IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza;
   Nella  controversia  civile iscritta al n. 597/93 r.g. degli affari
 contenziosi civili  promossa  da  S.n.c.  Maglificio  Chierichetti  e
 Gallazzi,  in  persona  del  suo  amministratore unico, elettivamente
 domiciliato in Busto Arsizio, via 1 Maggio n. 10/B presso  lo  studio
 dell'avv.to  Patrizia  Castiglioni  che  la  rappresenta  e  difende,
 unitamente all'avv.to Aldo Cenderelli del foro di Milano per  mandato
 a  margine  dell'atto  di  citazione,  attore; Contro comune di Busto
 Arsizio, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato  in  Busto
 Arsizio,  via  Libia  n.  2 presso lo studio dell'avv.to Pier Antonio
 Introini che lo rappresenta e difende per  mandato  a  margine  della
 comparsa di costituzione e risposta, convenuto;
                        Svolgimento del processo
   Con  atto  di  citazione  notificato  in  data  19  marzo  1993  il
 Maglificio  Chierichetti  e  Gallazzi  S.n.c.,  in  persona  del  suo
 rappresentante  legale,  conveniva  in  giudizio,  innanzi  a  questo
 tribunale, il comune di Busto Arsizio  e  premesso  che  la  societa'
 attrice  era  proprietaria di un terreno sito in Busto Arsizio meglio
 contraddistinto al catasto terreni al foglio n. 5, mappale 7135;  che
 con  delibere  n.  220  del 9 maggio 1983 e 239 del 16 maggio 1993 il
 comune di Busto Arsizio aveva deciso di dar corso ad un intervento di
 edilizia economico popolare all'interno del PEEP e,  all'uopo,  aveva
 notificato al legale rappresentante della societa' attrice la propria
 volonta' di procedere ad occupazione d'urgenza di una parte dell'area
 predetta;
     che,  previa  emissione  delle  ordinanze n. 17515 e 17516 del 14
 luglio 1993, il comune vi aveva  disposto  l'occupazione  delle  aree
 materialmente immettendovisi;
     che  da  allora  il  procedimento  di occupazione si e' protratto
 senza corresponsione all'attrice di alcunche'  a  titolo  di  ristoro
 dell'ingente danno patrimoniale sofferto;
     che  il comune espropriante ha in piu' occasione offerto importi,
 peraltro mai adeguati al fine di una composizione della vicenda;
     che peraltro, dopo alcuni anni dall'inizio  della  procedura,  il
 comune  ha  realizzato sull'area una serie di edifici multipiani, ora
 ultimati,  per  i  quali  si  e'  gia'  dato  corso  alla   materiale
 assegnazione agli inquilini;
     che,  pertanto,  e' indubbio che la fattispecie descritta integri
 l'ipotesi  di   acquisizione   della   proprieta'   per   "accessione
 invertita",  a  seguito dell'irreversibile trasformazione dell'area a
 seguito dell'occupazione, chiedeva che venisse accertato  l'ammontare
 del  credito alla stessa spettante, con condanna del comune convenuto
 al pagamento dello stesso.   Con propria comparsa  si  costituiva  il
 comune  di  Busto  Arsizio  il  quale  chiedeva che la determinazione
 dell'importo  dovuto  alla  societa'  attrice   venisse   determinato
 considerando  le  possibilita'  legali  ed  effettive di edificazione
 esistenti  al  tempo  dell'occupazione   delle   aree.      Espletata
 l'attivita'  istruttoria nel corso della quale veniva disposta CTU al
 fine di determinare il valore dell'area e precisate  dalle  parti  le
 conclusioni,  la  causa  veniva  rimessa al collegio che la poneva in
 decisione all'udienza del 9 gennaio 1998.
                        Motivi della decisione
   Conformemente alla richiesta articolata dalla societa' attrice  nei
 propri  scritti,  ritiene  il collegio di non poter addivenire ad una
 decisione nel merito della determinazione  dell'indennita'  spettante
 al    Maglificio   Chierichetti   e   Gallazzi   S.n.c.   a   seguito
 dell'accessione  invertita  operata  dal  comune  di  Busto   Arsizio
 risultando  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale delle norme in concreto da applicarsi per
 l'emananda decisione.
   Non sussiste dubbio alcuno  in  ordine  alla  qualificazione  della
 fattispecie  in  esame  sotto  quella  -  di  creazione  per  lo piu'
 giurisprudenziale -  della  accessione  invertita  (c.d.  occupazione
 acquisitiva),  essendo  indubbio  che  il  comune di Busto Arsizio ha
 provveduto  all'occupazione  in  via  di  urgenza,  di   un'area   di
 proprieta'  dell'attrice sulla quale ha altresi' costruito edifici di
 edilizia popolare senza, peraltro, emettere, nella relativa procedura
 espropriativa, il decreto di esproprio.
   Dovendo, quindi, il  collegio  provvedere  alla  determinazione  la
 somma  da  attribuirsi all'attrice a titolo di risarcimento del danno
 diviene applicabile l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996,
 n. 662, con la quale e' stato aggiunto  il  comma  7-bis  all'art.  5
 della  legge n. 359/1992, gia' in precedenza modificato dall'art.  1,
 comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
   Tale disposizione - la quale  si  trova  inserita  nella  legge  di
 accompagnamento   alla   finanziaria   per   il  1997  applica,  alle
 espropriazioni illecite intervenute  anteriormente  al  30  settembre
 1996   i   criteri   di  determinazione  dell'indennita'  individuati
 dall'art. 5-bis, comma 60, legge  n.  359/1992  (gia'  in  precedenza
 modificato  dall'art.  1,  comma  65,  della  legge  n. 549/1995) con
 esclusione  della  riduzione  del  40%  e   con   aumento   del   10%
 dell'importo,   prevedendo  altresi'  l'applicabilita'  dei  predetti
 criteri a tutti i giudizi in corso non ancora definiti  con  sentenza
 passata in giudicato.
   La normativa richiamata da ultimo, peraltro, e' successiva alla
  pronuncia  della Corte costituzionale n. 369 del 2 novembre 1996 con
 la quale e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  del
 comma  6  del  richiamato art. 5-bis, cosi' come sostituito dall'art.
 1, comma 65 della legge n. 549/1995, nella parte in cui  applicava  -
 ai  fini  della determinazione del danno - i criteri stabiliti per il
 "prezzo/l'entita'  dell'indennizzo"   in   tal   modo   indebitamente
 uniformando    gli    effetti   patrimoniali   di   due   fattispecie
 ontologicamente differenti quali appunto l'espropriazione legittima e
 l'occupazione c.d. acquisitiva.
   Ritiene,  peraltro,  il  Tribunale  che   neppure   la   successiva
 disposizione  normativa,  ossia  l'art.  3,  comma 65, della legge 23
 dicembre  1996,  n.  662,  sia  immune  da   ragionevoli   dubbi   di
 legittimita'  costituzionale, tali comunque da rendere necessario una
 nuova valutazione della Corte.
   Sotto  il  primo profilo, non puo' non rilevarsi come la richiamata
 disposizione  normativa  riproponga,  surrettiziamente,   lo   stesso
 meccanismo  di determinazione del danno previsto dalla normativa gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima dalla  Corte,  riproponendo
 le  stesse  ragioni  di  perplessita'  che  ne avevano determinato la
 censura.  Ed  invero,  la  misura  del  risarcimento  del  danno   da
 espropriazione    illecita,    viene   fissata   in   misura   eguale
 all'indennizzo che sarebbe spettato al proprietario ai  sensi  e  per
 gli  effetti dell'art. 5-bis e maggiorato del 10%, senza la riduzione
 del 40% prevista in caso di mancato accordo tra ente  espropriante  e
 proprietario.
   Sebbene,  infatti,  l'intento  del  legislatore sia stato quello di
 adeguarsi ai principi  enunciati  dalla  Corte  costituzionale  nella
 menzionata  pronuncia,  evitando  l'equiparazione  tra  indennita' di
 esproprio e risarcimento attraverso l'aggiunta di quel di piu' (10%),
 considerato in tal modo sufficiente a colmare lo squilibrio economico
 delle  posizioni  in  conflitto,  ritiene  questo  tribunale  che  la
 disciplina, in tal modo novellata, sia ancora in contrasto con alcuni
 tra i principi fondamentali del dettato costituzionale.
   In particolare, la richiamata disposizione appare in contrasto:
     1)  con  l'art.  3 della Costituzione laddove la stessa determina
 una   ingiustificata   equiparazione   tra   situazioni    soggettive
 differenti,  di  fatto parificando i proprietari dei beni che vengono
 espropriati all'esito di un procedimento di espropriazione  legittimo
 a   quelli   i   cui  beni  vengono  illecitamente  ablati  dall'ente
 espropriante per  effetto  di  accessione  invertita,  non  potendosi
 ritenere  che l'esigua differenza, pari al 10%, individuata dall'art.
 5-bis, comma 7-bis della legge  n.  662/1996,  possa  realizzare  una
 adeguato ristoro per il privato;
     2)  Con  l'art.  42,  secondo  comma  della Costituzione, essendo
 evidente che la norma oggetto di esame non sia idonea  ad  apprestare
 una adeguata tutela al diritto di proprieta' che viene sacrificato.
   I  suddetti  motivi  rappresentano,  a  giudizio  del  tribunale, i
 principali  motivi  per   rilevare   d'ufficio   la   non   manifesta
 infondatezza  della  eccezione  di costituzionalita' dell'art. 5-bis,
 comma 7-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in  relazione  agli
 artt.  3  e  42,  secondo  comma  della Costituzione, conformemente a
 quanto gia' rilevato da altre autorita' giudiziarie  e  dallo  stesso
 tribunale di Busto Arsizio.
   Deve,  di  conseguenza, essere disposta la sospensione del processo
 con  emissione  degli  ulteriori  provvedimenti  di  cui  alla  parte
 dispositiva.