LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione relativa al ricorso n. 910/1997 depositato l'8 luglio 1997, avverso avviso di accertamento n. 9/1997 - Irpeg piu' Ilor 1992 contro Imposte dirette di Trieste dalla Banca di credito cooperativo del Carso, societa' cooperativa per azioni a r.l., residente a Trieste in via del Ricreatorio, 2 - Opicina, difeso da Tieghi avv. Roberto, Orazi avv. Fabrizio, Di Prospero D., Bean dott. Marco residente a Roma, in via Po, 8, ric./r.g.r. n. 910/1997; Visto l'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; Visto il ricorso proposto e quivi depositato in data 8 luglio 1997 dalla Banca di Credito cooperativo del Carso societa' a r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tieghi, Fabrizio Orazi, dott. Daniele Di Prospero, dott. Marco Bean ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 8; Contro l'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Trieste per l'annullamento - previa sospensione dell'atto dell'avviso di accertamento n. 9/1997 relativo ad IRPEF e ILOR 1992; Visti gli atti di causa; Vista la domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, presentata dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio del 22 luglio 1997; Udito il relatore giudice dott. Paolo Di Paoli; Presenti le parti, per il ricorrente il difensore dott. Marco Bean, per l'amministrazione finanziaria il dott. Giuseppe Di Grazia; Visto il verbale d'udienza, da cui risulta che il presidente della commissione ha informato le parti di sollevare in via pregiudiziale e d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale in ordine ai limiti della rappresentanza processuale per gli avvocati quale emergente dalla legge forense, per cui, senza ulteriormente trattare controversia, viene riservata la decisione sull'istanza; Considerato che questo collegio ravvisa non essere manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme della legge forense, e segnatamente art. 7, primo comma, del r.d.-l. 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 1578, in riferimento all'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul nuovo processo tributario; E' noto che prima della sospensione dell'albo dei procuratori legali con legge 24 febbraio 1997, n. 27, l'art. 5 dell'ordinamento prevedeva che "i procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti ..."; considerato che tale norma era stata ravvisata legittima dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 25 novembre 1993, n. 11657) e che tale regola andava applicata anche nel caso in cui si cumulassero le qualita' di avvocato e procuratore (comm. trib. Milano Sez. XXII, 16 dicembre 1996, n. 769 - conforme sez. I, 23 marzo 1996, n. 935; che tale trattamento giurisprudenziale era consolidato e conforme sia presso la Corte di cassazione che presso gli organi della giustizia tributaria (da ultimo comm. trib. prov. di Trieste, sez. IV, 21 gennaio 1997, sent. n. 42/4/97 e 3 dicembre 1996, n. 744/96 e 745/96; Osservato che il principio era stato esteso al processo tributario, essendo le commissioni assimilate agli uffici giudiziari nell'ambito delle loro attribuzioni; Ritenuto che anche dopo la soppressione dell'albo dei procuratori legali, la materia appare essere di piena attualita', a cagione della considerazione che gli organi della giustizia tributaria costituiscono senz'ombra di dubbio una giurisdizione speciale, e che pertanto debbasi applicare agli avvocati difensori l'art. 7, primo comma della legge forense in combinato disposto con l'art. 82, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37; di nessun ausilio essendo la previsione del secondo comma del citato art. 7 dell'o.p.; Rilevato, peraltro, che nell'esercizio della difesa da parte del contribuente ricorrente innanzi alle commissioni tributarie si constata disparita' di trattamento fra i difensori tecnici, di cui all'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove si noti che per gli avvocati esercenti fuori distretto di Corte d'appello, ove e' incardinata la causa, devono munirsi di procuratore domiciliatario, mentre agli altri difensori tecnici tale adempimento non e' richiesto; rilevato altresi' che tale obbligo comporta aggravi ed oneri sia per il difensore legale che per il contribuente, oneri non previsti nelle altre ipotesi di difesa; Ravvisandosi con cio' una disuguaglianza di fronte alla legge fondamentale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; Constatato che nel ricorso introduttivo, di cui all'istanza di sospensiva oggi in discussione, figura la sottoscrizione di un legale domiciliato in Roma, e quindi fuori del distretto di questa Corte d'appello di Trieste, ed ancorche' la delega sia stata conferita oltre che ad avvocati fuori distretto anche a due dottori commercialisti, al dott. Marco Bean dell'Ordine di Gorizia, e al dott. Daniele Di Prospero dell'Ordine di Latina, ma anch'essi domiciliati in Roma, via Po, n. 8 presso il medesimo studio dei citati avvocati, con cio' realizzandosi una non corretta domiciliazione del ricorrente, anche agli effetti del procedimento odierno; Ritenuto, che debba essere assicurata la pari dignita' di accesso alla difesa, in termini inequivocabili e non conflittuali, anche innanzi agli organi della giustizia tributaria, che l'attuale normativa non realizza quanto meno sotto il profilo dell'art. 7 della legge forense in relazione all'art. 12 del processo tributario, avuti presenti gli articoli 3 e 24 della Costituzione; Che debbasi, pertanto, dichiarare, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge forense in riferimento all'art. 12 del processo tributario, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;