IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. n. 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevita' del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato, che e' stato contestato alle imputate Pischiutta Rosella, Jus Barbara e Celeghin Valentina, nel procedimento n. 122/1997 r.g. trib., per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost; Sentiti i difensori delle imputate; O s s e r v a Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato a tutte le imputate, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa e' soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato; Rilevato che l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri il diverso e molto piu' lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3 c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria; considerato ancora che l'art. 479 c.p., che sanziona condotte di falsita' ideologica del tutto analoghe, commesse al di fuori dell'ambito delle elezioni comunali, e' sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.; Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norma posta a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente, del funzionamento delle istituzioni democratiche, cio' che rende tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale; Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonche' con l'art. 112 della Costituzione, perche', per la complessita' e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarita' di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettivita' dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97 Cost., in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita' processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale; Osservato che, allo stato degli atti, la prescrizione dei reati contestati alle odierne imputate maturera' il prossimo 9 maggio per quanto accertato mediante l'acquisizione di copia del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio, che reca la data del 9 maggio 1995, posto che l'art. 100, secondo comma, del d.P.R. n. 570/1960 prevede la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del verbale ultimo delle elezioni; che e' quindi fondatamente prevedibile che l'estinzione dei reati si verifichera' ben prima della conclusione del presente grado di giudizio, nel quale non e' ancora intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ed in cui e' stata autorizzata la citazione di 44 testi da parte della sola pubblica accusa; che, nella fattispecie, la questione appare di rilevanza concreta ed immediata, e non meramente astratta ed ipotetica, tenuto anche conto dei processi indifferibili iscritti a ruolo, anche a carico di detenuti e per fatti piu' gravi e risalenti nel tempo, per le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicche' e' fin d'ora certo che la sentenza conclusiva del presente grado non potra' intervenire prima del compimento del termine prescrizionale; che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;