IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  per  questione di legittimita'
 costituzionale artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Esaminata  la  richiesta  del  p.m.,  pervenuta in data 17 febbraio
 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di  cui
 all'art.  7,  d.P.R.  n.  547/1955 accertato il 6 marzo 1996 a carico
 degli  imputati  Lastrucci  Luana   e   Innesti   Daniele   in   atti
 generalizzati;
   Rilevato  che  la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento
 eseguito in data 6 marzo 1996 da personale  della  U.S.L.  3  -  zona
 Valdinievole;
   Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 6
 marzo   1996   nei  locali  della  ditta  degli  imputati  e'  emersa
 l'infrazione di cui sopra per "aver  noleggiato  alla  impresa  edile
 Maccio'  ing.    Lino  s.a.s.  di  Maccio'  Marino    C.  con  sede a
 Montecatini Terme in via Garibaldi n. 38 in data 23 ottobre 1995, una
 gru  a  torre  Liebherr  35K  numero  di  fabbrica  354003,  anno  di
 costruzione  1994,  mancante  della  matricola  Ispesl  e  posta  sul
 cantiere edile in via Riaffrico a Montecatini Terme, non  rispondente
 alle  norme  di  sicurezza  perche'  priva  di  omologazione da parte
 dell'Ispesl competente, del libretto  e  della  verifica  trimestrale
 delle funi";
   Rilevato,  ancora,  che  a  seguito  dell'accertamento  l'organo di
 vigilanza pur rilevando la  violazione  dell'art.  7  del  d.P.R.  n.
 547/1955 non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art.
 20  del  d.lgs.    n.  758/1994  in  quanto  non  ottemperabili  "non
 usufruendo cosi'  dei  benefici  degli  artt.  20/21  del  d.lgs.  n.
 758/1994" (v. relazione n. 171/1996 dell'8 maggio 1996 in atti);