LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione relativa al ricorso n. 715/1997 depositato il 21 maggio 1997, avverso avv. di accert. n. 89/1996 - Irpeg piu' Ilor 1991 contro Imposte dirette di Trieste dalla Cassa rurale ed artigiana, soc. coop. a responsabilita' limitata, ora Banca di Credito cooperativo del Carso, societa' cooperativa per azioni a r.l., residente a Trieste in via del Ricreatorio, 2 - Opicina, difeso dall'avv. R. Tieghi, avv. A. Stefanori, avv. F. Orazi, dott. M. Bean, residente a Roma, in via Po, 8, ric./r.g.r. n. 715/1997; Visto l'art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; Visto il ricorso proposto e quivi depositato in data 21 maggio 1997 dalla Banca di Credito cooperativo del Carso societa' a r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Stefanori, Fabrizio Orazi, dott. Daniele Di Prospero, dott. Marco Bean ed elettiveamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po, n. 8; Contro l'Ufficio distrettuale delle II.DD. di Trieste per l'annullamento - previa sospensione dell'atto - dell'avviso di accertamento n. 89/1996 relativo ad Irpef e Ilor 1991; Visti gli atti di causa; Vista la domanda in via incidentale di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, presentata dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ufficio dd. 22 luglio 1997; Udito il relatore giudice dott. Paolo Di Paoli; Presenti le parti, per il ricorrente il difensore dott. Marco Bean, per l'amministrazione finanziaria il dott. Giuseppe Di Grazia;