IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti  n.  12063
 del  1997,  proposto  dal  sig.  Romano  Mei Caldora, rappresentato e
 difeso dall'avv. Orazio Castellana elettivamente  domiciliato  presso
 il  suo  studio  in  Roma,  via  G.B.  Gaudini, 8; n. 12077 del 1997,
 proposto dalla sig.ra Erika Iovino, rappresentata e difesa  dall'avv.
 Orazio  Castellana  elettivamente domiciliato presso il suo studio in
 Roma, via G.B. Gaudini, 8; n.  12162  del  1997,  proposto  dal  sig.
 Simone  Bruni,  rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Buccellato e
 Corrado Mauceri, elettivamente domiciliato presso il loro  studio  in
 Roma, viale Angelico, 45;
   Contro  il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
 tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, l'Universita' degli
 studi di Modena, in persona del rettore pro-tempore,  ed  il  C.U.N.,
 rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato per
 l'annullamento del decreto 31 luglio  1997,  col  quale  il  Ministro
 dell'universita'  ha  introdotto limitazioni all'accesso dei corsi di
 laurea in odontoiatria  e  protesi  dentaria  per  l'anno  accademico
 1997-1998,   nonche'  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi  e
 conseguenti, ivi compreso il d.m. 21 luglio 1997,  n.  275;  nonche',
 per  quel che concerne il ricorso n. 12162, degli atti dei competenti
 organi dell'Universita' degli studi di Modena che  hanno  attuato  la
 disciplina de qua;
   Visti i ricorsi con i relativi allegati;
   Visti  gli  atti  di costituzione in giudizio delle amministrazioni
 intimate;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Nominato  relatore,  per la camera di consiglio del 22 ottobre 1997
 il consigliere Aldo Fera;
   Uditi, altresi', i difensori delle parti come da verbale;
   Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                            Fatto e diritto
   I. - Con i ricorsi all'esame della sezione - di cui va disposta  la
 riunione  ai fini della trattazione della presente fase di giudizio -
 i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe  nella
 parte  in  cui  determinano  la  preclusione  dell'accesso  ai  corsi
 universitari cui i medesimi aspirano ad essere  iscritti  per  l'anno
 accademico   1997-98,   e   ne   chiedono,  in  via  incidentale,  la
 sospensione:  e su tale richiesta cautelare la sezione e' chiamata  a
 decidere.
   Trattasi  di  corsi  per i quali l'Amministrazione, attraverso atto
 regolamentari e di attuazione,  ha  imposto  consistenti  limitazioni
 nelle  iscrizioni  (che talora hanno comportato, per alcune facolta',
 anche l'assoluta indisponibilita' di posti).
   L'agire dell'Amministrazione, - in particolare il  d.m.  21  luglio
 1997,  n.  245 ("Regolamento recante norme in materia di accessi alla
 istruzione universitaria e di connesse attivita' di orientamento")  -
 trova  dichiaratamente  supporto normativo nell'art. 9, quarto comma,
 legge 19 novembre 1990, n. 341 come modificato  dall'art.  17,  comma
 116,  legge  15  maggio  1997,  n.  127, che ha attribuito ad un atto
 emanato dal Ministro dell'industria e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica  il potere di determinare la limitazione degli accessi di
 cui trattasi.
   Ed  invero,  l'art.  9  cit.,  a  seguito  della  detta   modifica,
 stabilisce che il Ministro "definisce, su conforme parere del C.U.N.,
 i  criteri  generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole
 di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a  quelli  per  i
 quali  l'atto  emanato  dal  Ministro  preveda  una limitazione nelle
 iscrizioni".
   La sezione dubita della legittimita'  costituzionale  della  norma;
 pertanto,  ritiene  di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili
 non   trattati   dai   ricorrenti,   la   relativa    questione    di
 costituzionalita', per contrasto col principio della riserva di legge
 e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   II. - La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.
   Da  un  lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui
 mira l'azione intrapresa  discende,  nella  specie,  dalla  eventuale
 eliminazione   dalla   realta'   giuridica  della  disposizione  che,
 conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla  stessa
 di  precludere  o  limitare  l'accesso  ai corsi universitari: si che
 viene a configurarsi un'assoluta priorita'  -  anche  in  ragione  di
 principi  attinenti  all'economia  di giudizio - di trattazione della
 detta questione. E' infatti evidente che la caducazione  delle  norme
 che consentono al Ministro dell'universita' di porre limitazioni alle
 iscrizioni   consentirebbe   la  soddisfazione  piena  dell'interesse
 dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione  ai
 corsi  senza  sottomettersi  a  procedure  selettive, mentre le altre
 censure sollevano questioni  che,  ove  fondate,  assicurerebbero  un
 grado  minore  di  soddisfazione  all'interesse  dei  ricorrenti e si
 presentano    subordinate    all'esito     eventualmente     negativo
 dell'incidente di costituzionalita'.
   Dall'altro,  la  indicata  rilevanza  deve  ritenersi configurabile
 anche  nella  presente  fase  cautelare,  atteso  che  il  dubbio  di
 costituzionalita'  in  ordine  alla norma precitata, che costituisce,
 allo stato, la  fonte  del  potere  esercitato  dall'Amministrazione,
 preclude  al  collegio  una  pronuncia,  sia pure in sede di sommaria
 delibazione, sull'esistenza o meno del fumus della pretesa  azionata,
 non  potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della
 Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame
   III. - La questione appare altresi' non manifestamente infondata.
   Ritiene la sezione che, in materia di  accesso  agli  studi,  anche
 universitari,   sussista,   in   base   agli  artt.  33  e  34  della
 Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza  che,
 in     mancanza    di    norme    legislative    che    attribuiscano
 all'Amministrazione - nel rispetto dei  caratteri  costitutivi  della
 riserva  stessa  - il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni
 ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti  regolamentari
 o di attuazione che tali limitazioni prevedano.
   La configurabilita', nella materia di una riserva relativa di legge
 costituisce   ius   receptum   nella   giurisprudenza   del   giudice
 amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile  1996,
 n.  763  e  14  settembre  1994,  n. 1632; t.a.r. Toscana, I sez., 24
 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n.  222  e
 II  sez.,  13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo
 1995, n.  197).
   Ed invero, e'  l'art.  33,  secondo  comma,  della  Costituzione  a
 stabilire  espressamente  che  "la Repubblica detta le norme generali
 sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e  grado",
 nel  quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma,
 che sancisce che "la scuola e' aperta a  tutti"  (e  che  ha  trovato
 attuazione,  per  le  Universita',  con la legge 11 dicembre 1969, n.
 910).
   E laddove il legislatore  ha  ritenuto  di  introdurre  limitazioni
 all'accesso,   vi   ha  provveduto,  di  norma,  direttamente  (basti
 ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88 che,
 in ordine all'iscrizione al primo anno degli  Istituti  superiori  di
 educazione   fisica,  prevede  un  numero  di  posti  determinati  da
 assegnare mediante concorso per esami: l'art. 3 legge 21 luglio 1961,
 n. 685 che limitava l'accesso dei diplomati degli istituti tecnici  a
 determinate  facolta' per gli anni accademici dal 1961/62 al 1964/65,
 per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante  concorso
 per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere
 alla  p.a.  nell'ambito,  peraltro, fissato dalla legge stessa (Ci si
 riferisce, ad es., all'art.  38, legge 14 agosto 1982,  n.  590,  con
 cui,  al  fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea,
 si e'  attribuito  all'Amministrazione  universitaria  il  potere  di
 determinare,  peraltro  con espressa limitazione temporale - ai primi
 sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea  -  il
 numero massimo delle iscrizioni).
   Orbene,  la  previsione costituzionale di riserva relativa di legge
 per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario  di
 demandare  ad  altre  fonti  sottordinate la disciplina della materia
 stessa,  consentendo  anzi  che  il  precetto  espresso  dalla  norma
 primaria  possa essere integrato da atti di normazione secondaria che
 lo rendano meglio aderente alal multiforme  realta'  socio-economica,
 ma  cio'  e'  possibile  solo  previa  determinazione di una serie di
 precetti idonei ad indirizzare e vincolare la  normazione  secondaria
 entro  confini  ben  delineati  o,  quantomeno, previa determinazione
 delle linee essenziali della disciplina stessa.
   In proposito, e' costante l'insegnamento del  giudice  delle  leggi
 sulla necessita' che non "residui la possibilita' di scelte del tutto
 libere  e  percio'  eventualmente  arbitrarie  della  stessa pubblica
 amministrazione,  ma  sussistano  nella  previsione   legislativa   -
 considerata nella complessiva disciplina della materia - razionali ed
 adeguati  criteri"  (Corte  costituzionale  5  febbraio 1986, n. 34 e
 giurisprudenza ivi richiamata:  sentenze nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70
 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982;
 ordinanze nn. 31 e 139 del 1985).
   Se cio' e' vero, la disposizione dell'art. 9, quarto  comma,  legge
 n.  341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra
 esente da precitati profili di incostituzionalita'.
   La norma, invero, conferisce al Ministro, come gia'  ricordato,  il
 potere  di  determinare  la  limitazione degli accessi all'istruzione
 universitaria, e cio' fa non solo senza alcuna  individuazione  delle
 linee  essenziali  della disciplina - pur vertendo in materia coperta
 da riserva di legge - ma addirittura attribuendo al Ministro  stesso,
 con  l'ausilio  di  altro  organo  dell'Amministrazione  (C.U.N.), la
 stessa definizione dei  "criteri  generali  per  la  regolamentazione
 dell'accesso ... ai corsi universitari".
   Sembra   pertanto   ipotizzabile   la   violazione   del  principio
 costituzionale  della  riserva  relativa  di  legge;  il  che  sembra
 comportare  altresi' la violazione, mediante l'adozione di meccanismi
 di produzione giuridica non conformi al dettato  costituzionale,  del
 principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt.
 33 e 34 della Costituzione.
   IV.  -  Per  le  considerazioni  che precedono, va conseguentemente
 sollevata la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
 quarto  comma  cit., per contrasto col principio costituzionale della
 riserva di legge nonche' con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.
   Va disposta,  pertanto,  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  con conseguente sospensione del presente giudizio ai
 sensi dell'art.  23, legge 11 marzo 1953, n.  87,  per  la  pronuncia
 sulla legittimita' costituzionale della suindicata norma.