IL TRIBUNALE
   Ha   pronunziato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100, secondo comma,  d.P.R.  n.
 570/1960  sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema
 brevita' del termine di prescrizione previsto per  il  reato  di  cui
 all'art.  90,  d.P.R.   citato, che e' stato contestato alle imputate
 Pischiutta  Rosella,  Jus   Barbara   e   Celeghin   Valentina,   nel
 procedimento  n. 122/1997 r.g.  trib., per violazione dei principi di
 ragionevolezza, di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione  penale
 di  cui  all'art.  112  Cost.,  e  di  buon  andamento della pubblica
 amministrazione di cui all'art. 97 Cost;
   Sentiti i difensori delle imputate;
                             O s s e r v a
   Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R.  16
 maggio 1960, n. 570, contestato a  tutte  le  imputate,  pur  essendo
 punito  con  la  reclusione  da  due  a cinque anni e con la multa e'
 soggetto ad un termine prescrizionale di soli due  anni,  secondo  il
 disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato;
   Rilevato  che  l'estrema brevita' di tale termine, ove si consideri
 il diverso e molto piu' lungo termine  ordinario  decennale  previsto
 dall'art.  157,  n.  3  c.p.,  con  riferimento  a delitti puniti con
 identica  pena  edittale  massima  appare  del  tutto  irragionevole,
 vieppiu' osservando come identico termine prescrizionale sia previsto
 dall'art.  157,  n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravita', quali le
 contravvenzioni punite  con  la  sola  pena  pecuniaria;  considerato
 ancora  che  l'art.    479  c.p.,  che  sanziona condotte di falsita'
 ideologica del tutto analoghe, commesse al di fuori dell'ambito delle
 elezioni comunali, e' sottoposto al termine prescrizionale  decennale
 di cui all'art.  157, n. 3 c.p.;
   Atteso  che  la  pena  edittale minima prevista per il reato di cui
 all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista
 per il reato di falsita' ideologica in atti pubblici - e' indice  del
 marcato  disvalore  sociale che il legislatore ha voluto attribuire a
 tale condotta, trattandosi di norma posta a  tutela  del  corretto  e
 regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente,
 del  funzionamento  delle  istituzioni  democratiche,  cio' che rende
 tanto piu' incomprensibile che per siffatte violazioni  sia  previsto
 lo  stesso  termine  prescrizionale  stabilito per le contravvenzioni
 punite con la sola pena dell'ammenda e dunque  per  fatti  di  minima
 rilevanza sociale;
   Ritenuto  che  tale  previsione  si  palesi dunque in contrasto con
 l'art. 3 Cost., in quanto situazioni analoghe sono  irragionevolmente
 sottoposte  ad  un  diverso trattamento normativo, nonche' con l'art.
 112 della Costituzione, perche', per la complessita' e  durata  degli
 accertamenti  da  svolgersi  sulla regolarita' di rilevante numero di
 sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguita' del termine
 prescrizionale    vanificherebbe    in    concreto     l'effettivita'
 dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonche' con l'art. 97
 Cost.,  in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attivita'
 processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del
 termine prescrizionale;
   Osservato che, allo stato degli atti,  la  prescrizione  dei  reati
 contestati  alle  odierne imputate maturera' il prossimo 9 maggio per
 quanto  accertato  mediante  l'acquisizione  di  copia  del   verbale
 dell'ufficio  centrale per il turno di ballottaggio, che reca la data
 del 9 maggio 1995, posto che l'art. 100, secondo comma, del d.P.R. n.
 570/1960  prevede la decorrenza del termine prescrizionale dalla data
 del  verbale  ultimo  delle  elezioni;  che  e'  quindi  fondatamente
 prevedibile  che  l'estinzione  dei  reati  si verifichera' ben prima
 della conclusione del presente grado di giudizio, nel  quale  non  e'
 ancora  intervenuta  dichiarazione di apertura del dibattimento ed in
 cui e' stata autorizzata la citazione di 44 testi da parte della sola
 pubblica accusa; che,  nella  fattispecie,  la  questione  appare  di
 rilevanza   concreta  ed  immediata,  e  non  meramente  astratta  ed
 ipotetica, tenuto anche conto dei processi indifferibili  iscritti  a
 ruolo,  anche a carico di detenuti e per fatti piu' gravi e risalenti
 nel tempo, per le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicche'  e'
 fin  d'ora  certo  che  la sentenza conclusiva del presente grado non
 potra' intervenire prima del compimento del termine prescrizionale;
     che il giudizio non puo' quindi essere definito indipendentemente
 dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale;