IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimita' costituzionale artt. 23 e segg. legge cost. 11 marzo 1953, n. 87. Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato; Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 17 febbraio 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 7, d.P.R. n. 547/1955 accertato il 6 marzo 1996 a carico degli imputati Lastrucci Luana e Innesti Daniele in atti generalizzati; Rilevato che la richiesta in esame e' relativa ad un accertamento eseguito in data 6 marzo 1996 da personale della U.S.L. 3 - zona Valdinievole; Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 6 marzo 1996 nei locali della ditta degli imputati e' emersa l'infrazione di cui sopra per "aver noleggiato alla impresa edile Maccio' ing. Lino s.a.s. di Maccio' Marino C. con sede a Montecatini Terme in via Garibaldi n. 38 in data 23 ottobre 1995, una gru a torre Liebherr 35K numero di fabbrica 354003, anno di costruzione 1994, mancante della matricola Ispesl e posta sul cantiere edile in via Riaffrico a Montecatini Terme, non rispondente alle norme di sicurezza perche' priva di omologazione da parte dell'Ispesl competente, del libretto e della verifica trimestrale delle funi"; Rilevato, ancora, che a seguito dell'accertamento l'organo di vigilanza pur rilevando la violazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 547/1955 non ha ritenuto di impartire prescrizioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758/1994 in quanto non ottemperabili "non usufruendo cosi' dei benefici degli artt. 20/21 del d.lgs. n. 758/1994" (v. relazione n. 171/1996 dell'8 maggio 1996 in atti);