LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza. Svolgimento del processo Il sig. Damonte Vincenzo ha presentato tempestivamente ricorso contro l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio registro aa.cc. e successioni di Imperia ha chiesto il pagamento di una maggior imposta INVIM e accessorie per L. 1.470.000. Tale liquidazione veniva effettuata a seguito di rettifica del valore dichiarato dal ricorrente per la donazione dell'usufrutto uxorio su meta' delle unita' immobiliari site in Diano Marina, via Genola nn. 24 e 26. Detta rettifica veniva effettuata alla luce delle rendite catastali vigenti al 21 dicembre 1993, attribuite dall'UTE al citato immobile. In particolare osservava l'ufficio che nel caso di specie trovava applicazione l'art. 2 del d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16, ai sensi del quale "fino alla data del 31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi ... le rendite gia' determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990". Preliminarmente, la Commissione ritiene che l'art. 2 del d.-l. n. 16/1993, convertito nella legge n. 75/1993, presenti profili di incostituzionalita', in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, non manifestamente infondati e rilevanti ai fini della decisione. Innanzitutto si osserva che le norme del citato d.-l. aventi per oggetto la legificazione delle tariffe d'estimo stabilite dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, comportano l'attribuzione immediata e diretta delle rendite catastali alle unita' immobiliari e la conseguente appropriazione da parte del legislatore di una funzione tipicamente amministrativa che integra un comportamento viziato di eccesso di potere e di irragionevolezza (art. 3). Inoltre va rilevata la difformita' della citata disposizione rispetto agli artt. 24 e 113 della Costituzione non avendo il cittadino nessuna possibilita' di difesa giurisdizionale di fronte ad una disciplina normativa che assorbe concretamente la funzione amministrativa.