LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  di  sospensione
 relativa al ricorso n. 715/1997 depositato il 21 maggio 1997, avverso
 avv.  di accert. n. 89/1996 - Irpeg piu'  Ilor  1991  contro  Imposte
 dirette  di  Trieste  dalla  Cassa  rurale ed artigiana, soc. coop. a
 responsabilita' limitata, ora Banca di Credito cooperativo del Carso,
 societa' cooperativa per azioni a r.l., residente a  Trieste  in  via
 del  Ricreatorio,  2  -  Opicina, difeso dall'avv. R. Tieghi, avv. A.
 Stefanori, avv. F.  Orazi, dott. M. Bean, residente a  Roma,  in  via
 Po, 8, ric./r.g.r.  n. 715/1997;
   Visto l'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   Visto il ricorso proposto e quivi depositato in data 21 maggio 1997
 dalla  Banca  di  Credito  cooperativo  del  Carso  societa'  a  r.l.
 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Stefanori, Fabrizio Orazi,
 dott.  Daniele  Di  Prospero,  dott.  Marco  Bean  ed  elettiveamente
 domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 8;
   Contro   l'Ufficio   distrettuale   delle  II.DD.  di  Trieste  per
 l'annullamento  -  previa  sospensione  dell'atto  -  dell'avviso  di
 accertamento n. 89/1996 relativo ad Irpef e Ilor 1991;
   Visti gli atti di causa;
   Vista  la domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione
 dell'atto impugnato, presentata dal  ricorrente;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio dd. 22 luglio
 1997;
   Udito il relatore giudice dott. Paolo Di Paoli;
   Presenti le parti, per il ricorrente il difensore dott. Marco Bean,
 per l'amministrazione finanziaria il  dott. Giuseppe Di Grazia;