LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  di  sospensione
 relativa al ricorso n. 910/1997 depositato l'8 luglio  1997,  avverso
 avviso  di  accertamento  n.  9/1997  -  Irpeg  piu' Ilor 1992 contro
 Imposte dirette di Trieste dalla Banca  di  credito  cooperativo  del
 Carso, societa' cooperativa per azioni a r.l., residente a Trieste in
 via  del  Ricreatorio,  2  -  Opicina, difeso da Tieghi avv. Roberto,
 Orazi avv. Fabrizio, Di Prospero D., Bean  dott.  Marco  residente  a
 Roma, in via Po, 8, ric./r.g.r. n. 910/1997;
   Visto l'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   Visto  il ricorso proposto e quivi depositato in data 8 luglio 1997
 dalla  Banca  di  Credito  cooperativo  del  Carso  societa'  a  r.l.
 rappresentata  e  difesa dagli avv.ti Roberto Tieghi, Fabrizio Orazi,
 dott.  Daniele  Di  Prospero,  dott.  Marco  Bean  ed   elettivamente
 domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 8;
   Contro   l'Ufficio   distrettuale   delle  II.DD.  di  Trieste  per
 l'annullamento  -  previa  sospensione   dell'atto   dell'avviso   di
 accertamento n. 9/1997 relativo ad IRPEF e ILOR 1992;
   Visti gli atti di causa;
   Vista  la domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione
 dell'atto impugnato, presentata dal  ricorrente;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio del 22 luglio
 1997;
   Udito il relatore giudice dott. Paolo Di Paoli;
   Presenti le parti, per il ricorrente il difensore dott. Marco Bean,
 per l'amministrazione finanziaria il  dott. Giuseppe Di Grazia;
   Visto il verbale d'udienza, da cui risulta che il presidente  della
 commissione ha informato le parti di sollevare in via pregiudiziale e
 d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale in ordine ai
 limiti  della  rappresentanza  processuale  per  gli  avvocati  quale
 emergente  dalla legge forense, per cui, senza ulteriormente trattare
 controversia, viene riservata la decisione sull'istanza;
   Considerato  che questo collegio ravvisa non essere  manifestamente
 infondata la questione di  legittimita'  costituzionale  delle  norme
 della  legge forense, e segnatamente art. 7, primo comma, del r.d.-l.
 27 novembre 1933 n. 1578 convertito in  legge  22  gennaio  1934,  n.
 1578, in riferimento all'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.  546
 sul nuovo processo tributario;
   E'  noto  che  prima  della  sospensione  dell'albo dei procuratori
 legali con legge 24 febbraio 1997, n. 27, l'art.  5  dell'ordinamento
 prevedeva che "i procuratori legali possono esercitare la professione
 davanti  a  tutti  gli  uffici  giudiziari  del  distretto  in cui e'
 compreso l'ordine circondariale presso il quale sono  iscritti  ...";
 considerato  che tale norma era stata ravvisata legittima dalla Corte
 di cassazione (Cass. civ. 25 novembre 1993,  n.  11657)  e  che  tale
 regola  andava  applicata  anche  nel  caso  in cui si cumulassero le
 qualita' di avvocato e procuratore  (comm. trib. Milano Sez. XXII, 16
 dicembre 1996, n.  769 - conforme sez. I, 23 marzo 1996, n. 935;  che
 tale  trattamento  giurisprudenziale  era  consolidato e conforme sia
 presso la Corte di cassazione che presso gli organi  della  giustizia
 tributaria  (da  ultimo  comm.  trib.  prov.  di Trieste, sez. IV, 21
 gennaio 1997, sent.   n. 42/4/97 e  3  dicembre  1996,  n.  744/96  e
 745/96;
   Osservato che il principio era stato esteso al processo tributario,
 essendo  le commissioni assimilate agli uffici giudiziari nell'ambito
 delle loro attribuzioni;
   Ritenuto che anche dopo la soppressione dell'albo  dei  procuratori
 legali, la materia appare essere di piena attualita', a cagione della
 considerazione    che   gli   organi   della   giustizia   tributaria
 costituiscono senz'ombra di dubbio una giurisdizione speciale, e  che
 pertanto  debbasi  applicare  agli avvocati difensori l'art. 7, primo
 comma della legge forense in combinato disposto con  l'art.  82,  del
 r.d.  22 gennaio 1934, n. 37; di nessun ausilio essendo la previsione
 del secondo comma del citato art. 7 dell'o.p.;
   Rilevato, peraltro, che nell'esercizio della difesa  da  parte  del
 contribuente   ricorrente  innanzi  alle  commissioni  tributarie  si
 constata disparita' di trattamento fra i difensori  tecnici,  di  cui
 all'art.  12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ove si noti che per
 gli  avvocati  esercenti  fuori  distretto di Corte d'appello, ove e'
 incardinata la causa, devono munirsi di  procuratore  domiciliatario,
 mentre   agli   altri  difensori  tecnici  tale  adempimento  non  e'
 richiesto; rilevato altresi' che tale  obbligo  comporta  aggravi  ed
 oneri  sia per il difensore legale che per il contribuente, oneri non
 previsti nelle altre ipotesi di difesa;
   Ravvisandosi con cio'  una  disuguaglianza  di  fronte  alla  legge
 fondamentale in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
   Constatato  che  nel  ricorso  introduttivo,  di cui all'istanza di
 sospensiva oggi in discussione, figura la sottoscrizione di un legale
 domiciliato in Roma, e quindi fuori del  distretto  di  questa  Corte
 d'appello  di  Trieste,  ed  ancorche'  la delega sia stata conferita
 oltre  che  ad  avvocati  fuori  distretto  anche   a   due   dottori
 commercialisti,  al  dott.  Marco  Bean  dell'Ordine di Gorizia, e al
 dott.  Daniele  Di  Prospero  dell'Ordine  di  Latina,  ma  anch'essi
 domiciliati  in  Roma,  via  Po,  n.  8 presso il medesimo studio dei
 citati  avvocati,   con   cio'   realizzandosi   una   non   corretta
 domiciliazione  del  ricorrente,  anche agli effetti del procedimento
 odierno;
   Ritenuto,  che  debba essere assicurata la pari dignita' di accesso
 alla difesa, in termini  inequivocabili  e  non  conflittuali,  anche
 innanzi   agli  organi  della  giustizia  tributaria,  che  l'attuale
 normativa non realizza quanto meno sotto il profilo dell'art. 7 della
 legge forense in relazione all'art. 12 del processo tributario, avuti
 presenti gli articoli 3 e 24 della Costituzione;
   Che debbasi, pertanto, dichiarare, oltre che rilevante,  anche  non
 manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  5  della  legge  forense  in   riferimento
 all'art. 12 del processo tributario, per contrasto con gli articoli 3
 e 24 della Costituzione;