IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 21 gennaio 1998.
   Visti i ricorsi n. 16878/97, reg. gen. proposto da Tambasco Rosy  e
 Sideris  Pavlos,  n. 17318/97, reg. gen. proposto da Macri' Valeria e
 Quinzi  Matteo,  n.  17320/97,  reg.  gen.   proposto   da   Guerrini
 Alessandro,  Cattani  Luigi  e Barigazzi Lisa, n. 17323/97, reg. gen.
 proposto  da   Stefanelli   Oronzo   e   Stefanelli   Angelo,   tutti
 rappresentati  e  difesi  dagli  avvocati  Corrado  Mauceri  e Fausto
 Buccellato, elettivamente domiciliati  presso  il  secondo  in  Roma,
 viale Angelico n. 45;
   Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore,  e  le  Universita'
 degli  studi di Bologna (nn. 16878 e 17320/97), "La Sapienza" di Roma
 (n. 17318/97) e di Bari (n.  17323/97),  in  persona  del  rispettivo
 rettore  in  carica,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
 dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in  Roma,  via
 dei Portoghesi n. 12;
   Per  la  declaratoria  del  diritto dei ricorrenti ad iscriversi al
 primo anno  del  corso  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  o  in
 odontoiatria  e  protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98 delle
 facolta' di medicina e chirurgia delle  Universita'  intimate  e  per
 l'annullamento in parte qua dei decreti M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n.
 245  e 31 luglio 1997, delle deliberazioni degli organi universitari,
 degli  statuti  e  regolamenti  didattici  di  Ateneo,  dei  relativi
 provvedimenti  rettorali,  nonche'  ric. n. 16878/97: del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 95 del 1986, del bando di selezione  e
 di  ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi
 i provvedimenti universitari  limitativi  delle  immatricolazioni  in
 base  al  contingente  stabilito  dal Ministro; ric. n. 17318/97: dei
 provvedimenti  con  cui  l'Universita'  "La  Sapienza"  di  Roma   ha
 stabilito  l'attivazione  per l'a.a. 1997-98 del primo anno del corso
 di laurea in  odontoiatria  e  protesi  dentaria  limitatamente  agli
 studenti  gia'  immatricolati  nell'a.a.  precedente, del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n.    135  ed  allegata
 tabella  XVIII,  delle  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche,
 deteininazioni rettorali ed ogni altro atto presupposto,  connesso  o
 conseguente;   ricc. nn. 17320 e 17323/97: del decreto del Presidente
 della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 ed allegata tabella  XVIII,
 del  bando  di selezione e di ogni altro atto presupposto, connesso o
 conseguente, ivi compresi  i  provvedimenti  universitari  limitativi
 delle immatricolazioni in base al contingente stabilito dal Ministro.
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti   i   rispettivi  atti  di  costituzione  in  giudizio  delle
 Amministrazioni intimate;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Alla  camera  di  consiglio  del  21  gennaio  1998,  relatore   il
 magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati
 nel relativo verbale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I.  - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la
 riunione ai soli fini'  della  trattazione  della  presente  fase  di
 giudizio  -  i  ricorrenti  investono  i provvedimenti specificati in
 epigrafe nella parte in cui determinano la  preclusione  dell'accesso
 ai  corsi  di  laurea  a cui i medesi aspirano ad essere iscritti per
 l'anno accademico 1997-98, e ne  chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione  dell'esecuzione:  su tale richiesta cautelare la sezione
 e' chiamata a decidere.
   Trattasi di corsi per i quali  l'Amministrazione,  attraverso  atti
 regolamentari  e  di  attuazione,  ha imposto consistenti limitazioni
 nelle iscrizioni (nn. 270 e  30  posti  per  i  corsi  di  laurea  in
 medicina   e,   rispettivamente,   odontoiatria  dell'Universita'  di
 Bologua; n.   15  posti  per  il  corso  di  laurea  in  odontoiatria
 dell'Universita'   di  Bari);  limitazioni  che,  talora,  consistono
 nell'assoluta  indisponibilita'  di  posti  (corso   di   laurea   in
 odontoiatria dell'Universita' "La Sapienza" di Roma).
   L'agire   dell'Amministrazione   -   in   particolare   il  decreto
 ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento  recante  norme  in
 materia  di  accessi  alla  istruzione  universitaria  e  di connesse
 attivita'  di  orientamento")  -   trova   dichiaratamente   supporto
 normativo  nell'art.    9;  comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge  15  maggio
 1997  n.  127,  che  ha  attribuito  ad  un atto emanato dal Ministro
 dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il  potere
 di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.
   Ed   invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta  modifica,
 stabilisce che  il  Ministero  "definisce,  su  conforme  parere  del
 C.U.N.,  i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle
 scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche  a  quelli
 per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle
 iscrizioni".
   La  sezione  dubita  della legittimita' costituzionale della norma;
 pertanto, ritiene di dover sollevare, anche  d'ufficio,  la  relativa
 questione  di  costituzionalita'  per  contrasto  col principio della
 riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela  prevalente  cui
 mirano  le  azioni  intraprese  discende,  nella  specie,  solo dalla
 eventuale eliminazione dalla  realta'  giuridica  della  disposizione
 che,  conferendo  il  detto potere all'Amministrazione, consente alla
 stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari:  si'
 che  viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di
 principi attinenti all'economia di giudizio -  di  trattazione  della
 detta  questione.  E' infatti evidente che la caducazione delle norme
 che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni
 consentirebbe  la  soddisfazione  piena  dell'interesse  dedotto   in
 giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza
 sottomettersi   a   procedure  selettive,  mentre  le  altre  censure
 sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore
 di soddisfazione al predetto interesse e  si  presentano  subordinate
 all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in  ordine  alla norma precitata, che costituisce,
 allo stato, la  fonte  del  potere  esercitato  dall'Amministrazione,
 preclude  al  collegio  una pronuncia definitiva, sia pure in sede di
 sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus  della  pretesa
 azionata,  non  potendo  tale  valutazione  essere  svincolata  dalla
 decisione della Corte sulla portata della  norma  sottoposta  al  suo
 esume.
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene  la  sezione  che,  in materia di accesso agli studi, anche
 universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva
 relafiva di legge, con la  conseguenza  che,  in  mancanza  di  norme
 legislative  che attribuiscano all'Amministrazione - nel rispetto dei
 caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere  di  stabilire
 limitazioni  alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i
 provvedimenti regolamentari o  di  attuazione  che  tali  limitazioni
 prevedano.
   La  configurabilita',  nella  materia,  di  una riserva relativa di
 legge costituisce  ius  receptum  nella  giurisprudenza  del  giudice
 amministrativo  (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996,
 n. 763 e 14 settembre 1994, n.  1632;  t.a.r.  Toscana,  sez.  I,  24
 aprile  1997,  n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e
 sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II,  21  marzo
 1995, n.  197).
   Ed   invero,  e'  l'art.  33,  secondo  comma,  Cost.  a  stabilire
 espressamente che "la Repubblica detta norme generali sull'istruzione
 e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado",  nel  quadro  di
 quella  previsione  del successivo art. 34, primo comma, che sancisce
 che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato  attuazione,  per
 le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).
   E  laddove  il  legislatore  ha  ritenuto di introdurre limitazioni
 all'accesso, vi ha provveduto di norma direttamente (basti  ricordare
 l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine
 all'iscrizione  al  primo anno degli Istituti superiori di educazione
 fisica, prevede un numero di posti determima  da  assegnare  mediante
 concorso  per  esami;  l'art.  3  legge  21  luglio 1961, n. 685, che
 limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate
 facolta' per gli anni accademici  dal  1961/62  al  1964/65,  per  un
 numero  predeterminato  di  posti  da assegnare mediante concorso per
 titoli ed esami) ovvero mediante  attribuzione  del  relativo  potere
 alla  p.a.  nell'ambito,  peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si
 riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto  1982,  n.  590  con
 cui,  al  fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea,
 si e'  attribuito  all'Amministrazione  universitaria  il  potere  di
 determinare,  peraltro  con espressa limitazione temporale - ai primi
 sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea  -  il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per la determinata materia non preclude al legislatore  ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti sottoordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alla multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  deternazione  di  una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati   criteri"   (Corte   cost.   5   febbraio  1986,  n.  34  e
 giurisprudenza ivi richiamata: sentt.  nn. 4, 30 e 122 del  1957;  70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordd. nn. 31 e 139 del 1985).
   Se  cio'  e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge
 n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma  116,  legge  n.
 127   del   1997,   non   sembra  esente  dai  precitati  profili  di
 incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al ministro
 stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione  (C.U.N.),
 la  stessa  definizione dei "criteri generali per la regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra  pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del   principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di  meccanismi
 di  produzione  giuridica non conformi al dettato costituzionale, del
 principio della tutela del diritto studio, postulato dagli artt. 33 e
 34 Cost.
   IV. - Per le  considerazioni  che  precedono,  va  conseguentemente
 sollevata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 quarto comma cit., per contrasto col principio  costituzionale  della
 riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost.
   Va  disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte
 costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio  ai
 sensi  dell'art.    23,  legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.