IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite n. 6929  e
 7366/r.g.l.  1997,  promosse  da Edison S.p.a. con il proc. dom. avv.
 P. Tosi, A. Baldassarre, R. De Luca Tamajo, Rosario  Flammia,  Mattia
 Persiani  S.  Trifiro',  Via  Terraggio  17,  Milano  e  da Socie'te'
 Generale S.p.a., con il proc. dom. avv. S. Trifiro', A.  Baldassarre,
 R.  De Luca Tamajo, R. Flammia, Mattia Persiani, Via San Barnaba, 32,
 Milano;
   Contro, Istituto  nazionale  per  la  previdenza  sociale  con  gli
 avvocati  C.  Casalvieri,  piazza  Missori,  12  Milano, G. Saia e M.
 Tarzia, via Melchiorre Gioia, 22, Milano;
   Con separati ricorsi depositati il 26 agosto 1997 e il 18 settembre
 1997 le societa' indicate in epigrafe  hanno  convenuto  in  giudizio
 l'I.N.P.S. per chiedere al pretore:
     1) in via preliminare, dichiarare non manifestamente infondate le
 questioni di legittimita' costituzionale del comma 193 ultima parte e
 194,  dell'art.  1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con
 gli art. 136, 3, 38, secondo comma e ultimo  comma,  47  e  53  della
 Costituzione,  con  la conseguente rimessione, attesa la rilevanza di
 tali questioni ai fini della decisione, la rimessione degli atti  del
 giudizio alla corte costituzionale;
     2)  in via principale, la declaratoria della illegittimita' della
 imposizione contributiva disposta con l'art. 1,  comma  193  che  194
 della   legge   662  del  1996  e  per  l'effetto  condannare  l'ente
 previdenziale convenuto alla restituzione di tutte le  somme  versate
 per  i  suddetti  titoli con interessi di legge e il maggior danno ex
 art. 1224 c.c.
   L'Istituto convenuto si e' ritualmente  costituito  contestando  la
 prospettata  incostituzionalita'  delle norme di cui sopra, deducendo
 comunque la inammissibilita' della questione in quanto  sollevata  in
 via principale, e chiedendo nel merito il rigetto delle domande.
   Ritiene   il   giudicante   che   la   prospettata   questione   di
 incostituzionalita' delle norme di cui sopra non  sia  manifestamente
 infondata,  come del resto gia' evidenziato dal pretore di Milano con
 ordinanza del 2 maggio 1998 e dal pretore di Torino con ordinanza del
 26 marzo 1998.
   In particolare in ordine alla:
                            Ammissibilita'
   La domanda di rimessione degli atti alla Corte costituzionale e' da
 considerarsi ammissibile in quanto proposta  non  in  via  principale
 dalle  societa'  ricorrenti,  ma  in  via preliminare rispetto ad una
 domanda di restituzione svolta nel merito.
                               Rilevanza
   La questione, sollevata sotto  diversi  profili,  e'  rilevante  in
 quanto  investe  la  norma  di  cui all'art. 1, commi 193 e 194 della
 legge n. 662/1996, da applicarsi ai fini  della  decisione  richiesta
 nel merito.
                      Non manifesta infondatezza
   Come  e'  noto  il  comma  193 della citata norma prevede che dalla
 retribuzione  imponibile  di  cui  all'articolo  12  della  legge  n.
 153/1969   sono  escluse  le  contribuzioni  e  le  somme  versate  o
 accantonate, anche con il sistema della mancata trattenuta  da  parte
 datore  di  lavoro  nei confronti del lavoratore, al finanziamento di
 casse, fondi, gestioni o forme assicurative  previste  dai  contratti
 collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali al fine di erogare
 prestazioni  integrative  previdenziali a favore del lavoratore o dei
 suoi  familiari  nel  corso  del  rapporto  di  lavoro  o  della  sua
 cessazione.
   La  disposizione  si applica anche ai periodi precedenti la data di
 entrata in vigore della legge di conversione, mentre restano comunque
 salvi  e  conservano  loro  efficacia   i   versamenti   contributivi
 effettuati  anteriormente  alla data di entrata in vigore della legge
 n. 166/1991.
   Il successivo comma (194) dispone poi che, limitatamente il periodo
 contributivo dal primo settembre 1995 al 30 giugno del 1991, i datori
 di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano  versato  contributi
 di  previdenza  assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui
 all'art.9-bis, comma primo, del d.-l. n. 103/1991,  convertito  dalla
 legge  n.  166/1991,  come  sostituito  dal  comma  193  del presente
 articolo, sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella
 misura del 15% sui predetti contributi somme.
   La Corte costituzionale,  come  si  e'  osservato,  e'  gia'  stata
 investita  della  questione  dalle  citate  ordinanze  del pretore di
 Milano e di Torino che gia' hanno sottolineato  numerosi  profili  di
 incostituzionalita'  del  comma  194,  dell'art.  1  della  legge  n.
 662/1996.
   Pur richiamandosi alle argomentazioni gia'  svolte  nelle  suddette
 ordinanze,  questo  pretore  intende  in  particolare sottolineare il
 sospetto  di   incostituzionalita'   della   sopra   indicata   norma
 soprattutto  sotto  due  profili  rispetto  al  comma  194 e sotto un
 profilo rispetto al comma 193.
 Comma 194:
     A) per il periodo che va dal settembre 1985  al  giugno  1991  il
 contributo  di  solidarieta'  imposto  nella  misura  del 15% risulta
 superiore del  50%  rispetto  al  contributo  dovuto  per  i  periodi
 successivi  al  luglio 1991. Pur a prescindere da ogni considerazione
 relativa al fatto che con  tale  disciplina  il  legislatore  non  si
 sarebbe  posto  in  linea  con  la  pronuncia n. 421/1995 della Corte
 costituzionale (con la quale era stata dichiarata  la  illegittimita'
 costituzionale  dell'articolo  9-bis, primo comma, d.-l. n. 103/1991,
 ha aggiunto dalla legge di conversione n. 166/1991,  nella  parte  in
 cui  concede  una sanatoria totale senza alcuna contropartita analoga
 al contributo  di  solidarieta'  imposto  per  il  futuro  dal  comma
 successivo)  in  ogni  caso  si  deve  rilevare  che  la  consistente
 differenza risulta del tutto ingiustificata in quanto anche nell'arco
 di tempo precedente il luglio 1991 si tratta pur sempre del  medesimo
 contributo  di  solidarieta', avente i medesimi presupposti e diretto
 ai medesimi destinatari.
   Ne' risulta in alcun modo che per il periodo  anteriore  al  luglio
 1991  fosse  necessaria  una piu' elevata partecipazione alla finanza
 previdenziale, senza contare che, se fosse cosi', non dovrebbe allora
 trattarsi di un "contributo di solidarieta'" che  prescinde  in  ogni
 caso dalla capacita' contributiva.
   D'altra  parte  il contributo di solidarieta' nella indicata misura
 del 15% non risulta neppure giustificato, rispetto al  10%  stabilito
 per  il  periodo  successivo,  a  causa  di  un  aggravio  dovuto per
 interessi legali per il pagamento "ritardato", riferibile  a  periodi
 risalenti  ad  anni  pecedenti:  in  realta' e' solo con l'entrata in
 vigore dell'art.   9-bis, legge n. 166/1991,  che  il  contributo  di
 solidarieta'  viene  previsto  come  tale  per la prima volta, con la
 conseguente  irragionevolezza  di   una   "sanzione"   di   carattere
 retroattivo  ;  in ogni caso la percentuale del 15% non e' neppure in
 linea con il  tasso  di  interessi  legali  dell'epoca  e  quindi  e'
 evidente che il legislatore non ha tenuto conto di questo parametro.
   E' palese quindi il contrasto della citata norma con gli artt.  3 e
 136 Cost.
     B)  il  citato  comma  n.  194 inoltre, in deroga alla disciplina
 della prescrizione dei crediti contributivi di cui all'art. 3,  comma
 9 e 10 della legge n. 335/1995, attribuisce all'ente previdenziale il
 diritto   di  pretendere  il  contributo  di  solidarieta'  anche  in
 relazione a periodi pregressi rispetto ai quali il diritto si sarebbe
 gia' prescritto.
   Ne deriva quindi ancora una volta  la  violazione  dell'articolo  3
 della  costituzione  sia  perche' la suddetta deroga appare del tutto
 ingiustificata e diretta  a  sanare  la  semplice  inerzia  dell'ente
 previdenziale  (che  ben  avrebbe potuto interrompere la prescrizione
 gia' dopo la sentenza n. 421/1995 della Corte cost.), sia perche'  si
 tratta  di  una disciplina differenziata senza alcuna giustificazione
 anche nell'ambito dello stesso trattamento dei crediti  previdenziali
 diversi di quelli previsti dallo stesso comma n. 194.
   D'altra parte l'art. 1, comma 9, della legge n. 335/1995 gia' aveva
 contemplato  tra  i  casi  di prescrizione decennale il contributo di
 solidarieta' al di cui alla art. 9-bis, comma 2, legge  n.  166/1991:
 non  e'  pertanto giustificato per il periodo anteriore al giugno del
 1991, atteso che si tratta del medesimo contributo  di  solidarieta',
 un  diverso trattamento del regime della prescrizione che in tal modo
 rende esigibile il contributo anche prima del  decennio  dall'entrata
 in vigore della legge.
   Senza  contare  che, non si tratta della previsione di un regime di
 prescrizione particolare per il futuro ma di una deroga  (rispetto  a
 un  regime  prescrizionale  gia'  stabilito  proprio per quel tipo di
 contributo) dotata di retroattivita'.
 Comma 193:
     C)   Va   infine    sottolineato    un    ultimo    profilo    di
 incostituzionalita'  che  investe  il  comma  193  relativamente alla
 soluti retentio di pagamenti gia' effettuati sugli accantonamenti per
 i fondi privati dai datori di lavoro piu' solerti e rispettosi  della
 legge,  ai  sensi  dell'art.    12,  legge n. 153/1969, sulla base di
 percentuali ben  piu'  gravose  anche  rispetto  al  contributo  piu'
 elevato del 15%.
   Non  ignora  il  giudicante che in relazione alla seconda parte del
 comma 1, dell'art.  9-bis,  legge  n.  166/1991  (che  conteneva  una
 disposizione  analoga)  la  Corte  costituzionale non ha ravvisato la
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' sottopostagli:
 tuttavia tale decisione e' derivata dal fatto che con la pronunzia n.
 421/1995 la Corte aveva dichiarato l'incostituzionalita' della  prima
 parte  dell'art.  9-bis, gia' citato, diventando cosi' infondata ogni
 ulteriore questione attinente alla  seconda  parte  che  nella  prima
 trovava logico presupposto.
   Ritiene   quindi  il  giudicante  che  la  questione  possa  essere
 riproposta in questa sede in quanto e' evidente  che  chi  ha  pagato
 sulla   base  della  contribuzione  ordinaria  e'  stato,  in  palese
 contrasto con il principio dell'uguaglianza, grandemente  penalizzato
 proprio nei confronti di chi e' stato a suo tempo inadempiente.
   Nulla  impediva infatti al legislatore di prevedere forme di sgravi
 o di compensazioni per chi aveva gia' pagato per i fondi  privati  in
 discussione  sulla  base  delle  contribuzione  ordinaria ex art. 12,
 eventualmente prevedendo sconti sulla percentuale del 10% da  pagarsi
 con l'ingresso della nuova normativa.
   E'   del   resto   alquanto  singolare  che  un  legislatore  tanto
 disponibile  a  riaprire  i  termini  di  prescrizione  per   esigere
 pagamenti  risalenti  a  periodi  anteriori  al decennio sia poi cosi
 attento, sulla base di un malinteso concetto di certezza del diritto,
 a non riaprire piu' le situazioni  di  pagamenti  gia'  avvenuti  con
 percentuali  ben  superiori  al dovuto secondo la nuova normativa: il
 principio del "chi ha avuto ha avuto, e chi ha dato ha dato" oltre  a
 non  essere  costituzionalmente  garantito  avrebbe nella fattispecie
 un'applicazione assolutamente a senso unico.