IL PRETORE
In seguito a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna,
il g.i.p. presso la pretura di Genova emetteva decreto di citazione
nei confronti di Pipitone Giovanni contestando il reato di cui
all'art. 176, comma 1, lettera a), e comma 19, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per aver invertito la marcia di
un veicolo in area autostradale e, precisamente, nella Autostrada A
12, nello svincolo esterno del casello di Recco.
All'udienza del 15 luglio 1998 preliminarmente il pretore, rilevava
d'ufficio l'illegittimita' costituzionale della citata norma e
pronunciava la presente ordinanza.
La questione, gia' sollevata su eccezione della difesa da questo
stesso pretore nel processo pendente davanti alla pretura
circondariale di Genova contro Ravaglia Marco, appare rilevante e non
manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto alla rilevanza si osserva:
Il Pipitone e' stato notato dalla Polizia stradale mentre
effettuava inversione di marcia nello svincolo esterno del casello
autostradale di Recco, in quel tratto cioe' dello svincolo stesso che
si percorre in uscita dopo aver superato il casello e che precede il
cartello di fine autostrada.
La condotta ascritta al Pipitone, quindi, non puo' che essere
giudicata applicando l'art. 176 c.d.s. che sanziona con l'arresto da
due a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000, oltre
che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da sei a ventiquattro mesi, la condotta di chi,
sulle carreggiate sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso di
marcia e attraversa lo spartitraffico anche all'altezza dei varchi,
nonche' percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia
opposto a quello consentito.
La questione, quindi e' senz'altro rilevante nel presente processo.
Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva:
La citata norma appare in palese contrasto con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice
profilo, in quanto riserva un trattamento uguale a situazioni
differenti e, nello stesso tempo, attribuisce rilevanza penale,
sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono
sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito dello stesso
Codice della strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative
e neppure di rilevante entita'.
Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza
di una sanzione e della sua proporzione alla gravita' del fatto,
impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la medesima
sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente diversi,
siano applicate pene diverse.
Sotto il primo profilo si osserva che, la semplice lettura della
norma dell'art. 176, comma 1, lett. a), commi 19 e 22, mette in
evidenza come siano accomunate da un analogo trattamento, che
contempla la sanzione penale con pena congiunta e la pesantissima
sanzione amministrativa, condotte che possono assumere eccezionale
gravita', in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla
circolazione, il piu' delle volte destinate a provocare incidenti
anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo
connotarsi per analoghi caratteri di pericolosita'.
E' evidente che la norma e' stata introdotta per colpire
soprattutto quei comportamenti, che possono definirsi "criminali",
posti in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i by
pass esistenti lungo l'autostrada, ove i veicoli procedono
legittimamente a velocita' anche molto elevate, ovvero da chi
imbocchi la carreggiata autostradale contromano, creando i
presupposti per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La
stessa norma, peraltro, cosi' come e' formulata, sanziona in modo
sostanzialmente analogo anche la condotta di chi, come nel caso in
esame, effettui inversione lungo lo svincolo ovvero nel piazzale
antistante il casello, in un tratto, quindi, che pur compreso
nell'ambito autostradale, e' soggetto a tutt'altre modalita' di
circolazione.
Si osserva infatti che lungo gli svincoli vige il limite dei 40
Km/h e, in prossimita' del casello i veicoli procedono
necessariamente a velocita' ancora piu' contenuta in quanto o sono
appena ripartiti dopo il pagamento, o stanno per fermarsi e,
quand'anche transitino dall'uscita telepass, sono soggetti al limite
dei 30 Km/h.
Il piazzale, d'altronde, consente ampia visibilita' sia per chi vi
transita che per chi effettui la manovra, pure vietata, di
inversione.
Non si vede perche', quindi, una condotta complessivamente innocua
o che, al piu' puo' creare intralcio alla circolazione, ma non certo
un pericolo grave analogo a quello di altri comportamenti sanzionati
dalla medesima norma, debba subire il medesimo trattamento
sanzionatorio estremamente rigoroso.
Il problema non puo' d'altronde essere superato, neppure facendo
riferimento alla discrezionalita' attribuita al giudice nel graduare
la pena, in quanto la sanzione, pur prevista tra un minimo ed un
massimo, e' comunque assai severa, prevedendo in ogni caso la pena
detentiva congiunta alla pena pecuniaria e la sospensione della
patente per almeno sei mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da
due a sei mesi e l'ammenda da L. 200.000 ad un milione, e' infatti
ben poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti cosi'
diversi tra loro e, questo, lede il principio di uguaglianza che
esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso.
Il secondo profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione
del trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, appare
altrettanto e forse anche piu' evidente.
In primo luogo si osserva che poiche' il regime dell'art. 176
c.d.s. vige nel tratto di carreggiata compreso tra i cartelli di
inizio e fine autostrada, di regola posti dopo diversi metri
dall'inizio dello svincolo esterno, questo implica che in quella
parte dello svincolo che precede il cartello stesso e che per un
tratto piu' o meno breve presenta caratteristiche del tutto analoghe
al tratto compreso in ambito autostradale la medesima violazione gode
di un trattamento molto piu' benevolo, pur non presentando alcuna
sostanziale differenza. Pare cioe' che sia solo il dato formale della
presenza del cartello, cui non corrisponde un'immediata modifica
delle modalita' di circolazione, che, lungo il medesimo svincolo,
determina l'applicarsi della diversa disciplina.
Ingiustificatamente benevolo e' anche il trattamento che lo stesso
art. 176 alla lett. b) riserva alla retromarcia in autostrada,
consentita solo per le manovre necessarie nelle aree di servizio,
altrimenti sanzionata solo amministrativamente da L. 587.500 a L.
2.350.000. Non si vede come una simile condotta, posta in essere
sulla carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima in quanto di
fatto comporta il procedere in senso di marcia contrario al flusso
dei veicoli, possa essere trattata in modo meno severo
dell'inversione posta in essere dall'imputato.
Decisivo risulta comunque il confronto con la disciplina che il
codice detta per l'inversione di marcia, applicabile su tutte le
strade urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda e' consentita
una velocita' sino a 90 km/h. L'art. 154 consente, in generale, detta
manovra, individuando quegli obblighi che il conducente deve
rispettare e vieta l'inversione soltanto in corrispondenza delle
intersezioni, delle curve e dei dossi; la violazione di tale divieto
e' sanzionata con la sanzione amministrativa da L. 117.500 a L.
470.000 e non e' prevista la sospensione della patente ne' altra
sanzione accessoria.
In sostanza, cioe', il conducente che effettui manovra di
inversione lungo uno svincolo autostradale ovvero nel piazzale
antistante il casello, e quindi in una strada ove vige un bassissimo
limite di velocita', conformata in modo non molto dissimile da una
qualsiasi strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per
senso di marcia, e' sanzionato penalmente e, in modo assai severo,
indipendentemente tra l'altro da qualsiasi considerazione sulle
condizioni di maggiore o minore visibilita' in cui la manovra e'
stata posta in essere, mentre la medesima manovra, in una strada
extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h e' in generale
consentita ed e' sanzionata solo con una modesta pena pecuniaria,
qualora venga realizzata in presenza di curve, dossi o intersezioni,
cioe' in situazioni che compromettono gravemente l'avvistabilita' del
veicolo.
L'irragionevolezza di un simile sistema salta immediatamente agli
occhi in quanto e' nell'esperienza di tutti la pericolosita' di
un'inversione di marcia effettuata, ad esempio, dietro una curva, in
una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi, giunto davanti
al casello autostradale, ovvero in un tratto rettilineo dello
svincolo, compia analoga manovra.
L'esame delle norme di comportamento disciplinate dal Codice della
strada, fornisce peraltro altri esempi di condotte che, poste in
essere al di fuori dell'ambito autostradale, pur oggettivamente molto
piu' gravi di quella descritta in imputazione, sono pero' sanzionate
solo amministrativamente e in misura tutto sommato piuttosto blanda.
E' il caso del sorpasso, anch'esso vietato solo in condizioni di
scarsa visibilita', ovvero in corrispondenza di intersezioni, e
punito con la sanzione amministrativa da L. 117.500 a L. 470.000;
analoga sanzione e' prevista per chi circola contromano mentre, se
tale condotta e' posta in essere in corrispondenza di curve o in
altri casi di ridotta visibilita' ovvero in strade con carreggiate
separate, la sanzione va da L. 235.000 a L. 940.000 ed prevista
altresi' la sospensione della patente da uno a tre mesi. Ben poca
cosa, quindi, nonostante l'estrema pericolosita' che tali condotte
possono assumere in determinate situazioni, rispetto ad un'inversione
effettuata in condizioni di piena visibilita' e avvistabilita' e su
di un tratto di carreggiata ove non e' possibile che i veicoli
transitino a velocita' superiore a poche decine di km/h.
Sembra quindi possibile sostenere che l'art. 176, commi 1, lett.
a), 19 e 22 del d.lgs. 30 aprile 1992, e' costituzionalmente
illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte
in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e
amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi
tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli e, in
particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso.