IL PRETORE
   In  seguito  a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna,
 il g.i.p. presso la pretura di Genova emetteva decreto  di  citazione
 nei  confronti  di  Pipitone  Giovanni  contestando  il  reato di cui
 all'art.   176,  comma  1,  lettera  a),  e  comma  19,  del  decreto
 legislativo  30  aprile 1992, n. 285, per aver invertito la marcia di
 un veicolo in area autostradale e, precisamente, nella  Autostrada  A
 12, nello svincolo esterno del casello di Recco.
   All'udienza del 15 luglio 1998 preliminarmente il pretore, rilevava
 d'ufficio   l'illegittimita'  costituzionale  della  citata  norma  e
 pronunciava la presente ordinanza.
    La questione, gia' sollevata su eccezione della difesa  da  questo
 stesso   pretore   nel   processo   pendente   davanti  alla  pretura
 circondariale di Genova contro Ravaglia Marco, appare rilevante e non
 manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
   Quanto alla rilevanza si osserva:
   Il  Pipitone  e'  stato  notato  dalla  Polizia   stradale   mentre
 effettuava  inversione  di  marcia nello svincolo esterno del casello
 autostradale di Recco, in quel tratto cioe' dello svincolo stesso che
 si percorre in uscita dopo aver superato il casello e che precede  il
 cartello di fine autostrada.
   La  condotta  ascritta  al  Pipitone,  quindi,  non puo' che essere
 giudicata applicando l'art. 176 c.d.s. che sanziona con l'arresto  da
 due  a  sei  mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000, oltre
 che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
 patente di guida da sei a ventiquattro  mesi,  la  condotta  di  chi,
 sulle  carreggiate  sulle  rampe e sugli svincoli inverte il senso di
 marcia e attraversa lo spartitraffico anche all'altezza  dei  varchi,
 nonche'  percorre  la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia
 opposto a quello consentito.
   La questione, quindi e' senz'altro rilevante nel presente processo.
   Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva:
   La citata norma appare in palese  contrasto  con  il  principio  di
 uguaglianza  di  cui  all'art.  3 della Costituzione sotto un duplice
 profilo,  in  quanto  riserva  un  trattamento  uguale  a  situazioni
 differenti  e,  nello  stesso  tempo,  attribuisce  rilevanza penale,
 sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti  che  sono
 sostanzialmente  assimilabili  ad altri che, nell'ambito dello stesso
 Codice della strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative
 e neppure di rilevante entita'.
   Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di  ragionevolezza
 di  una  sanzione  e  della  sua proporzione alla gravita' del fatto,
 impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la  medesima
 sanzione  e che nel caso di comportamenti significativamente diversi,
 siano applicate pene diverse.
   Sotto il primo profilo si osserva che, la  semplice  lettura  della
 norma  dell'art.  176,  comma  1,  lett.  a), commi 19 e 22, mette in
 evidenza  come  siano  accomunate  da  un  analogo  trattamento,  che
 contempla  la  sanzione  penale  con pena congiunta e la pesantissima
 sanzione amministrativa, condotte che  possono  assumere  eccezionale
 gravita',   in   quanto   atte  a  creare  gravissimo  pericolo  alla
 circolazione, il piu' delle volte  destinate  a  provocare  incidenti
 anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo
 connotarsi per analoghi caratteri di  pericolosita'.
   E'   evidente   che  la  norma  e'  stata  introdotta  per  colpire
 soprattutto quei comportamenti, che  possono  definirsi  "criminali",
 posti  in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i by
 pass  esistenti  lungo  l'autostrada,   ove   i   veicoli   procedono
 legittimamente  a  velocita'  anche  molto  elevate,  ovvero  da  chi
 imbocchi  la   carreggiata   autostradale   contromano,   creando   i
 presupposti  per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La
 stessa norma, peraltro, cosi' come e'  formulata,  sanziona  in  modo
 sostanzialmente  analogo  anche  la condotta di chi, come nel caso in
 esame, effettui inversione lungo  lo  svincolo  ovvero  nel  piazzale
 antistante  il  casello,  in  un  tratto,  quindi,  che  pur compreso
 nell'ambito autostradale,  e'  soggetto  a  tutt'altre  modalita'  di
 circolazione.
   Si  osserva  infatti  che  lungo gli svincoli vige il limite dei 40
 Km/h  e,   in   prossimita'   del   casello   i   veicoli   procedono
 necessariamente  a  velocita'  ancora piu' contenuta in quanto o sono
 appena  ripartiti  dopo  il  pagamento,  o  stanno  per  fermarsi  e,
 quand'anche  transitino dall'uscita telepass, sono soggetti al limite
 dei 30 Km/h.
   Il piazzale, d'altronde, consente ampia visibilita' sia per chi  vi
 transita   che   per  chi  effettui  la  manovra,  pure  vietata,  di
 inversione.
   Non si vede perche', quindi, una condotta complessivamente  innocua
 o  che, al piu' puo' creare intralcio alla circolazione, ma non certo
 un pericolo grave analogo a quello di altri comportamenti  sanzionati
 dalla   medesima   norma,   debba   subire  il  medesimo  trattamento
 sanzionatorio estremamente rigoroso.
   Il problema non puo' d'altronde essere  superato,  neppure  facendo
 riferimento  alla discrezionalita' attribuita al giudice nel graduare
 la pena, in quanto la sanzione, pur prevista  tra  un  minimo  ed  un
 massimo,  e'  comunque  assai severa, prevedendo in ogni caso la pena
 detentiva congiunta alla  pena  pecuniaria  e  la  sospensione  della
 patente per almeno sei mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da
 due  a  sei  mesi e l'ammenda da L. 200.000 ad un milione, e' infatti
 ben poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti cosi'
 diversi tra loro e, questo, lede  il  principio  di  uguaglianza  che
 esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso.
   Il  secondo  profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione
 del  trattamento  di  situazioni  sostanzialmente  analoghe,   appare
 altrettanto e forse anche piu' evidente.
   In  primo  luogo  si  osserva  che  poiche' il regime dell'art. 176
 c.d.s.  vige nel tratto di carreggiata compreso  tra  i  cartelli  di
 inizio  e  fine  autostrada,  di  regola  posti  dopo  diversi  metri
 dall'inizio dello svincolo esterno,  questo  implica  che  in  quella
 parte  dello  svincolo  che  precede  il cartello stesso e che per un
 tratto piu' o meno breve presenta caratteristiche del tutto  analoghe
 al tratto compreso in ambito autostradale la medesima violazione gode
 di  un  trattamento  molto  piu' benevolo, pur non presentando alcuna
 sostanziale differenza. Pare cioe' che sia solo il dato formale della
 presenza del cartello,  cui  non  corrisponde  un'immediata  modifica
 delle  modalita'  di  circolazione,  che, lungo il medesimo svincolo,
 determina l'applicarsi della diversa disciplina.
   Ingiustificatamente benevolo e' anche il trattamento che lo  stesso
 art.  176  alla  lett.  b)  riserva  alla  retromarcia in autostrada,
 consentita solo per le manovre necessarie  nelle  aree  di  servizio,
 altrimenti  sanzionata  solo  amministrativamente  da L. 587.500 a L.
 2.350.000.  Non si vede come una simile  condotta,  posta  in  essere
 sulla carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima in quanto di
 fatto  comporta  il  procedere in senso di marcia contrario al flusso
 dei  veicoli,   possa   essere   trattata   in   modo   meno   severo
 dell'inversione posta in essere dall'imputato.
   Decisivo  risulta  comunque  il  confronto con la disciplina che il
 codice detta per l'inversione di  marcia,  applicabile  su  tutte  le
 strade urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda e' consentita
 una velocita' sino a 90 km/h. L'art. 154 consente, in generale, detta
 manovra,   individuando   quegli  obblighi  che  il  conducente  deve
 rispettare e vieta  l'inversione  soltanto  in  corrispondenza  delle
 intersezioni,  delle curve e dei dossi; la violazione di tale divieto
 e' sanzionata con la sanzione  amministrativa  da  L.  117.500  a  L.
 470.000  e  non  e'  prevista  la sospensione della patente ne' altra
 sanzione accessoria.
   In  sostanza,  cioe',  il  conducente  che  effettui   manovra   di
 inversione  lungo  uno  svincolo  autostradale  ovvero  nel  piazzale
 antistante il casello, e quindi in una strada ove vige un  bassissimo
 limite  di  velocita',  conformata in modo non molto dissimile da una
 qualsiasi strada ad unica carreggiata,  con  almeno  una  corsia  per
 senso  di  marcia,  e' sanzionato penalmente e, in modo assai severo,
 indipendentemente  tra  l'altro  da  qualsiasi  considerazione  sulle
 condizioni  di  maggiore  o  minore  visibilita' in cui la manovra e'
 stata posta in essere, mentre la  medesima  manovra,  in  una  strada
 extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h e' in generale
 consentita  ed  e'  sanzionata  solo con una modesta pena pecuniaria,
 qualora venga realizzata in presenza di curve, dossi o  intersezioni,
 cioe' in situazioni che compromettono gravemente l'avvistabilita' del
 veicolo.
   L'irragionevolezza  di  un simile sistema salta immediatamente agli
 occhi in quanto e'  nell'esperienza  di  tutti  la  pericolosita'  di
 un'inversione  di marcia effettuata, ad esempio, dietro una curva, in
 una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi, giunto davanti
 al  casello  autostradale,  ovvero  in  un  tratto  rettilineo  dello
 svincolo, compia analoga manovra.
   L'esame  delle norme di comportamento disciplinate dal Codice della
 strada, fornisce peraltro altri esempi  di  condotte  che,  poste  in
 essere al di fuori dell'ambito autostradale, pur oggettivamente molto
 piu'  gravi di quella descritta in imputazione, sono pero' sanzionate
 solo amministrativamente e in misura tutto sommato piuttosto blanda.
   E' il caso del sorpasso, anch'esso vietato solo  in  condizioni  di
 scarsa  visibilita',  ovvero  in  corrispondenza  di  intersezioni, e
 punito con la sanzione amministrativa da L.  117.500  a  L.  470.000;
 analoga  sanzione  e'  prevista per chi circola contromano mentre, se
 tale condotta e' posta in essere in  corrispondenza  di  curve  o  in
 altri  casi  di  ridotta visibilita' ovvero in strade con carreggiate
 separate, la sanzione va da L.  235.000  a  L.  940.000  ed  prevista
 altresi'  la  sospensione  della  patente da uno a tre mesi. Ben poca
 cosa, quindi, nonostante l'estrema pericolosita'  che  tali  condotte
 possono assumere in determinate situazioni, rispetto ad un'inversione
 effettuata  in  condizioni di piena visibilita' e avvistabilita' e su
 di un tratto di carreggiata  ove  non  e'  possibile  che  i  veicoli
 transitino a velocita' superiore a poche decine di km/h.
   Sembra  quindi  possibile  sostenere che l'art. 176, commi 1, lett.
 a),   19 e 22  del  d.lgs.  30  aprile  1992,  e'  costituzionalmente
 illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte
 in  cui  assoggetta  al  medesimo  trattamento sanzionatorio penale e
 amministrativo le condotte in esso descritte, commesse  in  qualsiasi
 tratto   di   autostrada  e,  quindi,  anche  sugli  svincoli  e,  in
 particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso.