ritiene che debba essere sollevata la questione di costituzionalita' della disposizione di cui all'art. 62, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1923, n. 3123 (secondo cui "allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si puo' essere iscritti per piu' di cinque anni") con riferimento agli, artt 3, 33 e 34 della Costituzione. La questione appare, infatti, rilevante e non manifestamente infondata. Per quanto riguarda la rilevanza, va osservato che il provvedimento impugnato (con il quale si nega alla ricorrente l'accoglimento della sua richiesta di iscrizione all'Istituto per l'anno scolastico 1991/1992) costituisce puntuale applicazione della suddetta disposizione e che la legittimita' costituzionale della stessa, in considerazione del suo contenuto, estremamente restrittivo, e' posta in discussione dall'istante nel primo motivo di gravame. E' pertanto, evidente che un'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della disposizione in questione comporterebbe l'accoglimento del ricorso con l'integrale soddisfacimento degli interessi della ricorrente. Per cio' che concerne la non manifesta infondatezza, si deve rilevare quanto segue. La severita' della disposizione in parola, la quale concede la possibilita' di frequentare un corso dell'Accademia delle belle arti solo per un anno in piu' rispetto alla durata normale (che e' di quattro anni), non trova riscontro nelle altre normative che disciplinano altri analoghi insegnamenti. Va, invero, evidenziato che: a) ai sensi dell'art. 15, primo comma del r.d. 4 maggio 1925, n. 653, recante "Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione" dell'art. 57, secondo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 839 concernente "Ordinamento dell'istruzione media tecnica", ciascuna classe puo' essere frequentata per due volte (sicche' in pratica un corso di scuola secondaria puo' essere frequentato per il doppio del tempo della sua durata normale); b) ai sensi dell'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sussiste l'obbligo di rinnovare l'iscrizione ai corsi universitari e di ripetere le prove gia' superate solo ove non vengano sostenuti esami per otto anni consecutivi. Non si comprende, dunque, quali siano le ragioni che possano giustificare una cosi' grave disparita' di trattamento tra studenti di analoghi tipi d'insegnamento, sol che si consideri che, essendo l'Accademia di belle arti un istituto d'istruzione intermedio tra gli istituti secondari e gli istituti di rango universitario, logica vorrebbe che si faccia riferimento per quanto riguarda il periodo di tempo massimo consentito per la frequenza dei corsi, o alla disciplina vigente per gli istituti di istruzione secondaria o a quella vigente per gli istituti di istruzione universitaria. Probabilmente la disciplina in contestazione e' stata a suo tempo dettata in considerazione del fatto che una consistente limitazione del numero degli studenti avrebbe potuto assicurare un contenimento delle spese. Infatti il r.d. 31 dicembre 1923, n. 3123, e' stato emanato in virtu' delle delegazioni dei poteri conferiti al Governo con legge 3 dicembre 1922, n. 601, ove all'art. 1, e' espressamente stabilito che tra le finalita' da perseguire con la delega vi era anche quella di diminuire le spese. E', tuttavia, evidente che la necessita' di un contenimento delle spese sussiste per qualsiasi tipo di Istituto d'istruzione, sicche' non si ravvisano quelle differenziazioni di situazioni che, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, possono giustificare una disparita' di trattamento tra utenti del medesimo servizio della pubblica istruzione. Una disciplina cosi' ingiustificatamente severa nei confronti degli studenti dell'Accademia delle belle arti sembra, poi, comportare la violazione dell'obbligo imposto alla Repubblica dall'art. 33 della Costituzione di assicurare un adeguato trattamento scolastico per tutti i cittadini, nonche' la violazione dell'art. 34 della Costituzione che riconosce a tutti i capaci e meritevoli (e tali debbono ritenersi anche coloro che, come la ricorrente, hanno avuto un curriculum nel complesso positivo in un periodo solo leggermente superiore alla sua durata normale) il diritto di raggiungere i piu' alti gradi d'istruzione.