IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 21 gennaio 1998. Visti i ricorsi n. 16878/97, reg. gen. proposto da Tambasco Rosy e Sideris Pavlos, n. 17318/97, reg. gen. proposto da Macri' Valeria e Quinzi Matteo, n. 17320/97, reg. gen. proposto da Guerrini Alessandro, Cattani Luigi e Barigazzi Lisa, n. 17323/97, reg. gen. proposto da Stefanelli Oronzo e Stefanelli Angelo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Corrado Mauceri e Fausto Buccellato, elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, viale Angelico n. 45; Contro il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, e le Universita' degli studi di Bologna (nn. 16878 e 17320/97), "La Sapienza" di Roma (n. 17318/97) e di Bari (n. 17323/97), in persona del rispettivo rettore in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/98 delle facolta' di medicina e chirurgia delle Universita' intimate e per l'annullamento in parte qua dei decreti M.U.R.S.T. 21 luglio 1997, n. 245 e 31 luglio 1997, delle deliberazioni degli organi universitari, degli statuti e regolamenti didattici di Ateneo, dei relativi provvedimenti rettorali, nonche' ric. n. 16878/97: del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 1986, del bando di selezione e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi i provvedimenti universitari limitativi delle immatricolazioni in base al contingente stabilito dal Ministro; ric. n. 17318/97: dei provvedimenti con cui l'Universita' "La Sapienza" di Roma ha stabilito l'attivazione per l'a.a. 1997-98 del primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria limitatamente agli studenti gia' immatricolati nell'a.a. precedente, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 ed allegata tabella XVIII, delle deliberazioni delle autorita' accademiche, deteininazioni rettorali ed ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente; ricc. nn. 17320 e 17323/97: del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135 ed allegata tabella XVIII, del bando di selezione e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi i provvedimenti universitari limitativi delle immatricolazioni in base al contingente stabilito dal Ministro. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Alla camera di consiglio del 21 gennaio 1998, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: Fatto e diritto I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta la riunione ai soli fini' della trattazione della presente fase di giudizio - i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata a decidere. Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (nn. 270 e 30 posti per i corsi di laurea in medicina e, rispettivamente, odontoiatria dell'Universita' di Bologua; n. 15 posti per il corso di laurea in odontoiatria dell'Universita' di Bari); limitazioni che, talora, consistono nell'assoluta indisponibilita' di posti (corso di laurea in odontoiatria dell'Universita' "La Sapienza" di Roma). L'agire dell'Amministrazione - in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento") - trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9; comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi. Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero "definisce, su conforme parere del C.U.N., i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni". La sezione dubita della legittimita' costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalita' per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 Cost. II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realta' giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si' che viene a configurarsi un'assoluta priorita' - anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio - di trattazione della detta questione. E' infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalita'. Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalita' in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato dall'Amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esume. III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata. Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relafiva di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Amministrazione - nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano. La configurabilita', nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce ius receptum nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e sez. II, 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21 marzo 1995, n. 197). Ed invero, e' l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che "la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado", nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che "la scuola e' aperta a tutti" (e che ha trovato attuazione, per le Universita', con la legge 11 dicembre 1969, n. 910). E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto di norma direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determima da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38, legge 14 agosto 1982, n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si e' attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale - ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea - il numero massimo delle iscrizioni). Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realta' socio-economica, ma cio' e' possibile solo previa deternazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa. In proposito, e' costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto libere e percio' eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed adeguati criteri" (Corte cost. 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985). Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto comma, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalita'. La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia' ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina - pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge - ma addirittura attribuendo al ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.), la stessa definizione dei "criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari". Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto studio, postulato dagli artt. 33 e 34 Cost. IV. - Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 Cost. Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.