IL PRETORE O s s e r v a L'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, codice della strada, sollevata dalla difesa e' fondata e va accolta. Infatti alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale del 10 gennaio 1997, n. 3, l'art. 116, comma 13, C.d.S. e' sato ritenuto carente laddove non prevede una sanzione amministrativa anzicche' penale per chi guidi munito di patente di categoria B, C o D un veicolo per il quale sia richiesta la patente di categoria, A sulla base di quanto diversamente disposto nell'art. 125 successivo, commi 3 e 5. Analogo discorso deve qundi farsi in tema di guida di motoveicolo (categoria A) con autorizzazione provvisoria alla guida di veicoli di categoria B, con a fianco istruttore munito di patente di guida della stessa categoria, ipotesi attualmente punita con sanzione penale ai sensi dello stesso art. 116, comma 13, C.d.S., laddove invece ai sensi del successivo art. 122 commi 7 e 8, chiunque guidi senza l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco un istruttore patentato, ovvero con l'autorizzazione medesima ma senza il suddetto istruttore e' soggetto ad una mera sanzione amministrativa. E' evidente quindi la disparita' di trattamento di situazioni del tutto analoghe, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione ed il caso di specie, cosi' come sopra prospettato, a carico di Gentili Francesco, merita di essere portato all'attenzione della Corte costituzionale, previa sospensione del presente procedimento, che non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma 13, laddove prevede un'ipotesi penalmente sanzionata del tu'tto similare ad altra sanzionata in via amministrativa. Del resto la Corte costituzionale, richiamando nella citata sentenza n. 3/1997 la precedente analoga pronuncia n. 246/1995, ha gia' ribadito la palese arbitrarieta' della differenziazione in tema di patente per motoveicoli di categoria A, e per autoveicoli di categoria B, e tale disparita' normativa appare persistere anche nella fattispecie oggi in esame.