LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
                        Svolgimento del processo
   Il sig. Damonte  Vincenzo  ha  presentato  tempestivamente  ricorso
 contro  l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio registro aa.cc.  e
 successioni di Imperia ha chiesto il pagamento di una maggior imposta
 INVIM e accessorie per L. 1.470.000.
   Tale liquidazione veniva effettuata  a  seguito  di  rettifica  del
 valore  dichiarato  dal  ricorrente  per  la donazione dell'usufrutto
 uxorio su meta' delle unita' immobiliari site in  Diano  Marina,  via
 Genola nn. 24 e 26. Detta rettifica veniva effettuata alla luce delle
 rendite catastali vigenti al 21 dicembre 1993, attribuite dall'UTE al
 citato  immobile.  In particolare osservava l'ufficio che nel caso di
 specie trovava applicazione l'art. 2 del d.-l. 23  gennaio  1993,  n.
 16,  ai  sensi del quale "fino alla data del 31 dicembre 1993 restano
 in vigore e continuano ad applicarsi ... le rendite gia'  determinate
 in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990".
   Preliminarmente, la Commissione ritiene che l'art. 2 del d.-l.
  n.  16/1993,  convertito nella legge n. 75/1993, presenti profili di
 incostituzionalita', in riferimento agli artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione,  non manifestamente infondati e rilevanti ai fini della
 decisione.
   Innanzitutto  si  osserva  che le norme del citato d.-l. aventi per
 oggetto la legificazione delle tariffe d'estimo stabilite dai decreti
 ministeriali  20  gennaio  1990  e  27  settembre  1991,   comportano
 l'attribuzione  immediata  e  diretta  delle  rendite  catastali alle
 unita' immobiliari e  la  conseguente  appropriazione  da  parte  del
 legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che integra un
 comportamento  viziato  di  eccesso  di  potere e di irragionevolezza
 (art. 3).
   Inoltre  va  rilevata  la  difformita'  della  citata  disposizione
 rispetto  agli  artt.  24  e  113  della  Costituzione  non avendo il
 cittadino nessuna possibilita' di difesa giurisdizionale di fronte ad
 una  disciplina  normativa  che  assorbe  concretamente  la  funzione
 amministrativa.