IL PRETORE
                             O s s e r v a
   L'eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, codice
 della strada, sollevata dalla difesa e' fondata e  va accolta.
   Infatti   alla   luce   della   recente   pronuncia   della   Corte
 costituzionale  del  10  gennaio  1997,  n.  3, l'art. 116, comma 13,
 C.d.S. e' sato ritenuto carente  laddove  non  prevede  una  sanzione
 amministrativa  anzicche'  penale  per chi guidi munito di patente di
 categoria B, C o D un veicolo per il quale sia richiesta  la  patente
 di  categoria, A sulla base di quanto diversamente disposto nell'art.
 125 successivo, commi 3 e 5.
   Analogo discorso deve qundi farsi in tema di guida  di  motoveicolo
 (categoria A) con autorizzazione provvisoria alla guida di veicoli di
 categoria B, con a fianco istruttore munito di patente di guida della
 stessa  categoria,  ipotesi attualmente punita con sanzione penale ai
 sensi dello stesso art. 116, comma  13,  C.d.S.,  laddove  invece  ai
 sensi  del  successivo  art.  122 commi 7 e 8,   chiunque guidi senza
 l'autorizzazione per l'esercitazione ma avendo a fianco un istruttore
 patentato, ovvero con l'autorizzazione medesima ma senza il  suddetto
 istruttore e' soggetto ad una mera sanzione amministrativa.
   E'  evidente  quindi la disparita' di trattamento di situazioni del
 tutto analoghe, in palese violazione dell'art. 3  della  Costituzione
 ed  il  caso  di  specie,  cosi'  come sopra prospettato, a carico di
 Gentili Francesco, merita  di  essere  portato  all'attenzione  della
 Corte  costituzionale,  previa sospensione del presente procedimento,
 che non puo'  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione
 della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 116, comma
 13,  laddove  prevede  un'ipotesi  penalmente  sanzionata  del tu'tto
 similare ad altra sanzionata in via amministrativa.
   Del   resto  la  Corte  costituzionale,  richiamando  nella  citata
 sentenza n. 3/1997 la precedente analoga pronuncia  n.  246/1995,  ha
 gia'  ribadito la palese arbitrarieta' della differenziazione in tema
 di patente per motoveicoli di  categoria  A,  e  per  autoveicoli  di
 categoria  B,  e  tale  disparita'  normativa appare persistere anche
 nella fattispecie oggi in esame.